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Commissione europea

Decisione 2 marzo 2015, n. 2015/345/Ue

(Guue 4 marzo 2015 n. L 60)

Decisione recante modifica delle decisioni 2009/563/Ce, 2009/564/Ce, 2009/578/Ce, 2010/18/Ce, 2011/263/Ue, 2011/264/Ue, 2011/382/Ue e 2011/383/Ue al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/563/Ce2 della Commissione scade il 30 giugno 2015.

(2) La decisione 2009/564/Ce3 della Commissione scade il 30 novembre 2015.

(3) La decisione 2009/578/Ce4 della Commissione scade il 30 novembre 2015.

(4) La decisione 2010/18/Ce5 della Commissione scade il 31 dicembre 2015.

(5) La decisione 2011/263/Ue6 della Commissione scade il 28 aprile 2015.

(6) La decisione 2011/264/Ue7 della Commissione scade il 28 aprile 2015.

(7) La decisione 2011/382/Ue8 della Commissione scade il 24 giugno 2015.

(8) La decisione 2011/383/Ue9 della Commissione scade il 28 giugno 2015.

(9) È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/563/Ce, 2009/564/Ce, 2009/578/Ce, 2010/18/Ce, 2011/263/Ue, 2011/264/Ue, 2011/382/Ue e 2011/383/Ue. Poiché gli attuali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogarne il periodo di validità. In considerazione delle diverse fasi del processo di revisione, il periodo di validità dei criteri ecologici e delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica di cui alla decisione n. 2009/563/Ce va prorogato fino al 31 dicembre 2015, mentre il periodo di validità dei criteri ecologici e delle relative prescrizioni di valutazione e verifica di cui alle decisioni 2009/564/Ce, 2009/578/Ce, 2010/18/Ce, 2011/263/Ue, 2011/264/Ue, 2011/382/Ue e 2011/383/Ue va prorogato fino al 31 dicembre 2016.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2009/563/Ce, 2009/564/Ce, 2009/578/Ce, 2010/18/Ce, 2011/263/Ue, 2011/264/Ue, 2011/382/Ue e 2011/383/Ue.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/563/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "calzature" e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015."

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2009/564/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "servizi di campeggio" e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione 2009/578/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "servizio di ricettività turistica" e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2010/18/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "rivestimenti del suolo in legno" e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2011/263/Ue è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 6

L'articolo 4 della decisione 2011/264/Ue è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti "detersivi per bucato" e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 7

L'articolo 4 della decisione 2011/382/Ue è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti "detersivi per piatti" e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 8

L'articolo 4 della decisione 2011/383/Ue è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti "detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari" e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Note ufficiali

1.

(1)  Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

2.

Decisione 2009/563/Ce della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (Gu L 196 del 28 luglio 2009, pag. 27).

3.

Decisione 2009/564/Ce della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (Gu L 196 del 28 luglio 2009, pag. 36).

4.

Decisione 2009/578/Ce della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (Gu L 198 del 30 luglio 2009, pag. 57).

5.

Decisione 2010/18/Ce della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (Gu L 8 del 13 gennaio 2010, pag. 32).

6.

Decisione 2011/263/Ue della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie (Gu L 111 del 30 aprile 2011, pag. 22).

7.

Decisione 2011/264/Ue della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato (Gu L 111 del 30 aprile 2011, pag. 34).

8.

Decisione 2011/382/Ue della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per piatti (Gu L 169 del 29 giugno 2011, pag. 40).

9.

Decisione 2011/383/Ue della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (Gu L 169 del 29 giugno 2011, pag. 52).

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