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Regolamento Commissione Ue 2015/326/Ue

Valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) - Modifica allegato XVII del regolamento 1907/2006/Ce per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Regolamento 2 marzo 2015, n. 2015/326/Ue

(Guue 3 marzo 2015 n. L 58)

Regolamento recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 contiene, tra l'altro, le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/Cee del Consiglio.

(2) La direttiva 2005/69/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio vieta l'immissione sul mercato e l'uso di oli diluenti per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici se contengono più di 1 mg/kg di benzo(a)pirene (BaP) o un contenuto complessivo degli otto idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati superiore a 10 mg/kg. Tale restrizione è attualmente stabilita all'allegato XVII, voce 50, colonna 2, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(3) Al momento dell'adozione di tale restrizione non erano disponibili metodi di prova armonizzati per determinare le concentrazioni specifiche degli otto IPA elencati negli oli diluenti. Per questo il metodo di analisi IP 346:19981 , impiegato dall'industria petrolifera per determinare la concentrazione di composti policiclici aromatici, viene menzionato in detta restrizione come metodo indiretto per determinare la conformità ai limiti specificati per il BaP e il contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati.

(4) Il metodo di analisi IP 346:1998 non è specifico per gli otto IPA elencati. Inoltre, è assodato che l'ambito di tale metodo si limita agli oli di base lubrificanti inutilizzati, alle frazioni senza asfaltene e aventi al massimo il 5 % dei loro componenti con un punto di ebollizione inferiore a 300 °C. Per i campioni che non soddisfano tali requisiti tale metodo può essere inadeguato.

(5) Come auspicato nella direttiva 2005/69/Ce, il 3 luglio 2007 la Commissione ha conferito un mandato al Comitato europeo di normalizzazione (Cen) per lo sviluppo di un metodo più specifico.

(6) Il nuovo metodo standard è stato adottato e pubblicato dal Cen col codice En 16143:2013 [Prodotti petroliferi — Determinazione del contenuto di Benzo(a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli oli diluenti — Procedimento che utilizza l'analisi GC/MS e la doppia purificazione mediante LC].

(7) La Commissione ritiene che, dal momento che tale nuova norma fornisce un metodo specifico di analisi degli IPA pertinenti negli oli diluenti e pone rimedio alle carenze del metodo precedente, è opportuno sostituire la menzione del metodo IP 346:1998 con la nuova norma En 16143:2013 come metodo di riferimento per determinare la conformità degli oli diluenti alla restrizione di cui all'allegato XVII, voce 50, colonna 2, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(8) Una consultazione informale condotta con gli Stati membri e i rappresentanti delle associazioni di stakeholder interessate ha indicato che, per gli oli diluenti, esiste generalmente una buona correlazione fra i risultati del metodo IP 346:1998 e i metodi di analisi gascromatografiche, che seguono gli stessi principi del nuovo metodo Cen, per misurare i singoli IPA cancerogeni. Gli operatori economici hanno indicato che la sostituzione di IP 346:1998 col nuovo metodo Cen non dovrebbe avere effetti sulla conformità degli oli diluenti. Tuttavia, il nuovo metodo di analisi risulta più complesso e costoso da realizzare di IP 346:1998.

(9) Andrebbe concesso un periodo transitorio di diciotto mesi durante il quale sia il vecchio che il nuovo metodo di analisi possano essere utilizzati in alternativa per determinare la conformità alla restrizione. Tale periodo transitorio dovrebbe consentire ai laboratori di attrezzarsi e ottenere la necessaria esperienza nell'applicazione del nuovo metodo di analisi, nonché di agevolare la determinazione della conformità degli oli diluenti immessi sul mercato già prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(10) La Commissione ha completato il riesame delle misure della voce 51 dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), dibutilftalato (DBP) e benzilbutilftalato (BBP), conformemente al paragrafo 3 di tale voce. Tale riesame è stato avviato il 4 settembre 2009 con la richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) di esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle attuali restrizioni. Presentando le informazioni alla Commissione nel marzo 2010, l'Echa ha indicato l'opportunità di una valutazione dei pertinenti fascicoli di registrazione Reach. La Commissione ha pertanto chiesto all'Echa di procedere come suggerito. Tuttavia, nell'aprile 2011 il Regno di Danimarca ha avviato la procedura di restrizione per quanto riguarda la presenza di detti ftalati in articoli per uso in interni e articoli che possono entrare in contatto diretto con la pelle o le mucose, nel corso della quale, tra le altre cose, sono stati esaminati i fascicoli di registrazione. Come comunicato il 9 agosto 20142 , alla fine della procedura di restrizione la Commissione non ha proposto di modificare l'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Inoltre, mediante il regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, la Commissione ha incluso tali ftalati nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Di conseguenza, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l'Echa ha l'obbligo di esaminare dopo la "data di scadenza" se l'utilizzo di tali ftalati negli articoli suddetti presenti per la salute umana o per l'ambiente un rischio non adeguatamente controllato. Non è pertanto stato considerato necessario alcun ulteriore riesame delle misure per tale restrizione di detti ftalati, ed è quindi opportuno sopprimere il relativo paragrafo da tale voce.

(11) Nel gennaio 2014, la Commissione ha completato il riesame delle misure della voce 52 dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze diisononilftalato (DINP), diisodecilftalato (DIDP) e ftalato di diottile (DNOP), conformemente al paragrafo 3 di tale voce. Tale riesame è stato avviato il 4 settembre 2009 con la richiesta della Commissione all'Echa di esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle attuali restrizioni. Le informazioni disponibili sono state successivamente integrate con le informazioni dei fascicoli di registrazione ricevuti entro il termine di registrazione del 2010. L'Echa ha quindi presentato il suo progetto di rapporto di riesame al suo comitato per la valutazione dei rischi per una valutazione dettagliata. Il comitato ha adottato il parere nel marzo 2013 e il rapporto di riesame finale dell'Echa è stato presentato alla Commissione nell'agosto 2013. In base a tale rapporto la Commissione ha deciso di non proporre alcuna modifica alle disposizioni della voce 52 dell'allegato XVII e di considerare completata la nuova valutazione conformemente al paragrafo 3 di tale voce. Le conclusioni della Commissione in merito al riesame sono state rese pubbliche3 . È pertanto opportuno cancellare il paragrafo 3 da tale voce.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Allegato

L'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è così modificato:

1) alla voce 50, colonna 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dai commi seguenti:

 

"La norma En 16143-2013 [Prodotti petroliferi — Determinazione del contenuto di Benzo(a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli oli diluenti — Procedimento che utilizza la doppia purificazione mediante LC e l'analisi GC/MS] è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con i limiti di cui al primo comma.

Fino al 23 settembre 2016, si ritiene che i limiti di cui al primo comma siano rispettati se l'estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell'Institute of Petroleum IP 346:1998 (Determinazione dei PCA negli oli lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei limiti di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'estratto PCA, siano misurati dal fabbricante o dall'importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo."

 

;

2) alla voce 51, colonna 2, il paragrafo 3 è soppresso;

3) alla voce 52, colonna 2, il paragrafo 3 è soppresso.

Note ufficiali

1.

IP 346:1998 — Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — Estrazione di dimetile sulfosside.

2.

Gu C 260 del 9.8.2014, pag. 1.

3.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/entry-52_en.pdf.

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