Aria

Normativa Vigente

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Ultima versione disponibile al 27/07/2024

Parlamento italiano

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  

(Gu 9 agosto 1934 n. 186)

Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie

 

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947:

Articolo unico

È approvato l'unito Testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine nostro, dal capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per l'interno.

 

(omissis)

Titolo III

Dell'igiene del suolo e dell'abitato

Capo III

Delle lavorazioni insalubri

Articolo 2161

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Un industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 20,66 a 206,58 2 .

Articolo 217

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Capo IV

Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni

Articolo 218

I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal ministro per l'interno.

I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:

a) non vi sia difetto di aria e di luce;

b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;

c) le latrine gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;

d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento.

I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.

Articolo 219

Il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e quello dell'economia corporativa3 , determina le modalità secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrità degli abitati rurali avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia.

In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta o lo smaltimento dei materiali di rifiuto.

 

(omissis)

Note redazionali

1.

Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose si veda l'articolo 26, comma 3, lettera f), Dlgs 17 agosto 1999, n. 334.

2.

La sanzione amministrativa è stata introdotta, in sostituzione dell'ammenda, dall'articolo 32, legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), che ha anche elevato gli importi delle sanzioni.

Le sanzioni sono state convertite in euro nel rispetto delle indicazioni del Dlgs 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433".

3.

Attualmente Camera di Commercio

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