Disposizioni trasversali/Aua

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Puglia 5 aprile 2005, n. 1847

Enti privati - Legittimazione ad agire - Requisiti

N.d.R.: sentenza riformata dalla sentenza Consiglio di Stato 1830/2007.

Tar Puglia

Sentenza 5 aprile 2005, n. 1847

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Sezione di Lecce

Prima Sezione

Composto dai Signori Magistrati:

(omissis)

ha pronunziato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 2223/2004 presentato dal Comitato "Vigiliamo per la discarica", in persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Antonia Ragusa, e dai Signori (...), (...) e (...), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lupo ed elettivamente domiciliati in Lecce, Piazza Mazzini n. 72, presso lo Studio dell'Avv. Roberto G. Marra,

 

contro

— la Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caricato;

— la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

 

e nei confronti

della Spa Ecolevante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pasquale Medina, Pietro Quinto e Bice Annalisa Pasqualone;

 

per l'annullamento

— della determinazione n. 132 del 14 luglio 2004 del Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto (pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia a partire dal 23 luglio 2004), con la quale è stato approvato in via provvisoria il piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel territorio del Comune di Grottaglie, in località "La Torre — Caprarica";

— di ogni altro atto presupposto comunque connesso e/o consequenziale, e in particolare:

— del parere favorevole reso con nota prot. n. 0021/04 del 29 gennaio 2004 dell'Arpa Puglia sul piano di adeguamento presentato dalla Ecolevante Spa;

— del parere favorevole reso dal Comitato tecnico della Provincia di Taranto come da verbale n. 13 della seduta del 4 febbraio 2004.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Ecolevante Spa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 23 marzo 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Antonio Lupo per i ricorrenti, l'Avv. Giuseppe Misserini, in sostituzione dell'Avv. Francesco Caricato, per l'Amministrazione provinciale resistente e gli Avvocati Pasquale Medina e Pietro Quinto per la Società controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Il Comitato di cittadini costituito nella città di Grottaglie denominato "Vigiliamo per la discarica" (che si propone di difendere l'ambiente e la salute dei cittadini) e gli altri ricorrenti, proprietari di aree confinanti (o comunque vicine) alla discarica sita nel territorio del Comune di Grottaglie, in località "La Torre — Caprarica", espongono:

— che, con deliberazione della Giunta provinciale di Taranto n. 1303 del 10 Novembre 1998, fu approvato il progetto presentato dalla Ecolevante Spa per realizzare in agro di Grottaglie, in località "La Torre — Caprarica", una discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi di 2a categoria di tipo "B";

— che il progetto di discarica fu sottoposto a una serie di condizioni; tra queste la condizione contenuta nella Via adottata con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 3439 del 31 luglio 1998, che aveva espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale "limitatamente a un progetto di discarica controllata di volumetria tale da assicurare lo smaltimento di rifiuti indicato nel progetto presentato fino al 31 dicembre 1999" (stabilendo che, per le eventuali ulteriori volumetrie di rifiuti speciali da smaltire nella medesima discarica oltre la data del 31 dicembre 1999, lo studio di impatto ambientale presentato dalla Ecolevante Spa avrebbe dovuto essere riformulato, ripresentato e rivalutato);

— che, con la successiva deliberazione n. 44 del 5 febbraio 1999, la Giunta provinciale di Taranto, pur richiamando tutte le condizioni riportate nella precedente delibera n. 1303/1998, autorizzò la Ecolevante Spa all'esercizio della discarica in parola per la durata di cinque anni;

— che la Spa Ecolevante presentò, poi, un progetto per la realizzazione (in un'area distinta) di un 2° lotto in ampliamento a quello precedente, della volumetria netta di mc. 1.000.000 (che si aggiungevano ai 330.000 mc. già autorizzati con il 1° lotto);

— che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, veniva intanto approvato il Putt/Paesaggio della Regione Puglia, che (a dire dei ricorrenti) ha classificato le aree, in cui si collocano sia il 1° lotto che il 2° lotto della discarica sita in Grottaglie in località "La Torre — Caprarica", come "Ambito Territoriale Esteso" di tipo "D" e come "Ambito Territoriale Distinto" di tipo "Macchie", assoggettandole ad una specifica disciplina di tutela e valorizzazione;

— che il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, con atto del 7 dicembre 2000 (quindi, pochi giorni prima dell'approvazione del Putt/P), esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale per il 2° lotto (a condizione che fossero rispettate una serie di prescrizioni);

— che, con decreto n. 60 del 7 Giugno 2001 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia, veniva approvato il progetto di realizzazione del 2° lotto della discarica in parola;

— che, con determinazione n. 32 del 27 febbraio 2004, il Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Taranto, considerato che l'autorizzazione all'esercizio del 1° lotto della discarica era scaduta, ne prorogava l'esercizio fino al 16 luglio 2005;

— che tale determinazione dirigenziale (unitamente al Piano regionale di gestione dei rifiuti) è stata impugnata dagli odierni ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

— che, con determinazione n. 132 del 14 luglio 2004, il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto ha approvato in via provvisoria il piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Grottaglie (località "La Torre — Caprarica") presentato, ai sensi dell'articolo 17 Dlgs n. 36/2003, dalla Ecolevante Spa.

I ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li hanno impugnati dinanzi all'intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione degli articoli 17 e 14 del Dlgs n. 36/2003 — Violazione del Documento del 2 ottobre 2003 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, concernente indirizzi regionali per l'applicazione del Dlgs n. 36/2003 e del Dm 13 marzo 2003 in materia di discariche — Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e motivazione — Violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990.

2) Eccesso di potere — Violazione delle prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3439 del 31 luglio 1998 — Violazione delle Nta del Putt/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 — Violazione dell'articolo 4 ottavo e nono comma della legge regionale n. 11/2001 — Violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41 del 6 marzo 2001, paragrafo "F" punto F.2 riguardante i criteri di localizzazione delle discariche, del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti (Presidente della Giunta della Regione Puglia).

3) Eccesso di potere — Violazione dell'articolo 17 del Dlgs n. 36/2003 sotto altro profilo.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione provinciale di Taranto e la Società controinteressata, depositando articolate memorie difensive con le quali hanno, puntualmente e diffusamente, replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2004.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2005, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Diritto

Come diffusamente illustrato in narrativa, i ricorrenti (Comitato "Vigiliamo per la discarica" ed i tre vicini proprietari di aree confinanti con la discarica) impugnano:

1) la determinazione dirigenziale n. 132 del 14 luglio 2004 (pubblicata all'Albo a partire dal 23 luglio 2004) con cui la Provincia di Taranto, ex articolo 17 quarto comma Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36, ha approvato — in via provvisoria — il piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Grottaglie (località "La Torre Caprarica") e gestitata dalla controinteressata Spa Ecolevante;

2) ogni atto presupposto (il parere favorevole dell'Arpa Puglia Dipartimento di Taranto n. 21 del 29 gennaio 2004; il parere favorevole reso dal Comitato tecnico della Provincia di Taranto con verbale n. 13 del 4 febbraio 2004).

In via preliminare, devono essere disattese tutte le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.

Innanzitutto, per quanto attiene la legittimazione attiva del Comitato ricorrente, premesso che trattasi di un Comitato spontaneo costituito da alcuni cittadini di Grottaglie allo specifico scopo di vigilare sull'unica discarica ubicata nel territorio del Comune di Grottaglie (in località "La Torre Caprarica"), è agevole rilevare che, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale più avanzato e condivisibile, il Giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, anche se non ricomprese nell'elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l'azionabilità dei cd. "interessi diffusi" in materia ambientale (ex multis: Consiglio di Stato, VI Sezione, 26 luglio 2001 n. 4123; Tar Liguiria, I Sezione, 18 marzo 2004 n. 267).

Sottolineato che, dalla documentazione esibita in atti, emerge che il Comitato "Vigiliamo per la discarica" è stato costituito ed è organizzato, con un sufficiente grado di rappresentatività dei cittadini di Grottaglie, precipuamente al fine di perseguire stabilmente (da alcuni anni) obiettivi mirati a salvaguardare il "valore" ambiente della zona territoriale in cui opera, osserva il Collegio che il principio di sussidiarietà orizzontale — recentemente introdotto, anche a livello costituzionale (nuovo testo dell'articolo 118 quarto comma), nel nostro ordinamento dalla legge 18 ottobre 2001 n. 3 (di revisione del Titolo V della parte IIa della Costituzione) — se (indubbiamente) necessita di leggi ordinarie di attuazione per realizzare la piena valorizzazione dell'apporto diretto dei singoli cittadini e delle formazioni sociali nella gestione della funzione amministrativa (in modo che l'intervento pubblico istituzionale assuma, effettivamente, carattere sussidiario rispetto all'iniziativa dei cittadini e delle loro libere associazioni), impone, però, immediatamente di privilegiare, tra le esistenti opzioni interpretative, quelle più avanzate in tema di legittimazione ad agire che garantiscono agli stessi soggetti la più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale l'esercizio di detta funzione da parte degli enti pubblici istituzionali a ciò preposti (confronta: Tar Liguria, I Sezione, 18 marzo 2004 n. 267).

Non può essere condivisa, poi, l'eccezione di carenza di legittimazione dei tre soggetti privati ricorrenti, proprietari di terreni (incontestatamente) confinanti con la discarica in questione.

Il Tribunale, pur aderendo in proposito all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la mera vicinanza di un fondo ad una discarica non è in grado "ex se" di legittimare il proprietario dello stesso ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo dell'impianto di smaltimento dei rifiuti, sottolinea che, nel caso di specie, i ricorrenti (nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio) — evidenziando l'inadeguatezza delle garanzie finanziarie previste nel "piano di adeguamento" approvato, per il periodo di gestione operativa, per la fase di chiusura e per il periodo di gestione post-operativa, e quindi l'inidoneità delle stesse (parti integranti del piano di adeguamento di cui all'articolo 17 del Dlgs n. 36/2003) ad assicurare che la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Grottaglie alla località "La Torre Caprarica" mantenga i necessari requisiti di sicurezza ambientale — a ben vedere, hanno, in tal modo, offerto la prova dell'immanente (pericolo di) danno, e quindi della lesione concreta ed immediata, che ricevono nella loro sfera giuridica personale per il fatto che le prescrizioni dettate dall'Amministrazione provinciale di Taranto in ordine alle modalità di gestione della discarica di che trattasi sono inidonee a salvaguardare la sicurezza ambientale ed, in ultima analisi, la salute di chi vive nelle sue vicinanze.

Sempre in via preliminare, è appena il caso di segnalare che (contrariamente a quanto sostenuto in sede di discusione orale dai difensori della controinteressata) sussiste certamente l'interesse a ricorrere e la concreta lesività del provvedimento impugnato, posto che la determinazione dirigenziale gravata — emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 quarto comma del Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36 — ha una portata profondamente diversa (quanto all'oggetto ed al termine finale di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica) rispetto al precedente provvedimento adottato ex articolo 17 primo comma del citato Dlgs.

Nel merito, sono condivisibili le censure prospettate con il primo ed il terzo dei motivi di gravame.

È necessario premettere che l'articolo 17 del Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36 (di attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche dei rifiuti), nel dettare le disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo regime nella materia di che trattasi, dispone (ai commi primo, terzo, quarto e quinto) che: "Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1° o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3°, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3°, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12 comma 1 lettera c)".

A sua volta, il richiamato articolo 14 (primo, secondo e quinto comma) del medesimo Dlgs n. 36/2003 statuisce che: "La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10 comma 3°, la garanzia può essere prestata per lotti. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione alla discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%".

Rammentato il tenore della normativa applicabile nella fattispecie, osserva innanzitutto il Collegio che la corretta ed integrale prestazione delle garanzie finanziarie di cui al citato articolo 14 è parte integrante ed essenziale del piano di adeguamento previsto dall'articolo 17 terzo comma del Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36 e che le predette garanzie finanziarie hanno la funzione essenziale di assicurare che la discarica di rifiuti, nel periodo di gestione operativa, nella fase di chiusura e durante il periodo di gestione post-operativa, mantenga i requisiti (minimi) di sicurezza ambientale prescritti dalla legge.

Ciò detto, la determinazione dirigenziale impugnata si appalesa affetta dai vizi di legittimità denunciati con il primo motivo di ricorso, in quanto, in patente violazione delle norme di legge richiamate in rubrica, ha approvato un piano di adeguamento della discarica in questione (presentato dalla Società controinteressata) caratterizzato da gravi lacune concernenti la determinazione delle garanzie finanziarie contemplate dall'articolo 14 del Dlgs n. 36/2003.

In primo luogo, per quanto attiene le garanzie concernenti la gestione operativa della discarica de qua, il provvedimento gravato si limita a richiamare — e a contemplarne "sic et simpliciter" il rinnovo all'atto della scadenza — la garanzia finanziaria (scadente il 16 luglio 2005) già prestata dalla Spa Ecolevante per un importo di € 2.000.000,00, in tale misura quantificata apoditticamente e provvisoriamente (appunto, sino alla data di approvazione del Piano di adeguamento) dallo stesso Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente (nella precedente determinazione n. 32 del 27 febbraio 2004, di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica fino al 16 luglio 2005, adottata ai sensi del primo comma dell'articolo 17 Dlgs n. 36/2003), omettendo una qualsiasi verifica istruttoria e ogni accenno motivazionale idonei a dimostrare l'accertata conformità di tale garanzia finanziaria rispetto ai criteri in forza dei quali essa deve essere commisurata ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 14 primo comma del citato Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36 ("somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa").

Né viene precisato se l'Autorità competente abbia ritenuto (nel caso di specie) di fare applicazione della disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 14, che consente la riduzione, nella misura del 40%, del massimale da garantire secondo i parametri previsti, per gli impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto (alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 36/2003) l'80% della capacità autorizzata.

In proposito, peraltro, si deve segnalare che — contrariamente a quanto asserito negli scritti difensivi delle parti resistenti — posto che dal verbale n. 13 del 4 febbraio 2004 del Comitato Tecnico della Provincia di Taranto emerge (rispetto alla volumetria originaria autorizzata pari a mc. 375.000) una volumetria residua di mc. 87.500, non risulta nel caso di specie che la coltivazione della discarica in questione avesse già raggiunto l'80% della capacità volumetrica autorizzata dall'Amministrazione provinciale resistente con la deliberazione giuntale n. 44/1999 (peraltro, relativa al solo I° lotto della discarica).

Anche la garanzia finanziaria per la gestione post-operativa viene stabilita nella determinazione dirigenziale impugnata (per un importo pari ad € 2.500.000,00, peraltro notevolmente inferiore alla somma che, secondo il Piano finanziario presentato — nell'ambito del Piano di adeguamento — dalla Spa Ecolevante dovrà essere impiegata per mantenere in condizioni di sicurezza ambientale la discarica per il periodo di trenta anni successivo alla sua chiusura), senza indicare accertamenti istruttori e giustificazioni necessari per dimostrare la corrispondenza della concreta entità fissata rispetto ai criteri ai quali essa deve essere commisurata in forza dell'articolo 14 secondo comma del Dlgs n. 36/2003 ("la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica….è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa").

Né appare dirimente il riferimento operato (nel provvedimento gravato) al punto 5) del Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 2 ottobre 2003 (contenente "Indirizzi regionali per l'applicazione del Dlgs n. 36/2003 e del Dm 13 marzo 2003 in materia di discariche"), che si limita a chiarire che la garanzia finanziaria (nella misura correttamente quantificata commisurandola al costo complessivo della gestione post-operativa) può essere accettata, anche se riferita all'intero periodo di post-chiusura (trenta anni), secondo piani quinquennali rinnovabili (di cui non si fa cenno nella determinazione dirigenziale n. 132/2004).

Alla stregua del basilare principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi nonché del tenore testuale della direttiva 1999/31/Ce della Comunità europea attuata con la normativa nazionale in questione, il Tribunale ritiene fondato anche il terzo motivo di ricorso, in quanto il quarto comma dell'articolo 17 del più volte menzionato Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36 prevede per le discariche già autorizzate alla data della sua entrata in vigore l'approvazione "tout court" (con provvedimento adeguatamente motivato, adottato previa la necessaria attività istruttoria) del Piano di adeguamento della discarica alle previsioni dettate dallo stesso decreto (con contestuale autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica, fissazione dei necessari lavori di adeguamento e fissazione della garanzie finanziarie di cui all'articolo 14), senza contemplare la possibilità di approvazioni meramente "provvisorie" del Piano stesso (anomalmente assunte in vista dell'eventuale futura emanazione di norme di legge applicative e/o interpretative del Dlgs n. 36/2003), che possano consentire di occultare o giustificare importanti omissioni istruttorie e motivazionali (in particolare circa la quantificazione delle garanzie finanziarie) da parte dell'Autorità competente (o, addirittura, di elidere eventuali responsabilità contabili dei singoli dirigenti).

Per completezza espositiva, si rileva che è infondato, invece, il secondo motivo di gravame.

Appare sufficiente sinteticamente osservare sul punto, da un lato, che la valutazione di impatto ambientale (Via) inerisce esclusivamente al procedimento (disciplinato dall'articolo 27 del Dlgs n. 22/1997) relativo all'approvazione del progetto di realizzazione della discarica (e, dunque, alla localizzazione della stessa) e non anche a quello (disciplinato dall'articolo 28 del Dlgs n. 22/1997, e dell'articolo 17 quarto comma del Dlgs n. 36/2003) di autorizzazione all'esercizio (o alla prosecuzione dell'esercizio) del predetto impianto di smaltimento dei rifiuti, e, dall'altro, che i ricorrenti non muovono contestazioni specifiche avverso il propedeutico parere dell'Arpa Puglia (Dipartimento di Taranto) n. 21 del 29 gennaio 2004 che, in esito alla prevista valutazione di rischio ambientale, ha escluso effetti negativi sull'ambiente a seguito dell'incremento di concentrazione dei parametri specifici entro tre volte i valori limite di concentrazione dell'elauto fissati dal Dm 13 marzo 2003, così legittimando la decisione finale della Provincia di Taranto di innalzare fino a tre volte i detti limiti di accettabilità delle concentrazioni di alcuni parametri dei rifiuti di ingresso alla discarica di che trattasi.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere accolto.

Le spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 C.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — Prima Sezione di Lecce — definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna le parti resistenti costituite (ciascuna per 1⁄2) al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 (Euro Quattromila/00), oltre Iva e Cap nelle misure di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2005.

(omissis)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 5 aprile 2005

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598