Dm Ambiente 13 dicembre 1995
Albo nazionale imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti - Modalità di versamento dei diritti di iscrizione
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 13 dicembre 1995
(Gu 1° marzo 1996 n. 51)
Modalità di versamento dei diritti di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
Il Ministro dell'ambiente
Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, con legge 29 ottobre 1987, n. 441, che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;
Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti, del tesoro e dell'interno concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo, così come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;
Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 3, del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, che prevede la riscossione dei diritti d'iscrizione all'Albo mediante appositi bollettini di conto corrente postale, emessi con moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale, approvati con decreto del Ministro dell'ambiente;
Visto il decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, concernente disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, ed, in particolare, l'articolo 16, comma 8, che prevede che i diritti di cui agli articoli 4, 5 e 15 del medesimo decreto-legge siano versati secondo le modalità stabilite per il versamento dei diritti d'iscrizione all'Albo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 maggio 1994, concernente le modalità di versamento dei diritti d'iscrizione all'Albo che rinviava ad un successivo provvedimento i criteri definitivi per il pagamento dei diritti d'iscrizione;
Decreta:
Articolo 1
Ai fini del pagamento dei diritti d'iscrizione di cui all'articolo 22 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, il versamento verrà effettuato tramite conto corrente postale a favore delle competenti sezioni regionali e provinciali dell'Albo istituite presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
denominazione richiedente;
categoria e classe d'iscrizione;
partita Iva e codice fiscale.
Articolo 2
I numeri di conto corrente di cui all'articolo 1 verranno resi disponibili dalle singole sezioni regionali e provinciali dell'Albo.
Articolo 3
Le imprese iscritte all'Albo devono versare il diritto annuale d'iscrizione di cui all'articolo 22 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento d'iscrizione. Per le imprese già iscritte nell'anno precedente, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
Articolo 4
Il pagamento del diritto annuo d'iscrizione relativo al 1995 deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data del presente decreto.
Articolo 5
Il pagamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato a favore della sezione regionale e provinciale dell'Albo della regione o provincia autonoma dove ha sede legale l'impresa.
L'attestazione del versamento deve essere allegata alle comunicazioni previste dagli stessi articoli.
Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministro dell'ambiente 25 maggio 1994 recante modalità di versamento dei diritti d'iscrizione all'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 1995