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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2014/89/Ue

Direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo

Ultima versione disponibile al 14/11/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Direttiva 23 luglio 2014, n. 2014/89/Ue

(Guue 28 agosto 2014 n. L 257)

Direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3 ,

considerando quanto segue:

(1) Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, l'estrazione di materie prime, il turismo, gli impianti di acquacoltura e il patrimonio culturale sottomarino, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.

(2) Una tale strategia per la gestione degli oceani e la governance marittima è stata sviluppata nell'ambito della politica marittima integrata per l'Unione europea ("Pmi"), il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio4 . L'obiettivo della Pmi è di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, anche mediante strategie per i bacini marittimi o strategie macroregionali, assicurando nel contempo il conseguimento di un buono stato ecologico come previsto dalla direttiva 2008/56/Ce.

(3) La Pmi individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle Autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero. L'applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a promuovere lo sviluppo e la crescita sostenibili delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

(4) La pianificazione dello spazio marittimo sostiene e agevola l'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"), adottata dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 17 giugno 2010, che punta a garantire livelli elevati di occupazione, produttività e coesione sociale, compresa la promozione di un'economia più competitiva, più efficiente sotto il profilo delle risorse e "verde". I settori costieri e marittimi presentano un notevole potenziale di crescita sostenibile e sono di fondamentale importanza per l'attuazione della strategia Europa 2020.

(5) Nella sua comunicazione intitolata "Crescita blu: prospettive per una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo", la Commissione ha individuato una serie di iniziative dell'Unione attualmente in corso che sono intese ad applicare la strategia Europa 2020 nonché alcune attività su cui potrebbero concentrarsi in futuro le iniziative di "crescita blu" e alle quali potrebbe essere fornito un sostegno adeguato assicurando una fiducia e una certezza maggiori per gli investitori grazie alla pianificazione dello spazio marittimo.

(6) Il regolamento (Ue) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio5 , ha sostenuto e facilitato l'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere. I fondi strutturali e di investimento europei, ivi compreso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca6 , permetteranno di sostenere l'attuazione della presente direttiva per il periodo 2014-2020.

(7) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 ("Unclos") stabilisce nel preambolo che i problemi legati all'uso degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme. La pianificazione degli spazi oceanici costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione degli obblighi e dell'utilizzo dei diritti concessi nell'ambito dell'Unclos nonché uno strumento pratico per assistere gli Stati membri nel rispetto dei loro obblighi.

(8) Al fine di favorire la coesistenza sostenibile degli usi e, ove opportuno, un'idonea ripartizione dello spazio marittimo tra i vari usi pertinenti, è opportuno predisporre un quadro che comprenda almeno l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di una pianificazione dello spazio marittimo che si traduca nella definizione di piani.

(9) La pianificazione dello spazio marittimo contribuirà alla gestione efficace delle attività marittime e all'utilizzo sostenibile delle risorse marine e costiere mediante la creazione di un quadro decisionale coerente, trasparente, sostenibile e basato su elementi concreti. Per conseguire i suoi obiettivi, la presente direttiva dovrebbe prevedere l'obbligo di stabilire un processo di pianificazione dello spazio marittimo che si traduca nell'elaborazione di uno o più piani di gestione dello spazio marittimo; tale processo di pianificazione dovrebbe tenere conto delle interazioni terra-mare e promuovere la collaborazione tra gli Stati membri. Fermo restando l'acquis vigente dell'Unione in materia di energia, trasporti, pesca e ambiente, la presente direttiva non dovrebbe imporre nuovi obblighi, segnatamente in relazione alle scelte concrete effettuate dagli Stati membri riguardo alle modalità con cui perseguire le politiche settoriali in tali ambiti, ma piuttosto essere finalizzata a contribuire a tali politiche attraverso il processo di pianificazione.

(10) Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è opportuno che l'ambito geografico della pianificazione dello spazio marittimo sia definito in conformità degli strumenti legislativi dell'Unione già esistenti e del diritto marittimo internazionale, in particolare dell'Unclos. La presente direttiva non pregiudica le competenze degli Stati membri in relazione alla giurisdizione e alle frontiere marittime.

(11) Se da un lato è opportuno che l'Unione stabilisca un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri continuano a essere responsabili e competenti per quanto concerne la definizione e fissazione, nell'ambito delle rispettive acque marine, del formato e del contenuto di tali piani, inclusi i dispositivi istituzionali e, se del caso, la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività e i diversi usi.

(12) Al fine di rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà e ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, è opportuno che il recepimento e l'applicazione della presente direttiva avvengano, nella misura del possibile, sulla base delle norme e dei meccanismi nazionali, regionali e locali già esistenti, inclusi quelli stabiliti nella raccomandazione 2002/413/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio7 o nella decisione 2010/631/Ue del Consiglio8 .

(13) Nelle acque marine, gli ecosistemi e le risorse marine sono soggetti a considerevoli pressioni. Le attività umane, ma anche gli effetti dei cambiamenti climatici, le calamità naturali e i fenomeni di dinamica costiera quali l'erosione e l'avanzamento delle coste dovuto a sedimentazione possono avere gravi ripercussioni sullo sviluppo economico e sulla crescita delle aree costiere nonché sugli ecosistemi marini, con conseguente peggioramento dello stato ecologico, perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici. È opportuno tenere debitamente conto di queste diverse pressioni nell'elaborare i piani di gestione dello spazio marittimo. Inoltre, se si integrano nelle decisioni di pianificazione ecosistemi marini sani e i vari servizi da essi prestati, questi possono apportare considerevoli benefici in termini di produzione alimentare, attività ricreative e turistiche, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, controllo delle dinamiche della fascia costiera e prevenzione delle catastrofi.

(14) Al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'utilizzo sostenibile delle risorse marine, è opportuno che la pianificazione dello spazio marittimo applichi l'approccio ecosistemico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/Ce allo scopo di garantire che la pressione collettiva di tutte le attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti causati dalle attività umane, contribuendo nel contempo all'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. Inoltre un approccio ecosistemico dovrebbe essere applicato in modo compatibile con gli ecosistemi specifici e le altre peculiarità delle diverse regioni marine e in modo da tener ugualmente conto delle attività in corso nel quadro delle convenzioni marittime regionali, sulla base delle conoscenze e delle esperienze esistenti. L'approccio consentirà altresì una gestione adattativa, garantendo un miglioramento e un ulteriore sviluppo di pari passo con l'aumento dell'esperienza e della conoscenza sulla base della disponibilità di dati e informazioni a livello di bacino marino al fine di attuare tale approccio. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi della precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(15) La pianificazione dello spazio marittimo contribuirà, fra l'altro, al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio9 , del regolamento (Ce) n. 2371/2002 del Consiglio10 , della direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio11 , della direttiva 92/43/Cee del Consiglio12 , della decisione n. 884/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio13 , della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio14 , della direttiva 2008/56/Ce, che riprende la comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 dal titolo "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'Ue sulla biodiversità fino al 2020", la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse", la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2013 dal titolo "Strategia dell'Ue di adattamento ai cambiamenti climatici" e la comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 dal titolo "Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica Ue dei trasporti marittimi fino al 2018" nonché, se del caso, gli obiettivi della politica regionale dell'Unione, comprese le strategie per i bacini marini e le strategie macroregionali.

(16) Le attività marine e costiere sono spesso strettamente correlate. Al fine di promuovere l'uso sostenibile dello spazio marittimo, la relativa pianificazione dovrebbe tenere conto delle interazioni terra-mare. Per tale motivo, la pianificazione dello spazio marittimo può essere molto utile per determinare gli orientamenti riguardanti la gestione sostenibile e integrata delle attività umane in mare, la conservazione dell'ambiente di vita, la fragilità degli ecosistemi costieri, l'erosione e i fattori sociali ed economici. La pianificazione dello spazio marittimo dovrebbe essere finalizzata all'integrazione della dimensione marittima di alcuni usi o attività costieri e delle rispettive incidenze, consentendo in ultima analisi una visione integrata e strategica.

(17) La presente direttiva quadro non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione urbana e rurale, ivi incluso qualsiasi sistema di pianificazione dello spazio terrestre utilizzato per pianificare le modalità di utilizzo della zona costiera e terrestre. Se gli Stati membri applicano la pianificazione dello spazio terrestre alle acque costiere o a parte di esse, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a tali acque.

(18) La pianificazione dello spazio marittimo dovrebbe coprire l'intero ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione dei problemi e delle opportunità, la raccolta di informazioni, la pianificazione, l'adozione di decisioni, l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento e il controllo dell'esecuzione, tenendo in debita considerazione le interazioni terra-mare e le migliori conoscenze disponibili. È opportuno sfruttare al meglio i meccanismi previsti nella legislazione esistente o futura, compresa la decisione 2010/477/Ue della Commissione15 e l'iniziativa della Commissione "Conoscenze oceanografiche 2020".

(19) Lo scopo principale della pianificazione dello spazio marittimo è promuovere lo sviluppo sostenibile, determinare l'utilizzo dello spazio marittimo per i diversi usi del mare e gestire gli usi dello spazio nelle zone marine e i conflitti che tali usi possono generare. La pianificazione dello spazio marittimo è altresì finalizzata a individuare e incoraggiare l'utilizzo multifunzionale, in conformità delle pertinenti politiche e normative nazionali. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri devono almeno garantire che dal processo o dai processi di pianificazione scaturisca una pianificazione globale che identifichi i diversi usi dello spazio marittimo, tenendo conto delle trasformazioni a lungo termine dovute ai cambiamenti climatici.

(20) È opportuno che gli Stati membri si consultino e coordinino i loro piani con gli Stati membri coinvolti e collaborino con le Autorità dei Paesi terzi responsabili nella regione marina interessata in conformità con i diritti e gli obblighi di tali Stati membri e dei Paesi terzi interessati nel quadro del diritto unionale e internazionale. Per consentire un'efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e con i Paesi terzi limitrofi è necessario identificare le Autorità competenti di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto designare l'Autorità o le Autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Date le differenze tra le varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, nell'ambito della presente direttiva non è opportuno stabilire nei dettagli la forma che questi meccanismi di cooperazione dovrebbero assumere.

(21) La gestione delle zone marine è complessa e coinvolge vari livelli di Autorità, operatori economici e altre parti interessate. Per promuovere lo sviluppo sostenibile in maniera efficace, è essenziale che le parti interessate, le Autorità e la popolazione siano adeguatamente consultate durante la preparazione dei piani di gestione dello spazio marittimo a norma della presente direttiva, conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione. Un buon esempio di disposizioni in materia di consultazione pubblica figura all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio16 .

(22) Il ricorso a piani di gestione dello spazio marittimo consente agli Stati membri di ridurre gli oneri amministrativi e i costi legati a interventi volti all'attuazione di altre normative pertinenti dell'Unione. È dunque opportuno che i calendari relativi ai piani di gestione dello spazio marittimo siano coerenti, ove possibile, con le scadenze stabilite in altre disposizioni normative pertinenti, in particolare: la direttiva 2009/28/Ce, che prevede che nel 2020 la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, nel quadro del consumo finale lordo di energia, sia pari almeno al 20% e individua il coordinamento delle procedure di autorizzazione, certificazione e pianificazione, inclusa la pianificazione del territorio, come un importante contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energie da fonti rinnovabili; la direttiva 2008/56/Ce, e il punto 6 dell'allegato A della decisione 2010/477/Ue, che impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020 e individuano nella pianificazione spaziale marittima uno strumento volto a sostenere l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane al fine di conseguire un buono stato ecologico; la decisione n. 884/2004/Ce, la quale dispone che la rete transeuropea dei trasporti sia attuata entro il 2020 tramite l'integrazione delle reti di infrastrutture europee in materia di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

(23) La direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio17 riconosce la valutazione ambientale quale strumento importante per integrare le considerazioni ambientali nella preparazione e adozione di piani e programmi. Nei casi in cui i piani di gestione dello spazio marittimo possono avere effetti significativi sull'ambiente, è opportuno che siano soggetti alla direttiva 2001/42/Ce. Se i piani di gestione dello spazio marittimo comprendono siti Natura 2000, al fine di evitare doppioni la valutazione ambientale può essere combinata con i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/Cee.

(24) Al fine di garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo si fondino su dati affidabili ed evitare oneri amministrativi supplementari, è indispensabile che gli Stati membri utilizzino i migliori dati e le migliori informazioni disponibili incoraggiando le parti interessate a condividere le informazioni e avvalendosi dei mezzi e degli strumenti esistenti per la raccolta dei dati, come quelli messi a punto nel quadro dell'iniziativa "Conoscenze oceanografiche 2020" e della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio18 .

(25) È opportuno che gli Stati membri inviino alla Commissione copia dei loro piani di gestione dello spazio marittimo ed eventuali aggiornamenti in modo da consentire a quest'ultima di sorvegliare l'attuazione della presente direttiva. La Commissione utilizzerà le informazioni fornite dagli Stati membri e le informazioni esistenti disponibili ai sensi della legislazione dell'Unione al fine di mantenere informati il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva.

(26) È fondamentale che si proceda al tempestivo recepimento della presente direttiva poiché l'Unione ha adottato una serie di iniziative politiche da attuare entro il 2020 che la presente direttiva si propone di sostenere e integrare.

(27) Il recepimento e l'attuazione della presente direttiva sottoporrebbero gli Stati membri privi di sbocchi sul mare a obblighi sproporzionati e non necessari. Tali Stati membri dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di recepire e attuare la presente direttiva,

hanno adottato la presente direttiva:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo nell'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine.

2. Nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione, tale quadro prevede l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, della pianificazione dello spazio marittimo allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unclos.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle acque marine degli Stati membri, senza pregiudizio di altri atti legislativi dell'Unione. Non si applica alle acque costiere o a parti di esse che rientrano nella pianificazione urbana e rurale di uno Stato membro, purché ciò sia comunicato nei piani di gestione dello spazio marittimo.

2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale.

3. La presente direttiva non interferisce con le competenze degli Stati membri in materia di definizione e determinazione, nell'ambito delle relative acque marine, dell'estensione e della copertura dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo. Non si applica alla pianificazione urbana e rurale.

4. La presente direttiva non inficia i diritti sovrani e la giurisdizione degli Stati membri sulle acque marine che derivano dal pertinente diritto internazionale, in particolare dall'Unclos. Più specificamente, l'applicazione della presente direttiva non influisce sul delineamento e la delimitazione delle frontiere marittime da parte degli Stati membri in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unclos.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "politica marittima integrata" (PMI), una politica dell'Unione il cui scopo è quello di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, e in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

2) "pianificazione dello spazio marittimo", un processo mediante il quale le pertinenti Autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

3) "regione marina", la regione marina di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/56/Ce;

4) "acque marine", le acque, il fondale e il sottosuolo quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/56/Ce, le acque costiere quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce e il relativo fondale e sottosuolo.

Capo II

Pianificazione dello spazio marittimo

Articolo 4

Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo

1. Ogni Stato membro elabora e attua la pianificazione dello spazio marittimo.

2. In tale prospettiva, gli Stati membri tengono conto delle interazioni terra-mare.

3. Il piano o i piani risultanti sono sviluppati e prodotti nel rispetto dei livelli istituzionali e di governance stabiliti dagli Stati membri. La presente direttiva non interferisce con le competenze degli Stati membri in materia di definizione e determinazione del formato e del contenuto di tale piano o di tali piani.

4. La pianificazione dello spazio marittimo mira al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 6 e 8.

5. Al momento di elaborare la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri tengono in debito conto le peculiarità delle regioni marine, le pertinenti attività e i pertinenti usi attuali e futuri e i relativi effetti sull'ambiente, come pure le risorse naturali, tenendo conto altresì delle interazioni terra-mare.

6. Gli Stati membri possono includere o basarsi sulla politica nazionale esistente, su regolamenti o meccanismi che sono stati istituiti o erano in corso di istituzione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che siano conformi ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 5

Obiettivi di pianificazione dello spazio marittimo

1. In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e di promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi.

2. Mediante i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri mirano a contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico. Gli Stati membri possono inoltre perseguire altri obiettivi, quali la promozione del turismo sostenibile e l'estrazione sostenibile delle materie prime.

3. La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri quanto alla determinazione del modo in cui i diversi obiettivi si riflettono e trovano riscontro nel rispettivo piano o nei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo.

Articolo 6

Requisiti minimi per la pianificazione dello spazio marittimo

1. Gli Stati membri definiscono fasi procedurali per contribuire al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 5, tenendo conto delle pertinenti attività e dei pertinenti usi nelle acque marine.

2. In questa prospettiva, gli Stati membri:

a) tengono conto delle interazioni terra-mare;

b) tengono conto degli aspetti ambientali, economici e sociali, nonché degli aspetti relativi alla sicurezza;

c) mirano a promuovere la coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e il piano o i piani da essa derivanti e gli altri processi, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o informali;

d) assicurano il coinvolgimento delle parti interessate in conformità dell'articolo 9;

e) organizzano l'impiego dei migliori dati disponibili a norma dell'articolo 10;

f) garantiscono un'efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri a norma dell'articolo 11;

g) promuovono la cooperazione con i Paesi terzi a norma dell'articolo 12.

3. I piani di gestione dello spazio marittimo sono rivisti dagli Stati membri nelle modalità da essi stabilite, ma almeno ogni dieci anni.

Articolo 7

Interazioni terra-mare

1. Al fine di tenere conto delle interazioni terra-mare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 bis, ove questo aspetto non rientri nel processo di pianificazione dello spazio marittimo in quanto tale, gli Stati membri possono ricorrere ad altri processi formali o informali quale la gestione integrata delle zone costiere. Il risultato figura nei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo degli Stati membri.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri mirano, mediante la pianificazione dello spazio marittimo, a promuovere la coerenza tra il piano o i piani di gestione dello spazio marittimo da essa derivanti e gli altri processi pertinenti.

Articolo 8

Elaborazione di piani di gestione dello spazio marittimo

1. In sede di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri elaborano piani di gestione dello spazio marittimo che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle loro acque marine attuali e futuri, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.

2. In tale prospettiva e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri prendono in considerazione le pertinenti interazioni delle attività e degli usi. Fatte salve le competenze degli Stati membri, le attività, gli usi e gli interessi possibili possono includere:

— zone di acquacoltura,

— zone di pesca,

— impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili,

— rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico,

— zone di addestramento militare,

— siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette,

— zone di estrazione di materie prime,

— ricerca scientifica,

— tracciati per cavi e condutture sottomarini,

— turismo,

— patrimonio culturale sottomarino.

Articolo 9

Partecipazione del pubblico

1. Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico informando tutte le parti coinvolte e consultando i soggetti interessati e le Autorità competenti, nonché la popolazione interessata, fin dalle fasi iniziali dell'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, in conformità delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione.

2. Gli Stati membri assicurano altresì che i soggetti interessati e le Autorità competenti, nonché la popolazione interessata, abbiano accesso ai piani non appena questi siano ultimati.

Articolo 10

Utilizzo e condivisione di dati

1. Gli Stati membri organizzano l'utilizzo dei migliori dati disponibili e stabiliscono come organizzare la condivisione delle informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo.

2. I dati di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l'altro:

a) dati ambientali, sociali ed economici raccolti secondo la normativa unionale relativi alle attività di cui all'articolo 8;

b) dati fisici marini relativi alle zone marine.

3. Nel dare attuazione al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono dei pertinenti strumenti, compresi quelli già disponibili nell'ambito della Pmi e di altre pertinenti politiche dell'Unione, come quelle menzionate nella direttiva 2007/2/Ce.

Articolo 11

Cooperazione fra gli Stati membri

1. Come parte del processo di pianificazione e gestione, gli Stati membri che condividono un bacino marino cooperano al fine di garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo siano coerenti e coordinati nella regione marina in questione. Tale cooperazione deve tener conto, in particolare, di aspetti di natura transnazionale.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è realizzata in particolare tramite:

a) strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, e/o

b) reti o strutture di Autorità competenti degli Stati membri, e/o

c) eventuali altri metodi che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1, ad esempio nel quadro di strategie per i bacini marittimi.

Articolo 12

Cooperazione con i Paesi terzi

Gli Stati membri si adoperano, ove possibile, per cooperare con i Paesi terzi nelle rispettive azioni in merito alla pianificazione dello spazio marittimo nelle pertinenti regioni marittime e in conformità del diritto internazionale nonché delle convenzioni internazionali, ad esempio utilizzando le esistenti sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale.

Capo III

Attuazione

Articolo 13

Autorità competenti

1. Ogni Stato membro designa l'Autorità o le Autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco di tali Autorità competenti, unitamente alle informazioni indicate nell'allegato della presente direttiva.

3. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui tale modifica ha effetto.

Articolo 14

Monitoraggio e relazioni

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della presente direttiva, e di tutti gli aggiornamenti successivi entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

2. Al più tardi un anno dopo il termine per l'adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che evidenzi i progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 15

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 settembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. L'Autorità o le Autorità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono designate entro il 18 settembre 2016.

3. I piani di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 4 sono stabiliti quanto più rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

4. L'obbligo di recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva non si applica agli Stati membri privi di sbocchi sul mare.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Allegato

Autorità competenti

1) Nome e indirizzo della o delle Autorità competenti — denominazione ufficiale e indirizzo della o delle Autorità competenti identificate.

2) Forma giuridica della o delle Autorità competenti — breve descrizione della forma giuridica della o delle Autorità competenti.

3) Responsabilità — breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle Autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.

4) Partecipazione — se la o le Autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre Autorità competenti occorre fornire un elenco di queste ultime e una sintesi delle relazioni istituzionali create per garantire tale coordinamento.

5) Coordinamento regionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.

Note ufficiali

1.

Gu C 341 del 21 novembre 2013, pag. 67.

2.

Gu C 356 del 5 dicembre 2013, pag. 124.

3.

Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

4.

Direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (Gu L 164 del 25 giugno 2008, pag. 19).

5.

Regolamento (Ue) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (Gu L 321 del 5 dicembre 2011, pag. 1).

6.

Regolamento (Ue) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (Ce) n. 2328/2003, (Ce) n. 861/2006, (Ce) n. 1198/2006 e (Ce) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (Ue) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 149 del 20 maggio 2014, pag. 1).

7.

Raccomandazione 2002/413/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (Gu L 148 del 6 giugno 2002, pag. 24).

8.

Decisione 2010/631/Ue del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (Gu L 279 del 23 ottobre 2010, pag. 1).

9.

Direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce (Gu L 140 del 5 giugno 2009, pag. 16).

10.

Regolamento (Ce) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (Gu L 358 del 31 dicembre 2002, pag. 59).

11.

Direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Gu L 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7).

12.

Direttiva 92/43/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Gu L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7).

13.

Decisione n. 884/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/Ce sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Gu L 167 del 30 aprile 2004, pag. 1).

14.

Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1).

15.

Decisione 2010/477/Ue della Commissione, del 1o settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine (Gu L 232 del 2 settembre 2010, pag. 14).

16.

Direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/Cee e 96/61/Ce relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (Gu L 156 del 25 giugno 2003, pag. 17).

17.

Direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Gu L 197 del 21 luglio 2001, pag. 30).

18.

Direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (Gu L 108 del 25 aprile 2007, pag. 1).

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