Aria

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 16 giugno 2014, n. 1033

Aria - Circolazione stradale - Disciplina e controllo - Determinazioni - Competenza - Dirigente comunale - Sussiste - Competenza del Sindaco - Solo per quelle di maggiore impatto

Tar Toscana

Sentenza 16 giugno 2014, n. 1033

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2008, proposto da:

(omissis) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso — Segreteria Tar in Firenze, via Ricasoli 40;

 

contro

Comune di Barberino Val d'Elsa, in persona del Sindaco p.t.;

 

per l'annullamento

— dell'ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Barberino Val d'Elsa n. 22/2008 — prot. 5600 del 2 aprile 2008, asseritamente pubblicata all'Albo Pretorio e mediante l'apposizione di cartelli stradali;

— nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, con conseguente richiesta di risarcimento danni

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Viene impugnata l'ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Barberino Val d'Elsa n. 22/2008 del aprile 2008, con cui veniva istituito, dalle ore 8,00 di sabato 5 aprile, alle ore 19,00 di domenica 6 aprile 2008, il divieto di transito veicolare sulla piazza e sulla strada adiacenti allo stabilimento dell'azienda ricorrente.

Si deducono le censure che seguono:

1. Incompetenza del dirigente responsabile del servizio.

2. Violazione dell'articolo 3, comma 4, legge 241/1990.

3. Violazione dell'articolo 7 della legge 241/1990. Violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della P.a. Eccesso di potere per irragionevolezza.

4. Violazione dell'articolo 3, legge 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

5. Violazione dell'articolo 41 Cost. ed eccesso di potere per abnormità ed ingiustizia manifesta.

 

La ricorrente chiede, infine, il risarcimento del danno asseritamente patito.

Il Comune di Barberino Val d'Elsa non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 2 aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente il Collegio osserva che, pur avendo il provvedimento avversato esaurito i suoi effetti, parte ricorrente afferma di conservare l'interesse alla definizione della controversia.

Quanto alla domanda caducatoria dell'atto, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo viene dedotta l'incompetenza del dirigente responsabile del servizio ad adottare il provvedimento.

L'assunto è privo di pregio.

Le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l'articolo 7, Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, attribuisce al Sindaco, sono ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa, salvo che per quelle di maggiore impatto sull'intera collettività locale, per le quali la legge prevede l'intervento di un organo politico, come nel caso della delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, per la quale si provvede con deliberazione della Giunta (articolo 7, comma 9, Dlgs 285/1992), ovvero di quelle limitazioni connesse al rispetto dei limiti del tasso di inquinamento atmosferico (Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 28 febbraio 2013, n. 458; Tar Lazio, Roma, sez. II, 3 giugno 2010, n. 15012; Tar Campania, Napoli, sez. I, 4 novembre 2008, n. 19212).

In ordine all'omessa indicazione del termine e dell'Autorità cui ricorrere, dedotta con il secondo motivo, è sufficiente rammentare il pacifico orientamento della giurisprudenza secondo cui detta omissione non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità. La previsione dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990, infatti, tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, per cui la segnalata omissione potrebbe dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla sola concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 gennaio 2014, n. 422; Tar Lazio, Latina, 17 febbraio 2014, n. 138).

In ogni caso vale rilevare che gli elementi richiesti dall'articolo 3, comma 4, legge 241/1990 sono chiaramente indicati nell'atto in questione.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 7 della legge 241/1990, avendo l'Amministrazione omesso di comunicare preventivamente alla ricorrente l'avvio del procedimento.

Si osserva, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata, atteso il suo carattere di provvedimento generale volto a disciplinare temporaneamente la circolazione dei veicoli è un atto rivolto alla generalità dei consociati senza che sia possibile rinvenire, di massima, i soggetti nella cui sfera giuridica è destinato ad incidere.

Il coinvolgimento dell'azienda ricorrente che si sarebbe vista impedita nel normale esercizio della propria attività rappresenta, dunque, una circostanza di mero fatto inidonea a far sorgere un obbligo di comunicazione personalizzata da parte dell'Amministrazione.

D'altro canto la ricorrente neppure precisa quale avrebbe potuto essere il suo apporto procedimentale in modo da far sì che il provvedimento assumesse un contenuto diverso da quello effettivamente adottato.

Con il quarto e quinto motivo la ricorrente si duole dell'assenza di motivazione dell'atto impugnato, nonché del fatto che siano state arbitrariamente introdotte limitazioni al proprio diritto all'esercizio di impresa.

La tesi non può essere condivisa.

Nelle premesse del provvedimento, sia pure con formula sintetica, sono indicate le ragioni di fatto che lo sorreggono (lo svolgimento di una manifestazione motociclistica di livello regionale) e la finalità di tutela dell'incolumità pubblica sotto il profilo dell'interesse pubblico alla sua adozione.

In ordine al secondo aspetto si rileva che i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte ampiamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell'autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 1 febbraio 2009, n. 825).

In definitiva il ricorso, nella sua parte impugnatoria, va rigettato.

Quanto alla domanda risarcitoria, è sufficiente osservare che l'illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno con la conseguenza che l'infondatezza della domanda di annullamento comporta inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria (Consiglio di Stato, Sezione IV, 6 agosto 2013, n. 4150).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio di controparte.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 16 giugno 2014

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