Acque

Normativa Vigente

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



  Evidenzia modifiche:

print

Dl 12 maggio 2014, n. 73

Misure urgenti di proroga di Commissario - Impianti di collettamento e depurazione nella Regione Campania

Questo atto è stato modificato/integrato da

  •   Legge di conversione 2 luglio 2014, n. 97 (12/07/2014)

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73

(Gu 12 maggio 2014 n. 108)

Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità di intervenire in via d'urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico della zona interessata, la prosecuzione delle attività volte alla realizzazione del completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda, nonché per consentire alla Regione Campania di proseguire nelle attività avviate per l'affidamento delle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 31 marzo 2014 e del 30 aprile 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Galleria Pavoncelli

(omissis)

Articolo 2

Completamento della viabilità Lioni — Grottaminarda

(omissis)

Articolo 3

Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella Regione Campania

1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al 31 luglio 2014 30 novembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 147 del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 31 luglio 2014 30 novembre 2014, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.

1-bis. Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Il Commissario riferisce altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

1-ter. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2014

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598