Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 2 maggio 2006

Articolo 212, comma 16 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ultima versione disponibile al 07/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 2 maggio 2006

(Gu 17 maggio 2006 n. 113)

Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 16, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e delle sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la diversa concentrazione delle imprese obbligate all'iscrizione, che comporta differenti entrate e spese per ciascuna sezione regionale o della Provincia autonoma;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che ciascuna camera di commercio interessata sostenga le spese necessarie al funzionamento della sezione regionale o della Provincia autonoma, nonché a garantire, con finanziamenti pro quota, lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato nazionale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ravvisata la necessità di garantire comunque la funzionalità delle sezioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano in ciascuna realtà territoriale, indipendentemente dall'entità delle entrate;

 

Decreta:

Articolo 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente decreto disciplina la gestione delle entrate derivante dai diritti di segreteria e dai diritti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per provvedere al funzionamento del comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali, nonché le modalità di gestione e di rendicontazione delle somme riscosse.

Articolo 2

Dotazione finanziaria delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali

1. Alle spese di funzionamento delle sezioni si provvede con le entrate derivanti dal diritto annuale di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dai diritti di segreteria. Fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 212, comma 10, del citato decreto legislativo, continuano ad essere applicati i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione nell'ammontare definito dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 aprile 1998, n. 406.

2. Il 25% dei diritti riscossi dalle sezioni regionali della Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, è versato in rate semestrali al fondo di compensazione di cui al successivo articolo 5. Tale disposto non si applica ai diritti di cui al comma 5, del presente articolo.

3. L'adeguamento dell'aliquota prevista al precedente comma 2 viene eventualmente determinato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta motivata dell'Unione italiana delle camere di commercio, sentito il comitato nazionale.

4. L'amministrazione della sezione e la gestione finanziaria e contabile sono assicurate direttamente dalla camera di commercio che vi provvede con le proprie strutture operative.

5. I diritti annuali di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la tenuta dei registri di cui ai commi 8, 24 e 25 del medesimo articolo 212, sono integralmente destinati alle attività di cui all'articolo 6 e sono contabilizzati separatamente, secondo quanto previsto dal precedente comma 4. I diritti di segreteria sono dovuti dalle imprese che si iscrivono con procedura ordinaria, le cui attività sono individuate ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle imprese individuate allo stesso articolo 212, comma 18, per le quali si richiede un'attività istruttoria da parte della segreteria delle sezioni regionali. I diritti di segreteria non sono dovuti dalle imprese che si iscrivono all'Albo ai sensi dell'articolo 212, commi 8, 12, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. I diritti annuali di cui all'articolo 212, comma 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 del medesimo articolo 212, sono incassati dalle sezioni regionali e provinciali dell'Albo ove hanno sede legale i soggetti firmatari degli accordi di programma o le imprese autorizzate ai sensi dei commi 22 e 23 del medesimo articolo 212 e sono integralmente versati al fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5.

7. I diritti annuali di iscrizione per la tenuta dei registri di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono versati dagli interessati nell'ammontare di 50 euro per ogni tipologia di registro, rideterminabili ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Tali diritti annuali sono omnicomprensivi di ogni somma che i soggetti interessati devono corrispondere per ottemperare agli obblighi di iscrizione ad essi imputata.

Articolo 3

Personale di segreteria delle sezioni

1. Le camere di commercio mettono a disposizione della sezione di competenza per l'esercizio delle attribuzioni previste dal del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il personale necessario ed utile al fine di garantire il funzionamento della sezione.

2. Il segretario della sezione regionale è responsabile dei procedimenti afferenti alla gestione della sezione regionale.

Articolo 4

Strumentazione delle sezioni

1. Le camere di commercio assicurano:

a) la gestione in rete delle sezioni e del comitato nazionale, al fine di una completa gestione telematica delle procedure di competenza dell'Albo, anche nei confronti delle imprese iscritte o iscrivende;

b) la predisposizione, la gestione, la pubblicazione telematica senza oneri per gli utenti e l'aggiornamento, in collaborazione con il comitato nazionale, dei registri di cui all'articolo 212, commi 5, 22, 23, 24 e 25, nonché degli elenchi di cui agli articoli 208, comma 18, 209, comma 7, 210, comma 9, e 211, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) l'accesso, l'interconnessione e l'interoperabilità, per via telematica, ai sistemi di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali competenti in materia, per l'assolvimento dei loro compiti di istituto, nel rispetto della normativa emanata dal Cnipa.

2. Le camere di commercio assicurano inoltre la necessaria dotazione infrastrutturale e ogni altro servizio utile al buon andamento dello svolgimento dei compiti della sezione.

Articolo 5

Copertura finanziaria e fondo di compensazione

1. Alle spese che ciascuna camera di commercio sostiene per il funzionamento delle sezioni, ivi compresi i compensi, indennità, gettoni di presenza ed i rimborsi spese per i componenti della sezione, si provvede con le somme provenienti dai diritti riscossi.

2. Per la gestione contabile delle somme derivanti dai diritti riscossi, ciascuna camera di commercio istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo di entrata e un correlativo capitolo di spesa. Tale istituzione avviene secondo le norme di contabilità delle camere di commercio.

3. È istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio un fondo di compensazione alimentato con le somme di cui all'articolo 2, comma 2, nonché con quelle derivanti da eventuali eccedenze di entrate rispetto ai costi sostenuti nell'anno.

4. A tal fine, fermo restando il versamento periodico di cui all'articolo 2, comma 2, entro il 30 aprile di ciascun anno, le camere di commercio che abbiano riscosso nell'anno precedente un ammontare di diritti di iscrizione e di segreteria superiore ai costi sostenuti, come determinati ai sensi del presente decreto, versano la differenza al fondo di compensazione.

5. Con il fondo di compensazione si provvede al pagamento delle spese di cui al successivo comma 6, a rimborsare le camere di commercio che abbiano sostenuto spese maggiori delle entrate ed a rimborsare l'Unioncamere per i costi sostenuti per la gestione del Fondo di compensazione.

6. Le spese da porre a carico del fondo di compensazione per provvedere al funzionamento del comitato nazionale sono quelle relative:

a) al pagamento dei compensi, delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per missioni del presidente e dei componenti del comitato nazionale, nonché dei rimborsi spese per missioni dei componenti della segreteria del comitato nazionale;

b) ai costi per la gestione in rete della segreteria del Comitato nazionale di cui all'articolo 4, comma 1 nonché per la gestione telematica nazionale dei registri delle imprese iscritte;

c) spese per le altre funzioni attribuite al comitato nazionale dalla normativa vigente.

7. Le somme eventualmente residue saranno versate al capo XXXII, capitolo n. 2596 delle entrate del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 6

Spese ammesse a rimborso

1. Le spese che le camere di commercio possono coprire con le entrate relative al diritto annuale di iscrizione ed ai diritti di segreteria sono determinate nelle tipologie e nelle misure annue seguenti:

a) personale adibito alla segreteria della sezione ai sensi del presente decreto, nella misura corrispondente alla percentuale di utilizzo applicata al costo globale per unità di personale, nonché costi di aggiornamento e formazione a favore del personale stesso per le materie attinenti ai compiti di istituto;

b) gestione informatica della sezione, comprensiva del collegamento alla rete nazionale, delle elaborazioni batch e in linea e di ogni altro costo relativo alla gestione della rete medesima, nonché del costo per la realizzazione pro quota del programma informatico nazionale di gestione, dei costi correlati agli obblighi di pubblicazione telematica attribuiti all'Albo, l'acquisto, l'uso e la manutenzione delle apparecchiature utilizzate comprese quelle per il trattamento ottico dei documenti, nella misura derivante dai prezzi corrisposti dalle camere di commercio per tali servizi.

c) uso e manutenzione dei locali, debitamente arredati, comprensivi di archivi e servizi, sulla base della locazione — reale o figurativa — stimata sui prezzi correnti di mercato; servizi generali quali riscaldamento, pulizia, illuminazione, custodia e portierato, assicurazione a favore dei terzi, nella misura determinata dividendo il costo totale di tali servizi per il numero dei metri quadrati complessivi dei locali camerali e moltiplicando il risultato per il numero dei metri quadrati assegnati alla sezione; servizi generali quali ragioneria ed economato, fotoriproduzione, biblioteca, centralino telefonico, telefono e telefax, spese postali e telex, cancelleria, archiviazione e invio pratiche, nella misura determinata dividendo il costo totale di tali servizi per il numero dei dipendenti camerali e moltiplicando il risultato per il numero reale dei dipendenti assegnati alla sezione.

2. I parametri di valutazione dei costi di cui al comma 1 utilizzati dalla camera di commercio per la definizione delle spese ammissibili al rimborso ai fini della rendicontazione sono fissati con apposita convenzione tra la camera di commercio interessata e il Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da rinnovarsi ogni tre anni.

Articolo 7

Rendicontazione della gestione delle sezioni

1. Ciascuna camera di commercio invia all'Unione italiana delle camere di commercio e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il rendiconto annuale della gestione della sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 8

Norma finale

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www. comdel. it

 

Roma, 2 maggio 2006

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