Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 3 giugno 2014, n. 991

Rifiuti urbani - Affidamento del servizio - Codice ambientale, articolo 199, 200 e 201 - Sistema "a regime" - Autorità competenti per ambito - Leale collaborazione - Articolo 13, Dl 150/2013 - Proroga affidamenti esistenti - Nuovi affidamenti da parte dei Comuni - Assenza di clausola risolutiva - Illegittimi

Tar Toscana

Sentenza 3 giugno 2014, n. 991

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2014, proposto da:

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Costa in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio (omissis);

contro

l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio (Studio Legale Lessona) (omissis); la Regione Toscana in persona del Presidente in carica della Giunta, rappresentata e difesa per legge dall'avv. (omissis), elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

per l'annullamento

— della determinazione del dirigente dell'Area tecnica — Ambientale dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana n. 988 del 24 dicembre 2013, pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente ed accessibile al pubblico ex articolo 32 comma 1 legge 69/09 a decorrere dal 30 dicembre 2013 e per i successivi 15 giorni consecutivi;

— del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 28 dicembre 2013, avente ad oggetto "servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata nei Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana. Durata 7 anni";

— del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto approvati con la citata determinazione dirigenziale n. 988 del 24 dicembre 2013, pubblicati anch'essi nel sul sito web dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

— in quanto occorrer possa, della nota del Presidente dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana prot. n. 10245 del 6 dicembre 2013 e di ogni altro atto presupposto e conseguente, nonché per l'accertamento dell'estinzione automatica — al momento dell'affidamento della gestione integrata del servizio al gestore unico di Ambito — del contratto di appalto che dovesse essere stipulato dall' Unione di Comuni Montana Lunigiana.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana e della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

1. L'Unione di Comuni Montana Lunigiana (nel seguito: "Unione"), con determinazione dirigenziale 24 dicembre 2013 n. 988, ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con durata pari a sette anni. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 28 dicembre 2013. Avverso tale determinazione è insorta l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana costa (nel seguito: "Autorità") con il presente ricorso, notificato il 25 gennaio 2014 e depositato l'8 febbraio 2014. Lamenta che la normativa, sia nazionale che regionale, in materia di gestione dei rifiuti le attribuisce competenza esclusiva in materia di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sicché non residuerebbe alcuno spazio per autonome decisioni dei Comuni. Sarebbe quindi illegittima la suddetta determinazione dell'Unione, posto che essa Autorità ha già attivato le procedure per l'affidamento del servizio a livello di ambito mediante l'individuazione, con gara pubblica, di un socio per una costituenda società mista. L'illegittimità degli atti assunti dall'Unione sarebbe resa ancor più evidente dall'assenza, negli atti di gara, di una clausola risolutiva comportante la cessazione dell'affidamento alla data dell'effettivo avvio del servizio da parte del gestore unico di ambito. Sostiene poi che, nelle more, il servizio dovrebbe continuare ad essere gestito in via di proroga dall'attuale affidatario come stabilito dall'articolo 68, Legge della Regione Toscana 24 dicembre 2013, n. 77 e dall'articolo 13 del Dl 30 dicembre 2013, n. 150, conv. in legge 27 febbraio 2014, n. 15. Chiede inoltre che questo Tribunale accerti se il contratto che eventualmente l'Unione stipulerà diventi inefficace al momento dell'effettivo avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico.

Si è costituita la Regione Toscana sostenendo che se i Comuni possono provvedere alla gestione del servizio in fase transitoria, tuttavia gli affidamenti da loro disposti devono terminare al momento in cui sarà effettuata dall'Autorità l'aggiudicazione del servizio a livello di ambito. L'Unione avrebbe quindi dovuto inserire negli atti di gara una specifica clausola risolutiva contenente detta previsione.

Si è costituita l'Unione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato che, a suo dire, sarebbe individuabile nell'attuale gestore del servizio. In caso di accoglimento del ricorso infatti questo sarebbe costretto ad accettare una proroga dell'affidamento alle condizioni contrattuali vigenti, che considera non convenienti.

Eccepisce ancora poi l'inammissibilità del ricorso sotto un ulteriore profilo: se la cessazione della gestione in essere fosse effetto automatico imposto dalla normativa, l'Autorità a suo dire non avrebbe alcun interesse all'inserimento nel contratto oggetto della contestata gara di una clausola risolutiva e il provvedimento di indizione della stessa sarebbe inidoneo a ledere la sua sfera soggettiva. Ove peraltro tale effetto non si producesse, il ricorso sarebbe infondato nel merito poiché l'omissione di una clausola che non è imposta dalla legge non determinerebbe l'illegittimità degli atti impugnati.

Nel merito replica alle deduzioni della ricorrente rilevando che la Lr 77/2013 è entrata in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara, al quale quindi non sarebbe applicabile la normativa sopravvenuta, e altrettanto varrebbe per il Dl 150/2013. Peraltro l'articolo 68 della prima, se interpretato nel senso di imporre l'obbligo di prorogare i contratti di gestione in essere, sarebbe contrario ai principi comunitari di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché alla normativa comunitaria in tema di pubblici appalti e, per di più, si imporrebbe agli attuali gestori privandoli della loro libertà di iniziativa economica, con forti profili di incompatibilità costituzionale. Detta disposizione dovrebbe dunque essere interpretata nel senso che consente, senza imporla, la proroga dei contratti vigenti ma non preclude alle amministrazioni locali di affidare il servizio mediante gara.

Secondo l'Unione sarebbe poi inammissibile la domanda di accertamento formulata dall'Autorità poiché ha ad oggetto non un rapporto giuridico contestato, ma una mera interpretazione della legge e peraltro non è correlata a posizioni di né diritto soggettivo, né di interesse legittimo della ricorrente medesima.

Con ordinanza 19 febbraio 2014, n. 84, è stata accolta la domanda cautelare poiché "l'articolo 68 della Legge della Regione Toscana 24 dicembre 2013, n. 77, prevede che nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, venga prorogato l'affidamento in essere al 31 dicembre 2013 alle condizioni vigenti a tale data" e "l'affidamento autonomo del servizio da parte dell'intimata Unione dei Comuni può creare incertezze di mercato nell'ambito di competenza dell'Autorità ricorrente, incidendo negativamente sulla procedura che la stessa sta espletando".

All'udienza del 14 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Per la soluzione della controversia è necessario ricostruire la normativa, sia nazionale che regionale, che definisce le competenze istituzionali in materia di gestione dei rifiuti urbani.

L'articolo 200 del Dlgs 30 aprile 2006, n. 152, stabilisce che al comma 1 che "La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali…………………. delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'Ato;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi Ato si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità".

Il successivo articolo 201 prevede poi che "1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'Ato".

L'articolo 202, al comma 1, recita infine "L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia".

In base alla normativa nazionale le Amministrazioni comunali non possiedono quindi alcuna competenza nella materia de qua.

Nella Regione Toscana le norme del Dlgs 152/06, per quanto interessa nella presente sede, sono state attuate dalla Lr 28 dicembre 2011, n. 69 individuando, all'articolo 30, gli ambiti territoriali ottimali ed istituendo ex articolo 31, per ciascuno di essi, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito di riferimento. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, "a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del Dlgs 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'articolo 31.

2. Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio":

Infine l'articolo 42, al comma 1, stabilisce che "Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale".

Il sistema disegnato dalla legislazione, sia nazionale che regionale, prevede quindi che siano le autorità competenti per ciascun ambito a programmare ed organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, dunque, le stesse effettuino l'affidamento ad un unico gestore per ciascun ambito. Questo è il sistema "a regime", per giungere al quale è però necessario che le autorità e le amministrazioni che in esse sono rappresentate collaborino lealmente ed efficacemente al fine di individuare un punto di partenza del sistema medesimo, mediante un meccanismo che consenta di passare dagli affidamenti in essere effettuati dalle singole amministrazioni all'affidamento unico da parte delle autorità, come correttamente evidenzia la memoria di replica della ricorrente.

La difficoltà di arrivare a questo risultato è testimoniata dalle proroghe che si sono succedute nell'individuare il termine ultimo per la messa a regime del nuovo sistema. In particolare l'articolo 34, comma 21, Dl 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha statuito "Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013……………. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013". Tale scadenza è stata successivamente prorogata dal Dl 150/2013 il quale, all'articolo 13, comma 1, ha previsto che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento …………, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014". Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce poi che "il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014".

Infine la Lr 24 dicembre 2013, n. 77, all'articolo 68 prevede che "1. Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 31 della Lr 69/2011……….. il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico".

Alla luce del sopra riferito quadro normativo il ricorso è fondato, nei limiti seguenti.

L'Autorità ricorrente lamenta che l'intimata Unione abbia bandito una gara d'appalto per la gestione del servizio di nettezza urbana e gestione dei rifiuti urbani nell'ambito del proprio territorio, in spregio al riparto delle competenze istituzionali in materia. È indubitabile che sussista un suo interesse allo scrutinio delle censure formulate nel gravame poiché l'esecuzione dei provvedimenti impugnati comporterebbe un restringimento territoriale dell'affidamento infieri cui essa sta provvedendo e, in ultima analisi, una incisione sulla sua sfera di competenza legislativamente determinata. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse deve quindi essere respinta.

Venendo alla trattazione del ricorso nel merito occorre preliminarmente precisare che il passaggio da una gestione locale ad una gestione più ampia del servizio in esame è materia che attiene alla buona amministrazione e implica scelte rientranti nel merito amministrativo, il cui esame esula dal presente giudizio. Questo Tribunale è infatti adito in sede di legittimità e il suo compito consiste nello (ed è limitato allo) scrutinio sulla conformità a legge dei provvedimenti contestati ed eventualmente nell'individuazione delle procedure esperibili in base alla legge, la cui scelta rientra però in valutazioni di opportunità e convenienza amministrativa.

Il Collegio, ad un più attento esame della controversia rispetto alla sommaria delibazione effettuata in Camera di consiglio, ritiene che la normativa sia statale che regionale in materia di proroga degli affidamenti in essere debba essere applicata alla fattispecie, ma non possa essere interpretata nel suo senso letterale.

Sotto il primo profilo va rilevato che la procedura per l'affidamento de quo era appena iniziata, con la pubblicazione del bando, al momento dell'entrata in vigore delle normative sia statale che regionale di proroga. L'affidamento dei contratti pubblici è una procedura a formazione progressiva e nel corso della stessa ben può sopravvenire una nuova normativa che ne imponga l'annullamento. Le pur condivisibili osservazioni della difesa dell'Unione sul principio tempus regit actum sono applicabili nel caso in cui la nuova normativa disponga diversamente in ordine ad alcuno degli atti della gara, ma non laddove essa disciplini diversamente l'intero rapporto sotteso alla gara stessa, disponendo una diversa regolamentazione del primo che escluda la seconda e fintantoché l'affidamento non sia concluso con l'aggiudicazione. È quanto prevedono sia l'articolo 13 del Dl 150/2013 che l'articolo 68 della Lr 77/2013 i quali, dal momento della loro entrata in vigore (rispettivamente 31 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014), stabiliscono la proroga degli affidamenti in essere ponendo quindi una nuova (sia pur transitoria) disciplina del rapporto della quale devono tenere conto le Amministrazione che, come l'Unione, hanno bandito ma non ancora concluso la gara per un nuovo affidamento. Scopo di dette normative è evitare che l'iniziativa di alcuna delle amministrazioni comprese negli Ambiti pongano in essere iniziative atte a pregiudicare l'avvio del servizio a tale livello. Non vi è effetto retroattivo della normativa sopravvenuta, nel caso di specie, poiché l'affidamento non era concluso nel momento della sua entrata in vigore.

Le norme transitorie soprariferite, tuttavia, non possono essere interpretate nel senso di imporre la prosecuzione degli affidamenti in essere.

A questa conclusione il Collegio giunge valutando che tale interpretazione condurrebbe a risultati contrastanti con le sovraordinate normative sia comunitaria, sia costituzionale. Appare infatti difficilmente compatibile con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici una seconda proroga degli affidamenti vigenti e se le suddette norme fossero interpretate nel senso di obbligare le Amministrazioni in tal senso, potrebbe emergere un'elusione da parte dello Stato italiano dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Sotto il profilo della compatibilità costituzionale apparirebbe poi difficilmente armonizzabile con il principio di libera iniziativa economica, ex articolo 41 Cost., l'imposizione alle imprese attualmente affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani di una obbligatoria proroga contrattuale, alle condizioni in essere.

L'articolo 13 del Dl 150/2013 e l'articolo 68 della Lr 77/2013 devono quindi essere interpretati nel senso che gli affidamenti in essere possono proseguire mentre, per contro, le amministrazioni affidanti non sono private, in regime transitorio, del potere di organizzare il servizio in attesa che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità. Esse pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza (idest di merito), sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica, nei limiti di cui si dirà appresso.

Questa considerazione consente di respingere l'eccezione formulata dalla difesa dell'Unione, la quale contesta la mancata notificazione del ricorso all'attuale gestore del servizio. Se infatti questi è libero di scegliere o meno se continuare a gestire il servizio in base ad un'interpretazione comunitariamente e costituzionalmente orientata degli articoli 13, comma 1, Dl 150/2013 e 68, Lr 77/2013, alcuna lesione nella sua sfera giuridica può derivare dall'accoglimento del ricorso.

Si è stabilito più sopra che le Amministrazioni aventi affidamenti in essere sono libere di scegliere se prorogarli (mentre l'attuale gestore é a sua volta libero di decidere se accettare o meno la proposta di proroga), oppure effettuare una nuova gara. In questo secondo caso però l'affidamento ex novo del servizio non può ledere le competenze istituzionali in materia così come stabilite dalla legislazione più sopra esaminata.

Entro questi limiti la pretesa dell'Unione appare legittima. Essa può, e anzi deve, garantire il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti urbani in attesa che si concludano le procedure attivate dall'Autorità ricorrente, ma le sue iniziative non devono mettere in pericolo l'efficacia e l'efficienza del (futuro) servizio di ambito, come accadrebbe se il servizio in parte del suo territorio fosse per lungo tempo affidato ad un gestore diverso da quello (che sarà) dalla stessa Autorità individuato. Tale risultato di contemperamento tra istanze diverse ritiene il Collegio che possa essere raggiunto mediante l'inserimento nel contratto oggetto di affidamento da parte dell'Unione di una clausola risolutiva, avente effetto dal momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell'Autorità.

In questi limiti il ricorso è fondato.

L'Unione è titolare del potere-dovere di (continuare a) gestire il servizio di raccolta dei rifiuti urbani durante il periodo transitorio fino a che il nuovo sistema, con la gestione a livello di ambito, non sarà operativo, ma a tale momento cesserà la sua competenza. Gli atti di gara di cui si tratta avrebbero quindi dovuto contemplare una clausola risolutiva dell'affidamento (che sarà) effettuato poiché, diversamente opinando, sarebbero lese le competenze dell'Autorità.

Venendo alla domanda da quest'ultima formulata volta a accertare che detto contratto si estingue automaticamente con l'affidamento a livello di Ambito, in disparte le pur fondate questioni di ammissibilità posto che essa non è collegata alla lesione di una posizione giuridica, ma ad una situazione di incertezza giuridica, la stessa è comunque infondata poiché dal quadro normativo sopradescritto, ed in particolare dalle disposizioni volte a regolamentare la transizione dal precedente sistema a quello "a regime", non emerge alcun effetto risolutivo automatico dei contratti stipulati per l'affidamento del servizio nel periodo transitorio. Il passaggio dal precedente all'attuale sistema è stato rimesso dal legislatore all'azione delle singole Amministrazioni le quali dovranno contemperare le opposte esigenze di garantire la continuità del servizio anche nel periodo transitorio, da un lato, e di non effettuare nel corso del medesimo operazioni in grado di compromettere l'avvio del nuovo sistema, dall'altro. Il risultato può essere ottenuto o mediante una proroga degli affidamenti in essere fino al momento dell'affidamento del servizio da parte dell'Autorità, oppure effettuando una gara per un nuovo affidamento il cui contratto però non abbia durata superiore a detto momento, e che contenga quindi una clausola risolutiva espressa in tal senso.

In questi limiti i provvedimenti odiernamente impugnati si palesano illegittimi, poiché le condizioni di gara non contengono tale clausola, ed entro tali limiti il ricorso deve essere accolto.

Le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione della novità e della particolarità delle questioni affrontate.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati nella parte in cui non prevedono una clausola risolutiva del contratto in gara al momento dell'affidamento del servizio da parte dell'Autorità ricorrente. Respinge la domanda di accertamento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria Il 3 giugno 2014

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