Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Basilicata 7 giugno 2014, n. 367

Impianti eolici - Autorizzazione unica - Dlgs 387/2003 - Conferenza dei servizi - Partecipazione Soprintendenza - Area non vincolata - Parere Soprintendenza - Valore vincolante - Esclusione - Dissenso in conferenza dei servizi - Dissenso "qualificato" -Esclusione

Tar Basilicata

Sentenza 7 giugno 2014, n. 367

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso avente numero di registro generale 467 del 2013, proposto da:

— Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore e dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, (omissis);

 

contro

— Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

— Comune di Genzano di Lucania in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi;

 

nei confronti di

— Società (A) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

 

e con l'intervento di

ad opponendum:

— Società (B) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis);

 

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

— del verbale della seduta del 5 settembre 2012 e della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 5 settembre 2012 relativi all'autorizzazione unica per l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in agro del Comune di Genzano di Lucania rilasciata alla Società (A) Srl;

— della deliberazione della Giunta regionale n. 600 del 29 maggio 2013, pubblicata sul Bur del 3 giugno 2013, n. 18, recante autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in località "Piano di Cerreto" in agro del Comune di Genzano di Lucania;

— di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, relativo all'autorizzazione unica impugnata, e tra questi: a) il verbale del Comitato tecnico regionale ambiente — C.t.r.a., relativo alla seduta del 31 maggio 2012, allegato per estratto alla nota prot.152192/75 AB del 5 settembre 2012 dell'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata; b) gli atti di convocazione delle sedute della conferenze dei servizi tenutesi il 20 giugno 2011 e il 5 settembre 2012; c) gli atti relativi alla procedura Via, compresa la nota prot. n. 0011742 / 75AB del 23.1.2012 dell'Ufficio Compatibilità ambientale della Regione Basilicata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della società (A) Srl;

Visto l'atto di intervento della società (B) Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il magistrato avvocato (omissis) e uditi per le parti i difensori avvocato dello Stato (omissis) e avvocati (omissis), (omissis), per delega dell'avvocato (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

1.1. In data 15 gennaio 2011, la società (A) Srl, ha presentato alla Regione Basilicata istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, per una potenza complessiva di 30,00 MWe, in agro del comune di Genzano di Lucania, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 3 della legge regionale della Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1.

1.2.1. Avviato il relativo iter istruttorio, è stata convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 12 d.l. 387/2003 che si è riunita in data 20 giugno 2011 e in data 5 settembre 2012.

1.2.2. In tale ultima occasione, in particolare, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata ha depositato le proprie note prot. n. 7863 del 17 giugno 2011, e prot. n. 4582 del 5 aprile 2012, riportandosi a quanto in esse osservato e segnalando, altresì, l'interferenza visiva dell'intervento proposto rispetto ai beni culturali Castello di Monteserico e Masseria Cafiero. La stessa Soprintendenza ha quindi concluso nel senso di essere impossibilitata ad eseguire una valutazione cumulata delle istanze di autorizzazione pervenute per l'area in esame, nonché ad esprimere un parere sul progetto, nelle more della definizione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

1.2.3. Ciò nondimeno, il responsabile unico del procedimento, in relazione a conforme opinione degli altri partecipanti alla seduta, ha ritenuto il parere contrario della Soprintendenza non "di per sé idoneo a precludere la conclusione positiva del procedimento". Pertanto, è stata adottata la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi.

1.2.4. Tramite posta elettronica del 9 ottobre 2012, il R.u.p. ha poi trasmesso il verbale della seduta della conferenza dei servizi del 5 settembre 2012 a tutti i partecipanti, ivi compresa la stessa Soprintendenza, rappresentando la possibilità di far pervenire a osservazioni e/o richieste di integrazioni entro il 12 ottobre 2012.

1.3. Successivamente, dopo aver verificato l'avvenuto adempimento, da parte della società istante, delle prescrizioni indicate in Conferenza dei Servizi, la Giunta della Regione Basilicata ha recepito la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi ed ha emanato il provvedimento di autorizzazione unica, con deliberazione n. 600 del 29 maggio 2013, pubblicata nel Bur della Basilicata n. 18 del 3 giugno 2013.

2.1. Avverso i predetti atti sono insorti le Amministrazioni odierne ricorrenti, chiedendone la declaratoria di nullità, e comunque l'annullamento, per i seguenti motivi in diritto: a) nullità ex articolo 21-septies della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione e per carenza di un elemento essenziale degli atti impugnati. Violazione e falsa applicazione degli articoli 14-ter commi 6-bis e 9 e 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990, dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 e dell'articolo 152 del Dlgs n. 42/2004;

b) Violazione dell'articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, commi 14.6 e 14.9 del Dm 10 settembre 2010, n. 219. Violazione dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, dell'articolo 9, comma 4 del Dgr 29 dicembre 2010, n. 2260. Violazione dell'articolo 152 del Dlgs n. 42/2004. Violazione dei principi in tema di partecipazione procedimentale, dei principi di concertazione istituzionale e di cogestione dei valori ambientali e paesistici. Violazione del principio di leale collaborazione. Illegittimità derivata;

c) Violazione dell'articolo 16, 6 e 7 (come modificati dall'articolo 7 della Lr n.1/2010) della Lr n. 47/1998. Violazione dell'articolo 14, comma 14.9, lettera b) del Dm 10 settembre 2010, n. 219. Violazione dell'articolo 12, comma, 4, del Dlgs n. 387 del 2003. Violazione dell'allegato III, p. II, lettera c-bis del Dlgs n. 152 del 2006. Violazione e falsa applicazione del punto 16.4 (parte IV) del Dm 10 settembre 2010, n. 219;

d) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 14-ter comma 9 e dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990, dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, dell'articolo 152 del Dlgs n. 42/2004. Eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, illogicità. Sviamento. Illegittimità derivata;

e) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, dell'articolo 152 del Dlgs n. 42 del 2004, degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241/90. Violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 per omessa motivazione. Eccesso di potere per motivazione carente, incongrua, illogica; carenza di istruttoria; travisamento di fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Illegittimità derivata.

3.1. In data 12 ottobre 2013 si è ritualmente costituita la Regione Basilicata, eccependo in rito l'inammissibilità del ricorso per inesistenza e comunque nullità della notificazione alla controinteressata società Ventisei s.r.l., e nel merito l'infondatezza di esso.

3.2. In data 15 ottobre 2013 si è, altresì, costituita, spiegando intervento ad opponendum, la società (B) Srl, eccependo in rito l'inammissibilità del ricorso per inesistenza e comunque nullità della notificazione alla controinteressata società (A) Srl, nonché l'inammissibilità ed irricevibilità per tardività in relazione all'impugnazione delle determinazioni conclusive del procedimento del 5 settembre 2012, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

4.1. Con ordinanza n. 202/2013, depositata in data 22 ottobre 2013, questo Tribunale ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso alla società (A) Srl, perché non effettuata presso l'attuale sede legale della società. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che le parti ricorrenti non fossero incorse in alcuna decadenza, essendo ancora nei termini per proporre l'azione di nullità e che, pertanto, a norma del combinato disposto di cui all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 49 del Codice del processo amministrativo, sussistessero i presupposti per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata e per sospendere, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, l'efficacia dell'impugnata autorizzazione unica.

5.1. In data 16 novembre 2013 si è costituita la società (A) Srl, contestando in primo luogo la stessa ammissibilità, nella fattispecie, di un'azione di nullità per difetto dei presupposti di rito, eccependo in ogni caso la tardività di essa, nonché e a maggior ragione della subordinata azione di annullamento dei provvedimenti impugnati, e sostenendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

6.1. Con ordinanza n. 219/2013, depositata in data 20 novembre 2013, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia dell'autorizzazione unica e ordinando alla Regione Basilicata di riconvocare la conferenza di servizi, previa fissazione di un calendario di riunioni da concordarsi con le amministrazioni ricorrenti, fornendo altresì alla Soprintendenza tutti gli elementi e i chiarimenti da quest'ultima richiesti, in modo da consentirle di esprimere una compiuta valutazione di merito in ordine alla assentibilità del progetto.

7.1. In parziale riforma di tale ultimo provvedimento, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n. 298/2014, depositata in data 22 gennaio 2014, ha limitato la portata della misura cautelare disposta in primo grado alla sola sospensione dei lavori, e non già del titolo autorizzatorio sub iudice, che è pertanto rimasto valido ed efficace sino alla pronuncia definitiva.

8.1. Nell'approssimarsi dell'udienza di merito, le parti hanno ritualmente depositato memorie e documenti.

9.1. Alla pubblica udienza svoltasi in data 8 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

1.1. Preliminarmente il Collegio dà atto di essere munito di giurisdizione esclusiva sulla questione ai sensi dell'articolo 133, n. 1, lettera o) del Codice del processo amministrativo, e di essere territorialmente competente ai sensi dell'articolo 13, n. 1, dello stesso codice, in quanto vengono impugnati atti emessi da una pubblica amministrazione, nella specie la Regione Basilicata, avente sede nella circoscrizione di questo Tribunale.

1.2.1. Il Collegio procede quindi a scrutinare le eccezioni in rito delle parti, ad iniziare da quella concernente la pretesa inammissibilità dell'azione di nullità, non rinvenendosi nel caso di specie un ipotesi di cosiddetta nullità testuale.

1.2.2. L'eccezione non può essere accolta.

Ai sensi dell'articolo 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è nullo il provvedimento amministrativo che manchi degli elementi essenziali, sia viziato da difetto assoluto di attribuzione, sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

È dunque da detta tassonomia che occorre trarre le ipotesi di nullità che possono essere fatte valere mediante l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 31, n. 4, del codice del processo amministrativo.

Orbene, dall'accoglimento del ricorso per il dedotto vizio di omessa rimessione della questione alla decisione del Consiglio dei Ministri, secondo il meccanismo delineato dall'articolo 14-quater della legge n. 241/1990, discenderebbe la nullità della determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi.

Infatti, l'ordinamento conosce particolari interessi, definiti "sensibili", ovverosia quelli relativi alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità, in relazione ai quali il dissenso "qualificato" espresso dall'amministrazione di riferimento non può essere superato in conferenza di servizi, bensì soltanto secondo l'iter procedimentale di cui all'articolo 14-quater l. n. 241/1990.

Il Consiglio di Stato, al riguardo, con la decisione n. 3039/2012, invocata dalle Amministrazioni ricorrenti, ha ritenuto che il dissenso manifestato in conferenza di servizi a tutela di uno degli interessi di cui innanzi è quello di spogliare in toto la conferenza di servizi della capacità di ulteriormente procedere, ovvero quello di spogliare in termini assoluti l'amministrazione procedente della sua competenza a procedere sulla base del modulo della conferenza di servizi.

L'unico modo per conseguire il superamento di tale dissenso è appunto quello della rimessione della decisione ad altro e superiore livello di governo.

Non attenersi a tale modus procedendi, secondo la decisione citata, importa la nullità della determinazione favorevole conclusiva adottata dall'Amministrazione competente, sia per difetto assoluto di attribuzione, in quanto viene così esercitato un potere che il legislatore ha attribuito in via esclusiva all'istanza superiore di governo, sia perché la sussistenza di un dissenso qualificato determina un'insanabile manchevolezza strutturale dell'atto.

1.2.3. Di talché, l'ammissibilità dell'azione di nullità spiegata dalle ricorrenti, salvo quando in prosieguo si dirà circa la sua infondatezza.

1.3.1. Ulteriore censura in rito, sollevata tanto dalla controinteressata quanto dalla società interveniente, è quella concernente l'inammissibilità del ricorso per tardività, dovendosi in tesi far decorrere il termine decadenziale di cui al ripetuto n. 4 dell'articolo 31 dalla determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 5 settembre 2012, assumendo rispetto ad essa il provvedimento finale non già valenza novativa, bensì mera valenza ricognitiva.

1.3.2. La censura non persuade.

Occorre qui evidenziare che l'Amministrazione procedente, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 14-ter legge n. 241/1990, è chiamata ad assumere una propria posizione sui risultati della conferenza di servizi, facendoli propri oppure discostandosene, di modo che è solo il provvedimento da essa adottato ad assumere, di regola, portata lesiva della sfera giuridica dei destinatari, determinando così l'insorgere dell'interesse a ricorrere.

In effetti, già nella vigenza dell'abrogato comma 9 dell'articolo 14-ter legge n. 241/1990 che, pur distinguendo tra provvedimento finale e determinazione conclusiva della conferenza, stabiliva che il primo dovesse essere conforme alla seconda, si era formato un ampio indirizzo giurisprudenziale che riconosceva solo al provvedimento finale una valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente sorgere dell'onere di immediata impugnativa, mentre alla determinazione conclusiva attribuiva un carattere meramente endoprocedimentale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 31 gennaio 2011, n. 712).

Allo stato, detto comma 6-bis dell'articolo 14-ter legge n. 241/1990 dispone che all'esito dei lavori della conferenza, l'Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento.

È solo la determinazione finale che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, di modo che la tutela giudiziale va azionata avverso l'atto terminale del procedimento.

Tale è l'ormai costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11 settembre 2013, n. 4507) dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui: "la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata".

In altri termini, quando nello schema procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto di recepimento da parte di un organo dell'ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest'ultimo è l'atto conclusivo del procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi.

In ulteriore conseguenza, è questo l'atto che deve essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica.

1.3.3. Ne deriva che il ricorso, notificato alla Regione Basilicata in data 16 settembre 2013, nonché, a seguito di quanto disposto con ordinanza di questo Tribunale n. 202/2013, alla controinteressata (A) Srl in data 25 ottobre 2013, è tempestivo, essendo rivolto avverso la deliberazione della Giunta regionale n. 600 del 29 maggio 2013, pubblicata sul Bur del 3 giugno 2013, n.18.

1.3.4. Ciò nondimeno, e in limine litis, il Collegio ritiene di dover ulteriormente precisare che risultano ricevibili i soli motivi del ricorso volti a far valere vizi degli atti impugnati che ne determinino, ove fondati, la nullità.

È evidente, infatti, che il ricorso contempla una pluralità di motivi, alcuni dei quali volti a far valere la nullità degli atti impugnati, altri invece diretti a sindacarne la legittimità sul piano dell'annullabilità.

Orbene, le considerazioni sin qui svolte circa la ricevibilità del ricorso non posso che essere riferite, per l'appunto, alle sole deduzioni implicanti la nullità, perché prospettanti ipotesi previste dall'articolo 21-septies della legge 7 agosto 1990, n.241.

Infatti, solo per tali doglianze può ritenersi operante il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 31, n. 4, del codice del processo amministrativo.

Diversamente, le censure in cui si prospetta l'illegittimità dei provvedimenti per vizi riconducibili all'alveo dell'articolo 21-octies, n. 1, della medesima legge n. 241/1990, determinerebbero, se ritenute fondate, la mera annullabilità del provvedimento, con assoggettamento all'ordinario termine impugnatorio di sessanta giorni.

Per tali ultimi motivi, dunque, la conseguenza non può che essere l'irricevibilità, atteso che, come si è già innanzi riferito, con ordinanza n. 202/2013, qui per tale versante espressamente confermata, questo Tribunale ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso alla società (A) Srl, perché non effettuata presso l'attuale sede legale della società, ed ha ritenuto che le parti ricorrenti non fossero incorse in alcuna decadenza con riguardo alla sola azione di nullità.

In sintesi, per effetto della nullità della prima notifica del ricorso alla società (A) Srl è spirato il termine decadenziale di cui all'articolo 29 del C.p.a., di modo che tutti i motivi riconducibili ai vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge devono essere dichiarati irricevibili.

2.1.1. Nel merito, il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato.

2.2.1. Il primo motivo dedotto dalle parti ricorrenti, centrale nell'economia del ricorso, muove dal rilievo secondo cui la Soprintendenza avrebbe esercitato le proprie competenze ex articolo 152 Dlgs 22 gennaio 2004, così come previsto dal Dm 10 settembre 2010 n. 219, recante linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, esprimendo in sede di conferenza di servizi il proprio dissenso alla realizzazione del parco eolico in esame in ragione dell'impatto negativo dello stesso sullo specifico contesto territoriale e sul patrimonio architettonico e archeologico.

Detto dissenso qualificato, ai sensi dell'articolo 14-quater, n. 3, della legge n. 241/1990, avrebbe dovuto indurre la Regione Basilicata a rimettere la questione alla deliberazione dei Consiglio dei Ministri.

Infatti, per effetto del rinvio operato dal n. 4 dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 alle disposizioni generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, tale disposizione si applica anche nel procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica.

Illegittimamente, pertanto, la Regione avrebbe superato il dissenso della Soprintendenza applicando erroneamente il comma 6-bis, dell'articolo 14-ter (come indicato nella deliberazione della Giunta regionale) né tanto meno il comma 9, del medesimo articolo 14-ter (come emerge dal verbale della conferenza dei servizi del 5 settembre 2012). Infatti, nessun rilievo potrebbero assumere, ai fini della determinazione conclusiva, le posizioni prevalenti espresse a maggioranza in sede conferenziale, proprio perché l'articolo 14-quater, comma 3, della n. 241/1990 avrebbe determinato un arresto procedimentale, essendo venute meno le competenze degli Uffici regionali. Questi ultimi, quindi, avrebbero dovuto doverosamente rimettere gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.2.2. Il motivo, pur se abilmente argomentato, non può essere accolto.

2.2.3. Giova qui rammentare che in ossequio a impegni internazionali e comunitari, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento, anche mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il legislatore statale, in attuazione di direttiva comunitaria, ha varato il Dlgs n. 387/2003, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica.

In particolare, ai sensi dell'articolo 12, nn. 3 e 4, Dlgs n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili postula il rilascio della cosiddetta autorizzazione unica, che fa seguito ad un procedimento unico mediante conferenza dei servizi, cui partecipano le amministrazioni ed i soggetti interessati.

Attraverso il meccanismo della conferenza di servizi, l'autorizzazione unica è in grado di sostituire tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, incluse le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli storico-artistici (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 febbraio 2010, n. 1020).

Il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha approvato le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, previste dall'articolo 12, n. 10, del Dlgs n. 387/2003.

Tali linee guida, al paragrafo 14.9, prescrivono la partecipazione alla conferenza degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali tutte le volte in cui l'area di ubicazione dell'impianto:

a) sia sottoposta a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) non sia sottoposta a tutela ai sensi del citato Dlgs n. 42/2004, nel qual caso tuttavia la partecipazione avviene soltanto con riguardo ad impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, e nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, ove prescritta;

c) sia contermini ad aree sottoposte a tutela ai sensi del ripetuto decreto legislativo n. 42/2004; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in tale sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto;

d) sia interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

2.2.4. In relazione alla questione oggetto del presente ricorso, l'impianto da autorizzare ha una potenza nominale prevista ben superiore ad 1 MW. Sul versante ambientale e paesaggistico, non è in contestazione il fatto che le aree di sedime interessate dal progetto non sono assoggettate a vincolo ai sensi degli articoli 13 e 45 del Dlgs n. 42/2004 (cfr. nota della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata prot. n. 12388 del 31 agosto 2011), o a tutela ai sensi dell'articolo 136 del Dlgs n. 42/2004, tant'è che la Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici (cfr. nota prot. n. 11143 del 5 settembre 2012) motiva il proprio parere contrario alla realizzazione dell'impianto di cui è cenno con l'impossibilità di valutare, ai sensi della lettera c) del predetto paragrafo 14.9. delle Linee guida nazionali (riferendosi quindi al caso di aree contermini a quelle sottoposte a tutela) l'interferenza visiva dell'intervento rispetto a beni culturali quali il Castello di Monteserico e la Masseria Cafiero.

2.2.5. Tanto premesso, ritiene in Collegio che nell'ipotesi di cui al paragrafo 14.9, lettera c), delle Linee guida nazionali, i poteri attribuiti agli Organi del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 152 del Dlgs n. 42/2004 siano finalizzati esclusivamente alla tutela dei beni già dichiarati di rilevante interesse paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto.

2.2.6. Infatti, l'articolo 152 del Dlgs n. 42/2004 stabilisce che l'Amministrazione ha "facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo". La norma individua come ambito di esercizio dei relativi poteri le specifiche attività di "aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni", localizzate: a) "nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136"; b) "ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo". Trattasi di disposizioni recate dalla Parte Terza del Codice, concernente i "Beni paesaggistici", di modo che l'articolo 152, nel rinviare agli immobili definiti dalle lettere dell'articolo 136, ribadisce che devono pur sempre venire in esame dei "beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo".

D'altra parte, poiché la previsione dell'articolo 14.9, punto c), delle Linee guida di cui al Dm 10.9.2010 si richiama all'esercizio dei poteri prescrittivi previsti dal predetto articolo 152, essa va riferita ai soli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, e, in pari tempo, alle specifiche tipologie di opere indicate dal medesimo articolo.

2.2.7. Orbene, risulta dagli atti di causa che il Castello di Monteserico e la Masseria Cafiero sono assoggettati al diverso vincolo culturale ai sensi della Parte Seconda del codice. Di talché, eventuali prescrizioni impartite in concreto a salvaguardia della loro visuale non possono essere ricondotte nell'alveo del citato articolo 152. Pertanto, risultando anche l'assenza nella fattispecie di vincoli indiretti di cui all'articolo 45 del codice (idonei ad assoggettare a tutela lo "spazio visuale" riferibile ai suddetti beni culturali) le stesse prescrizioni devono ritenersi prive di valore vincolante.

2.2.8. Di qui il precipitato, puntualmente evidenziato negli atti difensivi delle parti resistenti, che il correlativo "dissenso" espresso dagli organi dello stesso Ministero in sede di Conferenza non ha alcuna valenza di "dissenso qualificato", con il risultato che esso consente alla Regione di procedere oltre senza l'aggravamento del procedimento previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241/1990.

Muove in tal senso anche un recente e condivisibile arresto del Consiglio di Stato (cfr. Sezione V, 11 febbraio 2014, n. 662).

2.2.9. Fermo quanto innanzi, ritiene il Collegio che il parere contrario della Soprintendenza debba comunque considerarsi inammissibile. Invero, detta Soprintendenza nell'occasione non ha impartito prescrizioni di sorta, limitandosi meramente ad esprimere parere contrario alla realizzazione dell'intervento, sull'assunto dell'impossibilità di operare valutazioni su una (eventuale) interferenza visiva tra l'impianto da realizzare e i beni culturali di cui sopra, in carenza delle necessarie informazioni da parte della Regione Basilicata relative alla "presentazione di analoghe istanze per la medesima località da parte di società diverse".

In tal modo, quindi, risulta violato sia il più volte richiamato articolo 152 del Codice, sia soprattutto l'articolo 14-quater, n. 1, legge n. 241/1990, laddove prescrive che il dissenso, appunto a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

3.1. Per quanto si è anticipato supra al capo 1.3.4. della parte in diritto, non sono ricevibili i motivi rubricati ai numeri 2), 3), 4) e 5) del ricorso.

3.2.1. In particolare, col secondo motivo, le Amministrazioni ricorrenti sostengono che la Regione Basilicata, per effetto del combinato disposto delle norme e dei principi ivi richiamati, sarebbe tenuta a concordare un calendario, almeno trimestrale, delle riunioni con le Soprintendenze competenti, nonché a rendere possibile la partecipazione di esse sin dall'inizio del procedimento unico non solo alle riunioni fissate per la conferenza di servizi, ma anche nel corso dell'istruttoria.

Tuttavia, la Regione Basilicata avrebbe unilateralmente definito, senza alcuna interlocuzione diretta e finanche senza alcuna comunicazione in merito, un calendario delle conferenze di servizio tale da compromettere la partecipazione della Soprintendenza. Ciò avrebbe precluso l'effettivo esercizio delle prerogative riconosciute dall'ordinamento a quest'ultima, così come la Regione avrebbe violato il principio di leale collaborazione nella cogestione dei valori ambientali e paesaggistici.

3.2.2. A ben vedere, alcuna delle considerazioni svolta dalle parti ricorrenti è idonea a fondare l'accertamento della nullità degli atti impugnati, trasparendo da esse la prospettazione di censure al più riconducibili ora alla violazione di legge, ora all'eccesso di potere. Di talché l'irricevibilità nel caso di specie.

3.2.3. Ad ogni modo, ritiene il Collegio di dover chiarire che il motivo risulterebbe comunque infondato.

Invero, dalla lettura del verbale della seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 5 settembre 2012 si rileva che sono stati invitati a partecipare, nei termini di legge, con nota prot. 132485/73AD del 26 luglio 2012, tra l'altro, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata del Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, e la Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata.

La competente Direzione regionale del Ministeri beni ambientali e culturali ha formalmente incaricato la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata di partecipare direttamente alla conferenza dei servizi relativa all'istanza presentata dalla società (A) Srl già con note prot. n. 2360 del 2 aprile 2012 e n. 3254 del 17 maggio 2012.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata ha effettivamente preso parte ai lavori della Conferenza di cui trattasi in data 5 settembre 2012, ove ha espresso parere contrario.

Dunque, il mancato preventivo concordamento del calendario degli incontri previsto dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 non ha impedito la partecipazione alla conferenza di servizi di cui trattasi da parte della Soprintendenza, né ha precluso a quest'ultima di esprimersi nel merito, sicché deve ritenersi che la stessa è stato effettivamente in grado di rappresentare nella sede conferenziale le valutazioni di propria competenza.

D'altro canto, il Soprintendente, in sede di conferenza, non ha formulato alcuna specifico rilievo al riguardo, limitandosi a richiamare: "la necessità di procedere ad una individuazione congiunta con l'Ufficio Energia del calendario delle prossime conferenze di servizi per consentire alla Soprintendenza di poter organizzare al meglio l'attività istruttoria sui progetti".

Né, del resto, a fondamento del parere negativo sono state addotte circostanze relative alla organizzazione dei lavori della conferenza che avrebbero in qualche modo conculcato le prerogative degli organi periferici del Ministero per i beni ambientali e culturali, per cui, in definitiva, per tale profilo le deduzioni di parte ricorrente non risultano fondate.

4.1. Anche il vizi rappresentati nel terzo motivo ricorso si risolvono in violazioni di legge e risultano irricevibili. Fermo quanto innanzi, gli stessi sarebbero comunque insussistenti.

4.2.1. Si sostiene, infatti, in primo luogo la violazione dell'articolo 16 della legge regionale della Basilicata n. 47/1998 derivante dalla mancata preliminare approvazione da parte della Giunta regionale del verbale del Comitato tecnico regionale ambiente – C.t.r.a. e comunque dalla mancata partecipazione alla conferenza di servizi di un assessore delegato dalla Giunta regionale.

4.2.2. In senso contrario, deve osservarsi che l'articolo 7, n. 3-bis, della medesima legge regionale n. 47/1998 è chiaro nel prescrivere che per le opere sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale e contemporaneamente assoggettate ad autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12, n. 3, Dlgs n. 387/2003, il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica da parte della Giunta regionale assume anche valore di approvazione del parere reso dal C.t.r.a..

Ciò è puntualmente avvenuto anche nel caso di specie, in quanto la Giunta regionale con propria deliberazione n. 600 del 29 maggio 2013, al punto 2, ha reso il proprio giudizio favorevole di compatibilità ambientale proprio in relazione al parere positivo rilasciato dal C.t.r.a. in data 31 maggio 2012 e concernente l'impianto di cui si controverte.

4.2.3. Né può essere condivisa la censura secondo cui la Soprintendenza non sarebbe stata posta in condizione di partecipare al relativo procedimento di valutazione di impatto ambientale in quanto non sarebbe stata ad essa trasmessa la nota dell'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata prot. 11742/75 AB del 23 gennaio 2012, di comunicazione di avvio del procedimento.

Infatti, risulta dal verbale del C.t.r.a. del 31 maggio 2012 che con nota n. 443030/75AF del 13 marzo 2012, l'Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Basilicata, a conclusione del proprio procedimento istruttorio, ha trasmesso anche alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio la scheda contenente le valutazioni tecniche in ordine alla compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici tutelati, di modo che già a decorrere da tale data la Soprintendenza è stata posta a conoscenza del progetto per la realizzazione dell'impianto eolico di cui trattasi, ed ha avuto la possibilità di intervenire nel relativo sub-procedimento curato dal predetto Ufficio compatibilità ambientale, formulando osservazioni, rilievi e proposte.

Inoltre, le Amministrazioni ricorrenti omettono di considerare che il parere reso dal C.t.r.a. ai sensi dell'articolo 16, n. 5, della legge n. 47/1998 non equivale a rilascio di valutazione di impatto ambientale, in quanto l'articolo 7 della medesima legge, al n. 3, rimette tale competenza alla Giunta regionale, mentre il successivo n. 3-bis, come si è già detto, prevede che, in caso di autorizzazione unica di cui all'articolo 12, n. 3 Dlgs n. 387/2003, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è ricompresa in essa. Ne deriva che la predetta Soprintendenza ha comunque avuto modo di partecipare al procedimento per la valutazione d'impatto ambientale in sede di conferenza dei servizi.

4.2.4. Quanto alla dedotta violazione dell'articolo 16.4. delle "linee guida nazionali", può agevolmente essere osservato, in senso contrario, che le Amministrazioni competenti non hanno formulato, né in sede di conferenza, né aliunde, osservazioni volte a evidenziare il contrasto tra l'impianto da autorizzare e le disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, così come generica risulta la doglianza per come formulata nel ricorso, in quanto non si dà alcun conto del perché l'insediamento e l'esercizio dell'impianto in questione comprometterebbe o interferirebbe negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, cosi come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

5.1.1. Col quarto e col quinto motivo si riproducono, in buona sostanza, le deduzioni di nullità concernenti il superamento del dissenso qualificato, già ritenute infondate in precedenza. Risultano irricevibili le doglianze per eccesso di potere e violazione e falsa applicazione di legge del verbale della conferenza dei servizi, per quanto pure si è ampiamente detto. In ogni caso si tratta di censure che il Collegio ritiene inammissibili per genericità.

5.1.2. Resta qui da aggiungere che la ripetuta deliberazione della Giunta regionale n. 600 del 29 maggio 2013 richiama nella parte motivazionale il verbale della seduta della conferenza del 5 settembre 2012, che anzi è ad essa allegato, formandone parte integrante, per cui non appare condivisibile la tesi secondo cui la posizione negativa della Soprintendenza sarebbe stata del tutto pretermessa, risultando evidente che la Giunta ha condiviso le conclusioni raggiunte sul punto nella stessa conferenza.

6.1. Da tutto quanto innanzi considerato, discende la declaratoria di parziale irricevibilità del ricorso e per il resto il suo rigetto per infondatezza.

7.1. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la complessità delle questioni trattate e per la novità di arresti giurisprudenziali rilevanti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014, con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 7 giugno 2014.

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