Qualità

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Commissione europea

Decisione 6 giugno 2014, n. 2014/345/Ue

(Guue 11 giugno 2014 n. L 170)

Decisione recante modifica della decisione 2012/481/Ue che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica alla carta stampata

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerato quanto segue:

(1) la decisione 2012/481/Ue1 della Commissione esclude dall'ambito di applicazione i substrati di cartone aventi una grammatura superiore a 400 g/m2, poiché detta decisione stabilisce che i prodotti di carta stampata siano stampati solo su carta recante l'Ecolabel Ue, come stabilito dalle decisioni 2011/333/Ue2 o 2012/448/Ue3 della Commissione. Tuttavia talune categorie di prodotti, quali blocchi per annotazioni, taccuini, quaderni, quaderni a spirale e calendari con copertine, che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2012/481/Ue, richiedono l'uso di substrati di cartone di grammatura superiore a 400 g/m2. L'applicazione dei criteri ad alcuni prodotti si è pertanto rivelata impossibile.

(2) L'ambito di applicazione della decisione 2014/256/Ue4 della Commissione comprende i prodotti di cartoleria composti per almeno il 70% in peso da carta, cartone o substrati di cartone e stabilisce i requisiti relativi ai substrati di cartone aventi una grammatura di base superiore a 400 g/m2.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010.

(4) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2012/481/Ue,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La decisione 2012/481/Ue è modificata come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il gruppo di prodotti "carta stampata" comprende tutti i prodotti di carta stampata il cui peso è costituito almeno per il 90% di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione di libri, cataloghi, opuscoli o formulari il cui peso è costituito almeno per l'80% di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi componente cartacea del prodotto di carta stampata finito è considerata parte del prodotto di carta stampata.";

2) all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) cartelline, buste, raccoglitori ad anelli e prodotti di cartoleria.";

3) all'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) "libri", i prodotti di carta stampata rilegati a filo e/o a colla con copertina rigida o morbida, come libri scolastici, libri di narrativa e saggistica, relazioni, manuali e libri in brossura. Sono esclusi i periodici, i fascicoli, le riviste, i cataloghi pubblicati a cadenza regolare e le relazioni annuali;";

4) all'articolo 2, il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9) "prodotto di carta stampata", un prodotto ottenuto dal trattamento di un materiale per la stampa. Il trattamento consiste nella stampa su carta. Oltre alla stampa, il trattamento può includere la finitura, ad esempio la piegatura, l'impressione, il taglio o l'assemblaggio, mediante colla, rilegatura, rilegatura a filo. I prodotti di carta stampata comprendono giornali, materiale pubblicitario e bollettini, periodici, cataloghi, libri, opuscoli, fascicoli, manifesti, biglietti da visita ed etichette;";

5) all'allegato della decisione 2012/481/Ue, il criterio 3 è così modificato:

"Criterio 3 — Riciclabilità

Il prodotto di carta stampata è riciclabile. La carta stampata è disinchiostrabile e gli elementi non cartacei del prodotto di carta stampata sono facilmente rimovibili per garantire che tali elementi non ostacolino il processo di riciclaggio.

a) Gli agenti di resistenza in umido possono essere usati solo se si può dimostrare la riciclabilità del prodotto finito.

b) Gli adesivi possono essere usati solo se si può dimostrare la possibilità di rimuoverli.

c) Le vernici di patinatura e laminazione, compreso il polietilene e/o polietilene/polipropilene, possono essere usate solo per le copertine di libri, riviste e cataloghi.

d) La disinchiostrabilità deve essere dimostrata.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di rimovibilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo Ingede 12 (per la rimovibilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. La disinchiostrabilità è dimostrata usando la "Deinking Scorecard"5 dell'European Recovered Paper Council o metodi di prova equivalenti. Le prove sono svolte su tre tipi di carta: non patinata, patinata e trattata in superficie. Se un tipo di inchiostro da stampa è venduto solo per uno o due specifici tipi di carta, è sufficiente testare la carta o le carte in questione. Il richiedente fornisce una dichiarazione che attesti che i prodotti di carta stampata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera c). Se una parte del prodotto di carta stampata è facilmente rimovibile (ad esempio una copertina di plastica), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione emessa dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2014.

Note ufficiali

1.

Decisione 2012/481/Ue della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica alla carta stampata (Gu L 223 del 21 agosto 2012, pag. 55).

2.

Decisione 2011/333/Ue della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ue di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (Gu L 149 dell'8 giugno 2011, pag. 12).

3.

Decisione 2012/448/Ue della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica alla carta da giornale (Gu L 202 del 28 luglio 2012, pag. 26).

4.

Decisione 2014/256/Ue della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (Gu L 135, dell'8 maggio 2014, pag. 24).

5.

Valutazione della riciclabilità dei prodotti di carta stampata - Deinkability Score - User's Manual, www.paperrecovery.org, "Publications".

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598