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Regolamento Consiglio Ue 558/2014/Ue

Istituzione dell'impresa comune "Clean Sky 2"

Parole chiave Parole chiave: Aria | Ricerca / Sviluppo | Aerei | Trasporti | Incentivi / agevolazioni / sussidi | CO2 / Anidride Carbonica | Energia

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 6 maggio 2014, n. 558/2014/Ue

(Guue 7 giugno 2014 n. L 169)

Regolamento che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2

(Testo rilevante ai fini del See)

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,

considerando quanto segue:

(1) La possibilità di costituire partenariati pubblico-privato in forma di iniziative tecnologiche congiunte è stata formulata per la prima volta nella decisione n. 1982/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio2 .

(2) La decisione 2006/971/Ce del Consiglio3 ha individuato specifici partenariati pubblico-privato da finanziare, tra cui un partenariato pubblico-privato nel settore specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky.

(3) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020"), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione al fine di realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea.

(4) Il regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ha istituito Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) ("Orizzonte 2020"). Orizzonte 2020 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione associando i finanziamenti di Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Ai sensi del regolamento (Ue) n. 1291/2013, la partecipazione dell'Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europeo, a norma della decisione n. 1982/2006/Ce.

(5) Conformemente al regolamento (Ue) n. 1291/2013 e alla decisione 2013/743/Ue del Consiglio 5 è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione n. 1982/2006/Ce alle condizioni specificate nella decisione 2013/743/Ue.

(6) L'impresa comune Clean Sky istituita a norma del regolamento (Ce) n. 71/2008 del Consiglio6 sta raggiungendo i propri obiettivi, ovvero stimolare nuove ricerche nell'ambito di un partenariato pubblico-privato che consenta una cooperazione di lungo termine tra le parti interessate del settore aeronautico europeo. Le piccole e medie imprese (Pmi) hanno partecipato massicciamente a Clean Sky e si sono viste assegnare circa il 40% del bilancio per gli inviti a presentare proposte. La valutazione intermedia dell'impresa comune Clean Sky ha dimostrato che l'impresa comune è riuscita a stimolare interventi atti a conseguire gli obiettivi ambientali: ha inoltre ottenuto grandi risultati nell'attrarre un'ampia e diversificata partecipazione di tutte le principali imprese dell'Unione e di un gran numero di Pmi. Ciò ha portato a nuove collaborazioni e alla partecipazione di nuove organizzazioni. È opportuno, pertanto, continuare a sostenere la ricerca in questo ambito per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento.

(7) Nel proseguire il sostegno al programma di ricerca Clean Sky è opportuno, inoltre, tenere conto dell'esperienza acquisita con le attività dell'impresa comune Clean Sky, compresi i risultati della valutazione intermedia e le raccomandazioni delle parti interessate, ed è inoltre opportuno avvalersi di una struttura e norme più adatte allo scopo per rafforzare l'efficacia e garantire la semplificazione. A tal fine, l'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe adottare regole finanziarie specifiche per le sue esigenze in conformità all'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7 .

(8) I membri privati dell'impresa comune Clean Sky hanno espresso il loro accordo a proseguire le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune Clean Sky con una struttura più adeguata alla natura di un partenariato pubblico privato.

È opportuno che i membri privati dell'impresa comune Clean Sky 2 accettino lo statuto allegato al presente regolamento mediante una lettera di approvazione.

(9) Per conseguire i suoi obiettivi, l'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe fornire un sostegno finanziario ai membri e ai partecipanti, soprattutto in forma di sovvenzioni erogate a seguito di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale.

(10) L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere reso pubblico.

(11) I contributi dei membri privati non dovrebbero limitarsi ai costi amministrativi dell'impresa comune Clean Sky 2 e al cofinanziamento necessario per realizzare le azioni di ricerca e innovazione sostenute dall'impresa comune Clean Sky 2, ma dovrebbero riguardare anche le attività supplementari dichiarate precedentemente che devono essere intraprese dai membri privati come precisato in un piano delle attività supplementare.; Per acquisire un'adeguata valutazione d'insieme dell'effetto leva, tali attività supplementari dovrebbero costituire contributi all'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky nel suo insieme.

(12) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere conforme al regolamento (Ue) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8 . L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.

(13) L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza, nonché per agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, ai richiedenti, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune Clean Sky 2 a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.

(14) Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo di prodotti e dimostrazione, l'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe tenere conto delle definizioni Ocse relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, Trl).

(15) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito in conformità al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione9 .

(16) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e un numero sproporzionato di documentazione e relazioni. Gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati in conformità al regolamento (Ue) n. 1291/2013.

(17) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate lungo tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie a norma del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012.

(18) Il revisore interno della Commissione dovrebbe esercitare nei confronti dell'impresa comune Clean Sky 2 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

(19) In considerazione della natura specifica e dell'attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico distinta. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2 ma dovrebbero allinearsi, per quanto possibile, a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012. La verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(20) Per l'erogazione del contributo finanziario dell'Unione a progetti di grande portata scaglionati su più anni, è consigliabile prevedere la possibilità di ripartire gli impegni di bilancio pluriennali dell'Unione e dell'impresa comune Clean Sky 2 in rate annuali. Il fatto di rendere gli impegni dell'Unione e dell'impresa comune Clean Sky 2 vincolanti nel lungo termine dovrebbe consentire di ridurre le incertezze inerenti alla realizzazione di tali azioni su larga scala.

(21) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi Esi). L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi Esi che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky 2 e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.

(22) L'impresa comune Clean Sky era stata istituita per un periodo che andava fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe continuare a sostenere il programma di ricerca Clean Sky realizzando le restanti azioni intraprese nel quadro del regolamento (Ce) n. 71/2008 conformemente al medesimo regolamento. Il passaggio dall'impresa comune Clean Sky all'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere allineato e sincronizzato con il passaggio dal settimo programma quadro a Orizzonte 2020 per garantire un uso ottimale dei finanziamenti disponibili per la ricerca. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pertanto abrogare il regolamento (Ce) n. 71/2008 e definire disposizioni transitorie.

(23) In considerazione dell'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte 2020.

(24) Data l'importanza dell'innovazione continua per la competitività del settore dei trasporti dell'Unione e il numero di imprese comuni in tale ambito, è opportuno effettuare un'analisi tempestiva, segnatamente alla luce della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, sull'adeguatezza degli sforzi nella ricerca collaborativa nel settore dei trasporti.

(25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente l'istituzione dell'impresa comune Clean Sky 2 al fine rafforzare la ricerca industriale e l'innovazione in tutta l'Unione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo di evitare sovrapposizioni, garantendo una massa critica e assicurando l'uso ottimale dei finanziamenti pubblici, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Istituzione

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico è istituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europeo ("impresa comune Clean Sky 2") per il periodo fino al 31 dicembre 2024. Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky 2 sono lanciati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.

2. L'impresa comune Clean Sky 2 sostituisce e prosegue l'impresa comune Clean Sky istituita dal regolamento (Ce) n. 71/2008.

3. L'impresa comune Clean Sky 2 è un organismo incaricato di attuare un partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012.

4. L'impresa comune Clean Sky 2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

5. L'impresa comune Clean Sky 2 ha sede a Bruxelles, Belgio.

6. Lo statuto dell'impresa comune Clean Sky 2 è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

Obiettivi

L'impresa comune Clean Sky 2 ha i seguenti obiettivi:

a) contribuire alla conclusione delle attività di ricerca avviate a norma del regolamento Ce) n. 71/2008 e all'attuazione del regolamento (Ue) n. 1291/2013 e, in particolare, la sfida dei trasporti intelligenti, ecologici e integrati nell'ambito

b) contribuire al miglioramento dell'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche, comprese quelle relative all'aviazione di piccole dimensioni, nonché sviluppare in Europa un'industria aeronautica ed una catena di approvvigionamento forti e competitive a livello globale.

Ciò può essere conseguito accelerando lo sviluppo di tecnologie per il trasporto aereo maggiormente ecologiche da diffondere il più rapidamente possibile e, in particolare, l'integrazione, la dimostrazione e la convalida di tecnologie in grado di:

i) aumentare l'efficienza energetica degli aeromobili, riducendo così le emissioni di CO2 del 20-30% rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entreranno in funzione a decorrere dal 2014;

ii) ridurre le emissioni di NOx e sonore degli aeromobili del 20-30% rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entreranno in funzione a decorrere dal 2014.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2, compresi gli stanziamenti Efta, per la copertura dei costi amministrativi e operativi, è pari a 1 755 000 000 Eur. Il contributo è erogato da stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnati al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione di Orizzonte 2020, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv) e agli articoli 60 e 61 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.

2. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in accordi annuali per il trasferimento di fondi che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune Clean Sky 2.

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguarda gli aspetti contemplati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012e, tra l'altro, i seguenti aspetti:

a) i requisiti per il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione n. 2013/743/Ue;

b) i requisiti per il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 in vista del controllo di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/Ue;

c) gli indicatori specifici di prestazione relativi al funzionamento dell'impresa comune Clean Sky 2;

d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

e) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune Clean Sky 2 anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

f) l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria,

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1. Ciascun responsabile e partner principale dell'impresa comune Clean Sky 2 apporta direttamente, o per il tramite delle proprie entità affiliate, il proprio contributo. Il contributo complessivo da parte di tutti i membri ammonta ad almeno 2 193 750 000 di Eur per il periodo indicato all'articolo 1.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 è composto come segue:

a) contributi all'impresa comune Clean Sky 2, conformementeall'articolo15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera b), dello statuto;

b) contributi in natura per un valore di almeno 965 250 000 di Eur nel periodo stabilito all'articolo 1, da parte dei responsabili e partner principali o delle loro entità affiliate, comprendenti i costi da essi sostenuti nell'attuazione di attività supplementari non comprese nel piano di lavoro dell'impresa comune Clean Sky 2 che contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky. Tali costi possono essere finanziati tramite altri programmi di finanziamento dell'Unione in conformità alle norme e procedure applicabili. In questi casi, il contributo finanziario dell'Unione non sostituisce i contributi in natura dei responsabili e partner principali o delle loro entità affiliate.

I costi di cui al primo comma, lettera b), non possono beneficiare del sostegno finanziario dall'impresa comune Clean Sky 2. Le attività corrispondenti figurano in un piano di attività supplementari indicante il valore stimato di tali contributi.

3. I responsabili e partner principali dell'impresa comune Clean Sky 2 dichiarano ogni anno entro il 31 gennaio al consiglio di direzione dell'impresa comune Clean Sky 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 erogati durante ciascun esercizio finanziario precedente. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è altresì informato.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo15, paragrafo 3, lettera b),

dello statuto, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili delle entità interessate, i principi contabili applicabili del paese in cui l'entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali e i principi internazionali di informativa finanziaria. Le spese sono certificate da un revisore esterno indipendente designato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune Clean Sky 2 qualora la certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività supplementari non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune Clean Sky 2 o di qualsiasi organismo dell'Unione.

5. La Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2 o avviare la procedura di liquidazione di cui all'articolo24, paragrafo 2, dello statuto, se i membri diversi dall'Unione o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo o li forniscono parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti da tali membri al momento della notifica della decisione all'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, l'impresa comune Clean Sky 2 adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (Ue)n. 110/2014 della Commissione 10 .

Articolo 6

Personale

1. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (Cee,

Euratom, Ceca) n. 259/68 del Consiglio11 ("statuto dei funzionari" e "regime applicabile") e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime applicabile si applicano al personale dell'impresa comune Clean Sky 2.

2. Il consiglio di direzione esercita, in relazione al personale dell'impresa comune Clean Sky 2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità di nomina").

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile a, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio di direzione può, con decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo, ogni conseguente subdelega di quest'ultimo. In tal caso, il consiglio direttivo esercita i poteri dell'autorità di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4. La consistenza del personale è determinata dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky 2 indicante il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali, espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il suo bilancio annuale.

5. Il personale dell'impresa comune Clean Sky 2 è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali.

6. Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune Clean Sky 2 può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti non impiegati dall'impresa stessa. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, in linea con il bilancio annuale.

2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Clean Sky 2 e all'impiego di tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune Clean Sky 2 e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune Clean Sky 2

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune Clean Sky 2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, decisione o al contratto in questione.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune Clean Sky 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune Clean Sky 2 destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 o 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell'impresa comune Clean Sky 2 ed è coperto dalle sue risorse.

4. L'impresa comune Clean Sky 2 è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:

a) in virtù di una clausola compromissoria contenuta nelle convenzioni o nei contratti conclusi dall'impresa comune Clean Sky 2 o nelle sue decisioni;

b) nelle controversie relative al risarcimento di danni causati dal personale dell'impresa comune Clean Sky 2 nell'esercizio delle sue funzioni;

c) in qualsiasi controversia tra l'impresa comune Clean Sky 2 e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile.

2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 11

Valutazione

1. La Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune Clean Sky 2 entro il 30 giugno 2017. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della valutazione stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune Clean Sky 2 sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (Ue) n. 1291/2013.

2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può intervenire a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, o prendere qualsiasi altro provvedimento appropriato.

3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, ma in ogni caso non oltre i due anni successivi all'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 24 dello statuto, la Commissione procede a una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky 2. I risultati di tale valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e all'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2 è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 13

Audit ex post

1. Gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguiti dall'impresa comune Clean Sky 2 a norma dell'articolo 29 del regolamento (Ue) n. 1291/2013 nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2. La Commissione può decidere di eseguire essa stessa gli audit di cui al paragrafo 1. In tal caso, essa si attiene alle norme applicabili, in particolare alle disposizioni dei regolamenti (Ue, Euratom) n. 966/2012, (Ue) n. 1290/2013 e (Ue) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1. L'impresa comune Clean Sky 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti autorizzati dall'impresa comune Clean Sky 2 o dalla Commissione, come pure alla Corte dei conti, l'accesso alle proprie sedi e ai propri locali,

nonché a tutte le informazioni, anche quelle in formato elettronico, necessarie per l'esecuzione degli audit.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio 12 e dal regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13 al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione, una decisione o un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune Clean Sky 2, la Corte dei conti e l'Olaf a svolgere gli audit e le indagini per i fini di cui a tali paragrafi, secondo le rispettive competenze.

4. L'impresa comune Clean Sky 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5. L'impresa comune Clean Sky 2 aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) 14 .

L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'Olaf.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune Clean Sky 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe

Articolo 16

Trasparenza

1. Il regolamento (Ce) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio15 si applica ai documenti detenuti dall'impresa comune Clean Sky 2.

2. Il consiglio di direzione può adottare modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (Ce) n. 1049/2001.

3. Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, le decisioni adottate dall'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (Ce) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore alle condizioni stabilite dall'articolo 228 Tfue.

4. L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (Ce) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

Articolo 17

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Il regolamento (Ue) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall'impresa comune Clean Sky 2. Conformemente a detto regolamento, l'impresa comune Clean Sky 2 è considerata un organismo di finanziamento e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette come indicato all'articolo 2 dello statuto.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l'impresa comune Clean Sky 2 e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato deve concedere all'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (Ce) n. 71/2008 è abrogato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate ai sensi del regolamento (Ce) n. 71/2008 e gli obblighi finanziari ad esse connessi continuano ad essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento.

Le azioni derivanti dagli inviti a presentare proposte di cui ai piani d'attuazione annuali adottati ai sensi del regolamento (Ce) n. 71/2008 sono anch'esse considerate azioni avviate ai sensi di tale regolamento.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky a norma del regolamento (Ce) n. 71/2008.

3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto a norma del regolamento (Ce) n. 71/2008.

I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento

In particolare, il direttore esecutivo nominato a norma del regolamento (Ce) n. 71/2008 svolge per il periodo rimanente del mandato le funzioni di direttore esecutivo come stabilito dal presente regolamento a decorrere dal 27 giugno 2014.

Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.

4. Salvo se diversamente concordato tra i membri a norma del regolamento (Ce) n. 71/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi attività, debiti e passività, dei membri a norma del regolamento (Ce) n. 71/2008 sono trasferiti ai membri a norma del presente regolamento.

5. Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma del regolamento (Ce) n. 71/2008 sono trasferiti all'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Allegato I

Statuto dell'impresa comune Clean Sky 2

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente statuto, si intende per:

a) "associato", un soggetto giuridico selezionato ai sensi del regolamento (Ce) n. 71/2008 che ha accettato il presente statuto firmando una lettera di approvazione; l'adesione dell'associato all'impresa comune è revocata non appena abbiano termine le azioni alle quali partecipa avviate ai sensi del regolamento (Ce) n. 71/2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;

b) "partner principale", un soggetto giuridico che partecipa a un Dti, a una Pida o ad attività trasversali che è stato selezionato in seguito a un invito, come indicato all'articolo 4, paragrafo 2, e ha accettato il presente statuto firmando una lettera di approvazione;

c) "Pida", ogni piattaforma innovativa di dimostrazione degli aeromobili di cui all'articolo11;

d) "Dti", ogni dimostratore tecnologico integrato di cui all'articolo 11;

e) "responsabile", il co-responsabile di un Dti, una Pida o un'attività trasversale;

f) "affiliato partecipante", un soggetto affiliato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 1290/2013 che svolge attività del pertinente responsabile, associato o partner principale, in conformità ai termini e alle condizioni di cui alle pertinenti convenzioni o decisioni di sovvenzione;

g) "attività trasversali" (o "AT"), le azioni che hanno rilevanza per i vari Dti e/o Pida e che richiedono un coordinamento e una gestione trasversali per conseguire in modo ottimale gli obiettivi generali dell'impresa comune Clean Sky 2.

 

Articolo 2

Compiti

L'impresa comune Clean Sky 2 svolge i seguenti compiti:

a) sostenere finanziariamente le azioni indirette di ricerca e innovazione principalmente sotto forma di sovvenzioni;

b) riunire una serie di Dti e Pida sostenuti da attività trasversali, ponendo l'accento sulle tecnologie innovative e sullo sviluppo di dimostratori in scala reale;

c) concentrare gli sforzi nell'ambito dei Dti, della Pida e delle attività trasversali su prodotti essenziali che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nei settori dell'ambiente e della competitività, come anche indicato nel Libro bianco della Commissione del 2011 intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile";

d) migliorare il processo di verifica delle tecnologie al fine di identificare e rimuovere gli ostacoli al futuro ingresso sul mercato;

e) riunire le esigenze degli utilizzatori per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo verso soluzioni operative e commercializzabili;

f) garantire l'attribuzione di contratti di fornitura, se del caso, tramite gare d'appalto;

g) mobilitare i fondi pubblici e privati necessari;

h) garantire il collegamento fra le attività nazionali e internazionali nel settore tecnico dell'impresa comune Clean Sky 2,

in particolare con l'impresa comune Sesar, istituita dal regolamento (Ue) n. 219/2007 del Consiglio17 ;

i) incoraggiare la partecipazione di Pmi alle sue attività, in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro e di Orizzonte 2020;

j) sviluppare una stretta collaborazione e assicurare il coordinamento con le attività europee (in particolare nel contesto dei programmi quadro), nazionali e transnazionali collegate;

k) condurre attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione mediante l'applicazione, mutatis mutandis,

dell'articolo 28 del regolamento (Ue) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili ed accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;

l) assicurare il collegamento con un'ampia gamma di parti interessate, incluse le organizzazioni di ricerca e le università;

m) svolgere qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

 

Articolo 3

Membri

1. I membri dell'impresa comune Clean Sky 2 sono:

a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di approvazione, i responsabili e gli associati elencati nell'allegato II del presente regolamento e i partner principali da selezionare in conformità all'articolo4, paragrafo 2.

2. I membri dell'impresa comune Clean Sky 2 diversi dall'Unione sono indicati come "membri privati".

 

Articolo 4

Variazioni della composizione dell'impresa comune

1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese a Orizzonte 2020 può presentare domanda di adesione come partner principale in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, purché contribuisca al finanziamento di cui all'articolo15 del presente statuto finalizzato a conseguire gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky 2 di cui all'articolo 2 del presente regolamento e ne accetti lo statuto.

2. I partner principali e i loro affiliati sono selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e concorrenziale e sulla base di una valutazione indipendente. Gli inviti sono determinati dalla necessità di capacità fondamentali per l'attuazione del programma. Essi sono pubblicati sul sito Internet di Clean Sky e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile.

3. Tutti i membri possono porre fine all'adesione all'impresa comune Clean Sky 2. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la loro notifica agli altri membri. A partire da tale data, l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o sostenuti dall'impresa comune Clean Sky 2 prima di porre fine all'adesione.

4. L'adesione all'impresa comune Clean Sky 2 non può essere ceduta a un terzo senza previo consenso del consiglio di direzione.

5. L'impresa comune Clean Sky 2 pubblica sul proprio sito Internet, immediatamente dopo qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua composizione ai sensi del presente punto, un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data di tale modifica.

6. L'adesione degli associati decade automaticamente non appena sono concluse le azioni avviate ai sensi del regolamento (Ce) n. 71/2008 a cui partecipano e al più tardi il 31 dicembre 2017.

 

Articolo 5

Organi dell'impresa comune Clean Sky 2

1. Gli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) i comitati direttivi;

d) il comitato scientifico;

e) il gruppo di rappresentanti degli Stati.

2. Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune Clean Sky 2.

 

Articolo 6

Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è così composto:

a) un rappresentante della Commissione a nome dell'Unione;

b) un rappresentante di ciascun responsabile (leader);

c) un rappresentante dei partner principali per ciascun Dti;

d) un rappresentante degli associati per ciascun Dti;

e) un rappresentante dei partner principali per ciascuna Pida.

 

Articolo 7

Funzionamento del consiglio di direzione

1. L'Unione detiene il 50% dei diritti di voto. Il voto dell'Unione è indivisibile. Ogni altro rappresentante è in possesso di un numero uguale di voti. I rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il consiglio di direzione adotta le decisioni a maggioranza di almeno l'80% di tutti i voti, compresi quelli dei membri assenti.

2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un periodo di due anni.

3. Il consiglio di direzione tiene le proprie riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Il consiglio può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei rappresentanti dei membri privati o del presidente.

Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente e si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune Clean Sky 2.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di prendere parte alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del comitato scientifico ha diritto, ogniqualvolta si discutono questioni che rientrano nei suoi compiti, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare i rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione.

4. I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

5. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

6. Il consiglio di direzione adotta le misure transitorie del caso.

 

Articolo 8

Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione ha piena responsabilità per quanto attiene all'orientamento strategico e al funzionamento dell'impresa comune Clean Sky 2 e assicura la supervisione dello svolgimento delle sue attività.

La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune Clean Sky 2 e le pertinenti attività di Orizzonte 2020, al fine di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.

2. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

a) valuta, accetta o respinge le domande di nuove adesioni in conformità all'articolo 4 del presente statuto;

b) decide se porre fine all'adesione all'impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;

c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2 conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;

d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune Clean Sky 2, compreso il corrispondente organigramma del personale che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e grado e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno;

e) esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

f) nomina o destituisce il direttore esecutivo o ne proroga il mandato, gli fornisce orientamento e ne verifica le prestazioni;

g) approva la struttura organizzativa dell'ufficio del programma sulla base di una raccomandazione del direttore esecutivo;

h) adotta il piano di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;

i) approva il piano di attività supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sulla base di una proposta dei membri privati e previa consultazione, se del caso, di un gruppo consultivo ad hoc;

j) riceve e fornisce pareri in merito alla dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;

k) approva la relazione annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;

l) adotta le misure adeguate per l'istituzione di una struttura di audit interno dell'impresa comune Clean Sky 2;

m) garantisce procedure per inviti aperti e trasparenti, approva gli inviti e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

n) approva l'elenco delle proposte o delle gare selezionate per il finanziamento sulla base di graduatorie preparate da un gruppo di esperti indipendenti;

o) definisce la politica di comunicazione dell'impresa comune Clean Sky 2 su raccomandazione del direttore esecutivo;

p) se del caso, stabilisce le modalità di esecuzione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;

q) se del caso, stabilisce le norme relative al distacco degli esperti nazionali presso l'impresa comune Clean Sky 2 e all'utilizzo dei tirocinanti in conformemente all'articolo 7 del presente regolamento;

r) se del caso, istituisce gruppi consultivi che affiancano gli organi dell'impresa comune Clean Sky 2;

s) se del caso, sottopone alla Commissione ogni richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un qualsiasi membro dell'impresa comune Clean Sky 2;

t) è responsabile di qualsiasi compito non esplicitamente attribuito a un particolare organo dell'impresa comune Clean Sky 2; esso può decidere di affidare tali compiti a un qualsiasi organo.

 

Articolo 9

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella procedura di selezione la Commissione coinvolge, se del caso, i membri privati.

In particolare, un'adeguata rappresentanza dei membri privati è garantita nella fase di preselezione di tale procedura. A tal fine, i membri privati nominano di comune accordo un rappresentante oltre a un osservatore per conto del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'impresa comune Clean Sky 2 è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Al termine di tale periodo la Commissione, affiancata se del caso dai membri privati, effettua una valutazione dei risultati conseguiti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare, per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni, il mandato del direttore esecutivo.

5. Il direttore esecutivo, il cui mandato sia stato prorogato, non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore esecutivo può essere sollevato dal suo incarico solo con decisione del consiglio di direzione su proposta della Commissione, affiancata, se del caso, dai membri privati.

 

Articolo 10

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune Clean Sky 2 conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune Clean Sky 2. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di direzione.

3. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. In particolare, il direttore esecutivo svolge le seguenti funzioni in maniera indipendente:

a) prepara e sottopone all'adozione del consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compreso il corrispondente organigramma del personale che indica il numero di posti temporanei per ciascun grado e gruppo di funzioni e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno;

b) prepara e sottopone all'adozione del consiglio di direzione il piano di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti;

c) sottopone al parere del consiglio di direzione i conti annuali;

d) prepara e sottopone all'approvazione del consiglio di direzione la relazione annuale di attività e le informazioni sulla spesa corrispondente;

e) gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all'interno dei Dti, delle Pida o delle AT;

f) gestisce la composizione delle controversie in prima istanza all'interno dei Dti, delle Pida o delle AT;

g) supervisiona gli inviti a presentare proposte sulla base del contenuto e delle tematiche proposti dal pertinente comitato direttivo Dti/Pida e in linea con gli obiettivi del programma e sottopone all'approvazione del consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;

h) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;

i) firma singole convenzioni e decisioni;

j) firma i contratti di appalto;

k) attua la politica di comunicazione dell'impresa comune Clean Sky 2;

l) organizza, dirige e controlla il funzionamento e il personale dell'impresa comune Clean Sky 2 entro i limiti della delega conferita dal consiglio di direzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

m) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento e comunica al consiglio di direzione eventuali cambiamenti significativi apportati allo stesso;

n) assicura l'esecuzione delle attività di valutazione e gestione del rischio;

o) adotta ogni altra misura necessaria per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune Clean Sky 2 nel conseguimento dei suoi obiettivi;

p) svolge ogni altro compito affidato o delegato al direttore esecutivo dal consiglio di direzione;

q) assicura il coordinamento fra i diversi Dti, Pida e attività trasversali e interviene in modo adeguato per gestire le interfacce, evitare indebite sovrapposizioni tra progetti e favorire le sinergie fra i Dti, le Pida e le attività trasversali;

r) propone al consiglio di direzione adeguamenti del contenuto tecnico e delle dotazioni di bilancio tra i Dti, le Pida e le attività trasversali;

s) garantisce una comunicazione efficace tra il valutatore tecnologico, le Pida e i Dti e assicura il rispetto dei termini per la trasmissione dei dati necessari al valutatore tecnologico;

t) presiede l'organo direttivo del valutatore tecnologico e garantisce che siano adottate tutte le misure adeguate per consentire al valutatore tecnologico di svolgere i suoi compiti, quali descritti all'articolo 12 del presente statuto;

u) assicura il conseguimento degli obiettivi previsti e il rispetto del calendario fissato, coordina le attività dei Dti e delle Pida e ne assicura il seguito e propone eventuali e opportune valutazioni degli obiettivi e del relativo calendario;

v) monitora i progressi dei Dti e delle Pida verso il conseguimento degli obiettivi, sulla base in particolare delle valutazioni del valutatore tecnologico;

w) approva eventuali storni di bilancio inferiori al 10% delle dotazioni annue tra e all'interno dei Dti e dei Pida;

x) organizza lo scambio di informazioni con il gruppo di rappresentanti degli Stati.

5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio del programma per l'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le funzioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio del programma è composto da personale dell'impresa comune Clean Sky 2 e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornisce un sostegno alla messa a punto e alla gestione di un sistema di contabilità adeguato in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2;

b) gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro e le convenzioni e decisioni, e il relativo coordinamento;

c) garantisce ai membri e gli altri organi dell'impresa comune Clean Sky 2 tutte le informazioni e il sostegno necessari per assolvere alle loro funzioni e rispondere alle loro specifiche richieste;

d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 e fornisce sostegno ai gruppi consultivi eventualmente istituiti dal consiglio di direzione.

 

Articolo 11

Comitati direttivi

1. Sono istituiti comitati direttivi per i seguenti Dti e Pida:

a) Pida – aeromobili per passeggeri di grandi dimensioni;

b) Pida – aeromobili per il trasporto regionale;

c) Pida – aeromobili ad ala rotante;

d) Dti – cellula;

e) Dti – motori;

f) Dti – sistemi.

2. I comitati direttivi dei seguenti Dti dell'impresa comune Clean Sky continuano a esistere e funzionare sulla base delle norme in vigore (per quanto riguarda la loro composizione, le riunioni, le funzioni e i regolamenti interni), quali definite nel regolamento (Ce) n. 71/2008, fino al completamento delle azioni avviate in virtù di tale regolamento:

a) Dti – aeromobile ad ala fissa intelligente;

b) Dti – aeromobili ecologici per il trasporto regionale;

c) Dti – aeromobili ad ala rotante ecologici;

d) Dti – sistemi per operazioni ecologiche;

e) Dti – motori ecologici e sostenibili;

f) Dti – progettazione ecocompatibile.

3. Ciascun comitato direttivo è composto:

a) dal presidente – un rappresentante di grado elevato del/dei responsabile/i del Dti o della Pida;

b) un rappresentante di ciascun partner principale del Dti o della Pida; rappresentanti dei responsabili di altri Dti o Pida possono altresì partecipare;

c) uno o più rappresentanti dell'ufficio del programma, quali designati dal direttore esecutivo.

4. Ciascun comitato direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi. Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del

presidente o del direttore esecutivo.

Un rappresentante della Commissione può partecipare ai lavori in veste di osservatore.

Possono essere invitati a partecipare i membri privati che hanno interesse per i risultati del Dti o della Pida in questione.

5. Ciascun comitato direttivo è incaricato di:

a) orientare e monitorare le funzioni tecniche dei propri Dti o Pida e adottare decisioni per conto dell'impresa comune Clean Sky 2 su questioni tecniche specifiche del pertinente Dti o Pida in linea con le convenzioni o decisioni di sovvenzione;

b) riferire al direttore esecutivo sulla base di indicatori di rendicontazione definiti dall'impresa comune Clean Sky 2;

c) fornire tutti i dati necessari al valutatore tecnologico in un formato concordato con lo stesso sulla base dei termini e delle condizioni del mandato conferito dal consiglio di direzione al valutatore tecnologico per lo svolgimento dei suoi compiti di valutazione;

d) definire i piani d'attuazione annuali dettagliati per i Dti o i Pida in linea con il piano di lavoro;

e) proporre i contenuti degli inviti a presentare proposte;

f) fornire consulenza per quanto riguarda le gare d'appalto che l'impresa comune deve pubblicare di concerto e in collaborazione con i membri interessati;

g) stabilire l'ordine di rotazione dei rappresentanti dei partner principali nel consiglio di direzione. Le decisioni in materia sono adottate esclusivamente dai suddetti rappresentanti. I rappresentanti dei responsabili (leader) non hanno diritto di voto;

h) gestire le controversie all'interno dei Dti o dei Pida;

i) proporre al direttore esecutivo le modifiche delle dotazioni di bilancio nell'ambito del proprio Dti o Pida.

6. Ciascun comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello comune a tutti i comitati direttivi.

 

Articolo 12

Valutatore tecnologico e altre attività trasversali

1. La presenza di un valutatore tecnologico indipendente (come attività trasversale) è assicurata per l'intera durata dell'impresa comune Clean Sky 2.

Il valutatore tecnologico ha i seguenti compiti:

a) monitorare e valutare l'impatto sociale e ambientale dei risultati tecnologici derivanti dai singoli Dti e Pida nell'ambito di tutte le attività dell'impresa comune Clean Sky, quantificando specificamente i miglioramenti previsti in materia di riduzione dell'inquinamento sonoro e delle emissioni di gas serra e inquinanti nel settore dell'aviazione ottenibili

b) fornire un feedback ai Dti e alle Pida per consentire loro di ottimizzare le prestazioni in relazione ai rispettivi scopi e obiettivi;

c) fornire, tramite il direttore esecutivo, indicazioni al consiglio di direzione sugli impatti sociali e ambientali delle attività di Clean Sky per consentire allo stesso di adottare tutti i provvedimenti necessari per ottimizzare gli effetti benefici di

tutti i programmi di Clean Sky, sulla base dei rispettivi scopi e obiettivi di alto livello;

d) comunicare periodicamente informazioni per il tramite dei membri, del direttore esecutivo e di altri organi dell'impresa comune, sull'impatto delle risultati tecnologici dei Dti e delle Pida.

2. L'organo direttivo del valutatore tecnologico è presieduto dal direttore esecutivo. La sua composizione e il regolamento interno sono adottati dal consiglio di direzione sulla base di una proposta del direttore esecutivo.

3. Le attività trasversali di progettazione ecocompatibile e sul trasporto aereo di piccole dimensioni hanno ciascuna una commissione di coordinamento responsabile del coordinamento della rispettiva attività in cooperazione con i Dti e le Pida. La commissione di coordinamento è presieduta dal rispettivo o dai rispettivi responsabili. La sua composizione e il suo regolamento interno sono adottati dal consiglio di direzione sulla base di una proposta del direttore esecutivo.

 

Articolo 13

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 12 membri. Il comitato elegge un presidente fra i suoi membri.

2. I membri del comitato scientifico rappresentano in modo equilibrato le competenze di livello mondiale di esperti provenienti dalle università, dall'industria e dagli organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le necessarie competenze e conoscenze scientifiche riguardanti il settore tecnico essenziali per elaborare su base scientifica raccomandazioni per l'impresa comune Clean Sky 2.

3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.

4. Il comitato scientifico espleta i seguenti compiti:

a) fornisce una consulenza sulle priorità scientifiche da inserire nei piani di lavoro;

b) fornisce un parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.

6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni.

7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 14

Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni sono convocate dal

presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i rispettivi rappresentanti partecipano alle

riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare i rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione e i rappresentanti delle associazioni

di Pmi.

3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati viene consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

a) progressi compiuti nel programma dell'impresa comune Clean Sky 2 e nel conseguimento dei suoi obiettivi;

b) aggiornamenti dell'orientamento strategico;

c) collegamenti con Orizzonte 2020;

d) piani di lavoro;

e) partecipazione delle Pmi.

4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre informazioni e funge da interfaccia con l'impresa comune Clean Sky 2 per gli aspetti seguenti:

a) lo status dei pertinenti programmi di ricerca e innovazione nazionali o regionali e l'individuazione di possibili ambiti di cooperazione, compresa la diffusione di tecnologie aeronautiche;

b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di divulgazione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione.

5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione in merito a questioni tecniche, gestionali o finanziarie nonché in merito ai piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

Il consiglio di direzione informa senza indebiti ritardi il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito da esso dato a tali raccomandazioni o proposte, oppure comunica i motivi per cui non vi è stato dato seguito.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è regolarmente informato, tra l'altro sulla partecipazione ad azioni finanziate dall'impresa comune Clean Sky 2, sui risultati di ciascun invito e sull'attuazione di ciascun progetto, sulle sinergie con altri programmi dell'Unione pertinenti, sull'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2.

7. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 15

Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune Clean Sky 2 è finanziata congiuntamente dall'Unione e da membri privati e relative entità affiliate mediante contributi finanziari versati a rate e contributi consistenti nei costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette che non sono rimborsate dall'impresa comune Clean Sky 2.

2. I costi amministrativi dell'impresa comune Clean Sky 2 non possono superare i 78 000 000 Eur e sono coperti da contributi finanziari divisi equamente su base annua tra l'Unione e i membri privati dell'impresa comune Clean Sky 2.

L'eventuale parte inutilizzata del contributo per i costi amministrativi può essere messa a disposizione per coprire i costi operativi dell'impresa comune Clean Sky 2.

3. I costi operativi dell'impresa comune Clean Sky 2 sono coperti da:

a) un contributo finanziario dell'Unione;

b) contributi in natura da parte dei responsabili e partner principali e le loro entità affiliate consistenti nei costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a tali costi.

4. Le risorse dell'impresa comune Clean Sky 2 iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

a) i contributi finanziari dei membri ai costi amministrativi;

b) il contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;

c) eventuali redditi generati dall'impresa comune Clean Sky 2;

d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli eventuali interessi maturati sui contributi versati all'impresa comune Clean Sky 2 dai suoi membri sono considerati entrate.

5. Tutte le risorse dell'impresa comune Clean Sky 2 e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

6. L'impresa comune Clean Sky 2 è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi.

7. Eccetto in occasione della liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune Clean Sky 2.

 

Articolo 16

Ripartizione del contributo dell'Unione

1. Il contributo dell'Unione destinato ai costi operativi è ripartito come segue:

a) fino al 40% del totale dei finanziamenti dell'Unione è assegnato ai responsabili (leader) e ai loro affiliati partecipanti;

b) fino al 30% del totale dei finanziamenti dell'Unione è assegnato ai partner principali e ai loro affiliati partecipanti;

c) almeno il 30% del totale dei finanziamenti dell'Unione è assegnato mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara concorrenziali. Particolare attenzione è rivolta all'esigenza di garantire una partecipazione adeguata delle Pmi.

2. Il finanziamento di cui al paragrafo 1 è assegnato sulla base della valutazione delle proposte da parte di esperti

3. Una ripartizione indicativa dell'assegnazione del contributo dell'Unione a Dti, Pida e azioni trasversali è indicata

nell'allegato III del presente regolamento.

 

Articolo 17

Impegni finanziari

1. Gli impegni finanziari dell'impresa comune Clean Sky 2 non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

2. Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione e l'impresa comune Clean Sky 2 impegnano le rate annuali tenendo conto dell'avanzamento delle azioni che beneficiano di un contributo

finanziario, delle loro esigenze stimate e delle disponibilità di bilancio.

Il calendario indicativo per l'impegno delle diverse rate annuali è comunicato ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

 

Articolo 18

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 o gennaio e termina il 31 dicembre.

 

Articolo 19

Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo sottopone all'adozione del consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro pluriennale o annuale comprendente un piano dettagliato delle attività di ricerca e di innovazione, delle attività amministrative e delle relative previsioni di spesa. Il progetto di piano di lavoro comprende inoltre il valore stimato dei contributi da fornire in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) dello statuto.

2. Il piano di lavoro è adottato entro la fine dell'anno che precede la sua attuazione. Il piano di lavoro è reso pubblico.

3. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di direzione per adozione.

4. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione prima della fine dell'anno precedente.

5. Il bilancio annuale è adeguato per tenere conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione indicato nel bilancio dell'Unione.

 

Articolo 20

Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo comunica annualmente al consiglio di direzione i risultati conseguiti nell'esercizio delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune Clean Sky 2 nell'anno civile precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo all'anno in oggetto. Tale relazione sull'attività annuale comprende, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) ricerca, innovazione e altre azioni realizzate e le spese corrispondenti;

b) azioni presentate, con una ripartizione per tipo di partecipanti, comprese le Pmi, e per paese;

c) azioni selezionate per il finanziamento, con una ripartizione per tipo di partecipanti, comprese le Pmi, e per paese e indicante il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai singoli partecipanti e azioni.

2. Una volta approvata dal consiglio di direzione la relazione annuale di attività è resa pubblica.

3. Entro il 1 o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune Clean Sky 2 comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune Clean Sky 2 trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 il contabile dell'impresa comune Clean Sky 2 redige i conti definitivi dell'impresa comune Clean Sky 2 e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune Clean Sky 2.

Entro il 1° luglio dell'esercizio successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

Il direttore esecutivo fornisce alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

 

Articolo 21

Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune Clean Sky 2 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

 

Articolo 22

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune Clean Sky 2 è limitata al contributo da loro già versato per i costi amministrativi.

2. L'impresa comune Clean Sky 2 sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

 

Articolo 23

Conflitto di interessi

1. Il consiglio di direzione adotta norme per prevenire e gestire i conflitti di interesse applicabili ai suoi membri, organi e personale dell'impresa comune Clean Sky 2.

2. Il consiglio di direzione adotta norme per prevenire e gestire i conflitti di interesse applicabili ai suoi membri, organi e personale. Tali norme contengono disposizioni specifiche intese a evitare un conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

 

Articolo 24

Liquidazione

1. L'impresa comune Clean Sky 2 è liquidata al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri privati recedano dall'impresa comune Clean Sky 2.

3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4. All'atto della liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire le passività e le spese legate alla liquidazione. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri al momento della liquidazione, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune Clean Sky 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.

5. Viene istituita una procedura ad hoc al fine di assicurare l'adeguata gestione di qualsiasi convenzione conclusa o decisione adottata dall'impresa comune Clean Sky 2, nonché di qualsiasi contratto di appalto di durata superiore a quella dell'impresa comune Clean Sky 2.

Allegato II

Membri privati dell'impresa comune CleanSky 2

1. Respensabili (Leader):

1. AgustaWestland SpA e AgustaWestland Limited

2. Airbus SAS

3. Alenia Aermacchi SpA

4. Dassault Aviation SA

5. Deutsches Zentrum für Luft— und Raumfahrt (DLR) e.V.

6. EADS-CASA

7. Airbus Helicopters SAS

8. Evektor

9. Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

10. Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

11. MTU Aero Engines AG

12. Piaggio Aero Industries

13. Rolls-Royce Plc.

14. SAAB AB

15. Safran SA

16. Thales Avionics SAS

2. Associati

Elenco degli associati dell'impresa comune Clean Sky a norma del regolamento (Ce) n. 71/2008, che sono anche membri dell'impresa comune Clean Sky 2 a norma del presente regolamento fino al completamento delle loro azioni avviate nell'ambito del regolamento (Ce) n. 71/2008 18 .

1. LMS International NV

2. Micromega Dynamics

3. EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

4. ETH Zurich

5. Huntsman Advanced Materials

6. RUAG Schweiz AG

7. University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

8. DIEHL Aerospace

9. DLR 10. EADS Deutschland GmbH

11. HADEG Recycling GmbH

12. MTU Aero Engines

13. Aeronova Aerospace SAU

14. Aeronova Engineering Solutions

15. Aeronova Manufacturing Engineering

16. ITP

17. EADS France

18. ONERA

19. Zodiac ECe

20. Zodiac Intertechnique

21. Zodiac Aerazur

22. HAI

23. IAI

24. Aerosoft

25. Avio

26. CIRA

27. CSM

28. DEMA

29. FOX BIT

30. IMAST

31. Piaggio Aero Industries

32. Politecnico di Torino

33. Università degli Studi Di Napoli "Federico II" Polo delle Scienze e della Tecnologia

34. Selex ES

35. SICAMB SpA

36. Università di Bologna

37. Università degli Studi di Pisa

38. ATR

39. ELSIS

40. University of Malta

41. Aeronamic

42. Airborne Technology Centre

43. KIN Machinebouw B.V.44. Eurocarbon

45. Fokker Aerostructures B.V. 19

46. Fokker Elmo

47. Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

48. Igor Stichting IGOR

49. Microflown Technologies

50. NLR

51. Stichting NL Cluster for ED

52. Stichting NL Cluster for SFWA

53. Sergem Engineering

54. GKN Aerospace Norway 20

55. TU Delft

56. Universiteit Twente

57. PZL — Świdnik

58. Avioane Craiova

59. INCAS

60. Romaero

61. Straero

62. GKN Aerospace Sweden AB 21

63. CYTEC 22

64. Cranfield University

65. QinetiQ

66. University of Nottingham

Allegato III

Ripertizione indicativa del contributo dell'unione ai Dti/Pida/Attiità trasversali

100%
Pida
Aeromobili per passeggeri di grandi dimensioni 32%
Aeromobili per il trasporto regionale 6%
Aeromobili ad ala rotante 12%
Dti
Cellule di aeromobili 19%
Motori 17%
Sistemi 14%
Attività trasversali
Valutatore tecnologico 1% dei summenzionati valori Pida/Dti
Attività trasversale sulla progettazione ecocompatibile 2% dei summenzionati valori Pida/Dti
Attività trasversale sul trasporto aereo di piccole dimensioni

4% dei summenzionati valori Pida/Dti

Note ufficiali

1.

Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2.

Decisione n. 1982/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (Gu L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

3.

Decisione 2006/971/Ce del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (Gu L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

4.

Regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/Ce (Gu L 347 del 20.12.2013,

pag. 104).

5.

Decisione 2013/743/Ue del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-2020) e abroga le decisioni 2006/971/Ce, 2006/972/Ce, 2006/973/Ce, 2006/974/Cee 2006/975/Ce (Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

 

6.

Regolamento (Ce) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky (Gu L 30 del 4.2.2008, pag. 1).

7.

Regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (Gu L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

 

8.

Regolamento (Ue) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga il regolamento (Ce) n. 1906/2006 (Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

9.

Regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (Gu L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

10.

Regolamento delegato (Ue) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

11.

Regolamento (Cee, Euratom, Ceca) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (Gu L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

12.

Regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (Gu L 292 del 15.11.1996, pag. 2)

 

13.

Regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) e che abroga il regolamento (Ce) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (Gu L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

14.

Gu L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

15.

Regolamento (Ce) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (Gu L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

 

16.

Regolamento (Ce) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Gu L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

17.

Regolamento (Ce) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (Gu L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

18.

Il presente elenco si basa sull'allegato II del regolamento (Ce) n. 71/2008, aggiornato sulla base delle convenzioni di sovvenzione esistenti firmate dall'impresa comune Clean Sky.

19.

Precedentemente Stork Aerospace.

20.

Precedentemente Volvo Aero Norge AS.

21.

Precedentemente Volvo Aero Corporation.

22.

Precedentemente UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; precedentemente Advanced Composites Group (ACG).

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