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Regolamento Commissione Ue 470/2014/Ue

Istituzione di un dazio antidumping e riscossione del dazio sulle importazioni di vetro solare della Repubblica popolare cinese

Parole chiave Parole chiave: Energia | Efficienza energetica | Edilizia | Esportazioni / Importazioni | Vetro | Efficienza energetica | Edilizia | Mercato / Commercio | Mercato / Commercio

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 13 maggio 2014, n. 470/2014/Ue

(Guue 14 maggio 2014 n. L 142)

Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

 

A. Procedura

1. Misure provvisorie

(1) Il 28 novembre 2013 la Commissione europea (la Commissione) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese in forza del regolamento (Ue) n. 1205/2013 (il regolamento provvisorio)2 .

(2) Il procedimento è stato avviato il 28 febbraio 2013 a seguito di una denuncia presentata per conto di produttori che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell'Unione3 .

(3) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 (il periodo dell'inchiesta o: PI). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta (il periodo in esame).

 

2. Fase successiva della procedura

(4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio (divulgazione delle conclusioni provvisorie), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

(6) Successivamente, la Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (RPC) e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (divulgazione delle conclusioni definitive). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(7) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, quando pertinenti, tenute in considerazione.

 

3. Campionamento

(8) Un produttore esportatore ha affermato che il numero totale di produttori dell'Unione non era presentato in modo chiaro nei considerando 7, 11 e 75 del regolamento provvisorio. A tale riguardo, la Commissione conferma che erano otto i produttori dell'Unione che si erano manifestati e che erano attivi durante il PI. L'identità di tutti i produttori dell'Unione, tranne che di uno, è stata tenuta riservata. Nella sua risposta al documento generale di divulgazione il denunciante ha indicato il nome di tre produttori dell'Unione che avevano cessato le loro attività (Guardian, AGC e Centrosolar Glass) e di una quarta società che aveva notevolmente ridotto la sua produzione (Saint Gobain).

(9) In assenza di altre osservazioni in merito al metodo di campionamento dei produttori esportatori della RPC e dei produttori dell'Unione, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 24 del regolamento provvisorio.

 

4. Risposte al questionario e visite di verifica

(10) Dopo l'adozione del regolamento provvisorio è stata effettuata una visita di verifica presso i locali di un secondo utilizzatore che ha collaborato, Viessmann Faulquemont Sas, Francia.

 

5. Diritti procedurali

(11) Un produttore esportatore ha affermato che la comunicazione delle conclusioni provvisorie era stata inadeguata, in particolare per quanto riguarda i calcoli relativi al dumping, all'undercutting e al margine di pregiudizio. In assenza di una divulgazione adeguata tale produttore esportatore era stato privato dei suoi diritti fondamentali di difesa, garantiti dal regolamento (Ce) n. 1225/2009 (il regolamento di base), dall'accordo antidumping dell'OMC e dalla Carta europea dei diritti fondamentali.

(12) Per quanto riguarda il calcolo del margine di dumping, il produttore esportatore ha affermato che nella divulgazione delle conclusioni provvisorie non erano stati forniti particolari riguardo all'importo dell'adeguamento applicato ai costi del rivestimento e del processo produttivo "float" (cfr. considerando 64 del regolamento provvisorio) né in merito alla percentuale delle spese generali, amministrative e di vendita e al margine di profitto.

(13) Tale asserzione è stata accolta e la Commissione ha divulgato informazioni supplementari. Nei casi in cui non è stato possibile fornire dati precisi per motivi di riservatezza, sono stati divulgati intervalli di valori.

(14) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore in questione ha affermato che i dati divulgati continuavano ad essere insufficienti, sostenendo in particolare che non era chiaro se l'adeguamento applicato al costo del rivestimento tenesse conto del costo del rivestimento su un lato, di quello su due lati o di entrambi.

(15) Come spiegato sotto nel considerando 68, le parti interessate non hanno fornito elementi di prova che dimostrino l'esistenza di una differenza sisTematica tra i costi di produzione del vetro solare rivestito su un lato e quelli del vetro solare rivestito su due lati. Nel calcolare il livello dell'adeguamento, la Commissione non ha quindi operato una distinzione tra vetro solare rivestito su un lato e vetro solare rivestito su due lati.

(16) Per quanto riguarda il pregiudizio, lo stesso produttore esportatore ha contestato il fatto che, nel documento specifico di divulgazione che gli era stato trasmesso, i prezzi di vendita e i prezzi indicativi dei produttori dell'Unione per due dei cinque tipi complessivi di prodotto erano contrassegnati come "a diffusione limitata" (Limited) o erano forniti sotto forma di intervalli per motivi di riservatezza.

(17) La società ha inoltre affermato che nella fattispecie esiste un grado elevato di riservatezza, per cui si è a conoscenza del nome di un solo produttore dell'Unione inserito nel campione. La società ritiene pertanto che, anche se per alcuni tipi di prodotto le informazioni si riferissero ai dati solamente di uno o due produttori dell'Unione, non sarebbe in alcun modo possibile identificare tali società e conferire così un vantaggio concorrenziale significativo al produttore esportatore rispetto ai suoi concorrenti nell'Unione, a titolo individuale o collettivo.

(18) A norma dell'articolo 20 del regolamento di base la Commissione, dopo aver istituito misure provvisorie, è effettivamente tenuta a divulgare gli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali tali misure sono state istituite. Tuttavia, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, la Commissione è anche tenuta a trattare come riservate le informazioni di natura riservata o comunicate a titolo riservato.

(19) Nel caso specifico i prezzi di vendita effettivi e i prezzi indicativi dei produttori dell'Unione per due tipi di prodotto sono stati cancellati o sostituiti da intervalli poiché le informazione relative a un tipo provengono esclusivamente solo da uno o due produttori dell'Unione. Nel settore è inoltre ampiamente risaputo che nessun altro produttore

dell'Unione fabbrica questo tipo particolare di prodotto. La Commissione ritiene pertanto che si tratti di informazioni di natura riservata poiché la loro divulgazione avvantaggerebbe considerevolmente i concorrenti e/o danneggerebbe in misura significativa la o le società che hanno fornito le informazioni. Lo stesso genere di informazioni è stato inoltre cancellato per un secondo tipo di prodotto al fine di evitare che le cifre relative al primo tipo potessero essere dedotte a partire dalle cifre totali disponibili.

(20) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la società ha ribadito di ritenere il livello di divulgazione dei calcoli relativi al margine di pregiudizio insufficiente e inadeguato. In particolare, ha contestato la scarsa chiarezza del modo in cui era avvenuta la selezione del secondo tipo di prodotto, le cui cifre erano state cancellate. La Commissione precisa che la selezione è stata effettuata su base puramente casuale.

(21) Come soluzione alla presunta insufficiente divulgazione la società ha proposto che i suoi legali incontrino il personale della Commissione e discutano in dettaglio i calcoli del dumping e del margine di pregiudizio, senza prendere copie di documenti riservati o, in alternativa, che abbiano accesso a una sala dati presso i locali della Commissione in cui sia possibile prendere appunti.

(22) La Commissione non ha potuto accogliere tale richiesta. Affinché i legali della società siano in grado di verificare i calcoli, sarebbe necessario fornire le cifre esatte indicate da una o due società. Ciò non è possibile in quanto la Commissione è tenuta a garantire la riservatezza di tali dati conformemente all'articolo 19 del regolamento di base.

(23) Nelle conclusioni definitive la Commissione ha inoltre espressamente indicato che, per tutte le questioni relative ai suoi diritti di difesa, come l'accesso al fascicolo, la società può rivolgersi al consigliere-auditore nell'ambito del suo mandato4 . La società non ha però chiesto l'intervento del consigliere-auditore entro il termine per la presentazione delle osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

(24) In considerazione di quanto precede, la Commissione respinge le asserzioni relative a una possibile violazione dei diritti procedurali del produttore esportatore in questione.

 

B. Prodotto in esamee prodotto simile

1. Prodotto in esame

(25) Come indicato nel considerando 26 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico Temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma En 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma En 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm 2 (misurata secondo la norma En 1288-3) (il prodotto in esame, comunemente noto come vetro solare). Il prodotto in esame è attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80.

2. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(26) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nel considerando 32 del regolamento provvisorio, il vetro "da orticoltura" conforme alle caratteristiche tecniche del vetro solare, quale definito nel considerando 26 del regolamento provvisorio, dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto. In primo luogo, secondo tale esportatore, le caratteristiche fisiche del vetro "da orticoltura" sono alquanto diverse da quelle del vetro solare: i) il vetro "da orticoltura" presenta dimensioni diverse in funzione delle esigenze dei clienti, mentre il vetro solare è prodotto in determinate dimensioni prestabilite; ii) il vetro "da orticoltura" può essere rivestito su due lati, mentre il vetro solare per moduli fotovoltaici (moduli FV) non è rivestito su due lati. In secondo luogo, secondo quanto asserito, il vetro "da orticoltura" è utilizzato per scopi diversi e non può essere impiegato per fabbricare moduli FV né collettori termici.

(27) La Commissione respinge tale asserzione per i motivi di seguito indicati. In primo luogo, il fatto che il vetro solare utilizzato per la costruzione di serre presenti dimensioni diverse rispetto al vetro solare utilizzato per i moduli FV o per i collettori termici non è pertinente poiché le esigenze in materia di dimensioni possono variare sia per i moduli FV che per le serre. Inoltre, qualsiasi esclusione di un prodotto su tale base può comportare la possibile elusione delle misure antidumping. In secondo luogo, il vetro "da orticoltura" venduto sul mercato non è solo vetro solare rivestito su due lati, ma può essere anche vetro rivestito su un lato o vetro non rivestito. Inoltre, come illustrato sotto nel considerando 68, il vetro rivestito su due lati è utilizzato anche per i moduli FV e per i collettori termici. Tale caratteristica fisica non può pertanto servire a distinguere il vetro solare utilizzato per l'orticoltura da quello destinato a qualsiasi altro uso. Da ultimo, non si può escludere che il vetro solare destinato alla costruzione di serre sia impiegato per fabbricare moduli fotovoltaici e/o collettori termici.

(28) Dopo la divulgazione delle conclusioni un importatore ha affermato che la mancata esclusione dall'ambito dell'inchiesta del vetro solare che può anche essere utilizzato per l'arredamento comporta oneri amministrativi e ritardi per le società; questo sarebbe dovuto al fatto che le società sono tenute a inviare relazioni di prova alle autorità doganali dell'Unione ogni volta che tali autorità chiedono se i beni importati sono soggetti alle misure.

(29) La Commissione è dell'avviso che tali tipi di vetro non dovrebbero essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta in quanto il vetro solare può potenzialmente essere utilizzato per orticoltura e per arredamento. Per garantire una protezione adeguata dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, è opportuno evitare ogni scappatoia che potrebbe permettere l'elusione. Gli effetti positivi di una protezione adeguata superano gli effetti negativi dell'onere amministrativo supplementare presumibilmente subito dall'importatore in questione.

(30) Un altro produttore esportatore ha affermato che il vetro flottato dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto dato che il vetro da lui prodotto è utilizzato nel mercato dell'edilizia e in quello delle serre. Egli ha inoltre sostenuto che il vetro flottato non è utilizzato per la fabbricazione di moduli fotovoltaici. Tuttavia, in base alle argomentazioni presentate dalla Commissione nel considerando 33 del regolamento provvisorio, la Commissione ribadisce che il vetro flottato possiede chiaramente tutte le caratteristiche tecniche del vetro solare, quali indicate nel considerando 26 del regolamento provvisorio. Il vetro flottato è inoltre prodotto sia dall'industria dell'Unione che dai produttori esportatori, come confermato dalle informazioni disponibili al pubblico su Internet5 Questa asserzione è quindi respinta.

 

3. Conclusioni

(31) In mancanza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 26 a 33 del regolamento provvisorio.

 

C. Dumping

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ("Tem")

(32) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione, nel respingere la sua richiesta di Tem, aveva commesso un errore. Questa stessa argomentazione relativa all'accertamento ai fini del Tem era già stata presentata nella fase provvisoria e respinta dalla Commissione nei considerando 43 e 47 del regolamento provvisorio.

(33) Il produttore esportatore ha affermato che i vantaggi ricavati da regimi fiscali preferenziali e da sovvenzioni non rappresentano una quota significativa del suo fatturato. A tale proposito, va ricordato che questo argomento, insieme ad altri, era già stato trattato nella lettera inviata dalla Commissione all'esportatore, datata 13 settembre 2013, nella quale la Commissione aveva informato la parte in merito all'accertamento ai fini del Tem. In particolare è stato sottolineato che il vantaggio assoluto ottenuto durante il PI è per sua stessa natura irrilevante per valutare se la distorsione sia "significativa". Pertanto, quest'argomentazione è stata respinta.

(34) Considerato quanto detto in precedenza, è confermata la conclusione secondo cui tutte le richieste di Tem dovrebbero essere respinte, come stabilito nei considerando da 34 a 47 del regolamento provvisorio.

 

2. Valore normale

2.1. Selezione del paese di riferimento

(35) Nel regolamento provvisorio la Turchia è stata scelta come paese di riferimento appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Un produttore esportatore ha affermato che la Turchia non è un paese di riferimento adeguato per stabilire il valore normale dato che in Turchia è presente un solo produttore di vetro solare e sul mercato turco non esistono praticamente importazioni di vetro solare. Tale produttore esportatore ha inoltre affermato che il margine di profitto sul mercato interno turco del vetro solare era particolarmente elevato, il che aveva gonfiato artificiosamente il livello del valore normale. Lo stesso produttore esportatore ha anche ricordato che per la produzione di vetro solare in Turchia non sono utilizzate tecniche di rivestimento né processi produttivi "float". Di conseguenza, elementi fondamentali per la determinazione del valore normale non potevano essere ottenuti dal mercato interno turco del prodotto simile. Il produttore esportatore ha quindi affermato che come base per la determinazione del valore normale si sarebbero dovuti utilizzare i prezzi dell'Unione.

(36) In primo luogo, la Commissione ricorda che in Turchia non esistono ostacoli commerciali di rilievo riguardanti il prodotto simile. Non si può pertanto concludere che il mercato turco del vetro solare sia precluso al commercio internazionale. Si tratta, al contrario, di un mercato aperto in cui il prezzo del prodotto simile è determinato liberamente dall'interazione fra la domanda e

(37) In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserzione relativa ai profitti particolarmente elevati sul mercato interno turco, la Commissione precisa di non aver rilevato un margine di profitto eccessivo sul mercato del prodotto simile in Turchia durante il PI rispetto a quelli realizzati dai produttori dell'Unione nel corso del periodo in esame.

(38) In terzo luogo, l'assenza di determinati tipi di prodotto in un paese terzo non lo rende inadatto come paese di riferimento. L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce al contrario che, quando nel mercato interno non vi sono vendite di determinati tipi di prodotto, la Commissione costruisce il valore normale in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. I costi associati al rivestimento e al processo produttivo "float" sono stati calcolati in base a dati verificati forniti dall'industria dell'Unione.

(39) In considerazione di quanto precede, l'affermazione secondo cui la Turchia non è un paese di riferimento adeguato è respinta.

(40) La Commissione non può inoltre accettare la tesi che il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati nell'Unione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base la Commissione può ricorrere ai prezzi dell'Unione per la determinazione del valore normale solo qualora non sia possibile determinare tale valore sulla base dei dati relativi a un paese di riferimento appropriato. Poiché è risultato esistere un paese di riferimento appropriato, con un grado sufficiente di collaborazione da parte di un produttore, la Commissione ha dovuto determinare il valore normale in base ai dati relativi a questo paese di riferimento e non ha potuto utilizzare i prezzi dell'Unione6 .

(41) La Commissione conferma la scelta della Turchia come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

2.2. Valore normale

(42) Un produttore esportatore ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel determinare il valore normale unicamente sulla base delle vendite remunerative nel paese di riferimento con l'aggiunta di un ipotetico margine di profitto alle vendite non remunerative.

(43) La Commissione conferma che per la determinazione del valore normale, come spiegato nei considerando 61 e 62 del regolamento provvisorio e come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, ha verificato che almeno l'80 % delle vendite di tutti i tipi di prodotto simile sul mercato interno della Turchia fosse remunerativo. Di conseguenza, tutte le vendite sul mercato interno turco, remunerative o meno, sono state prese in considerazione per determinare il valore normale. L'affermazione risulta pertanto infondata ed è stata quindi respinta.

(44) In assenza di altre osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 58 a 64 del regolamento provvisorio.

 

2.3. Prezzo all'esportazione

(45) In assenza di osservazioni sui prezzi all'esportazione, si conferma il considerando 65 del regolamento provvisorio.

 

2.4. Confronto

(46) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi di quelle definitive un produttore esportatore ha obiettato che la Commissione ha erroneamente adeguato il suo prezzo all'esportazione in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. A suo avviso il produttore e l'operatore commerciale collegato costituiscono un'entità economica unica e tale adeguamento è quindi da escludere. Il livello dell'adeguamento sarebbe comunque troppo elevato in quanto la Commissione si è basata sul rialzo effettivo, il quale non è stato determinato nelle condizioni prevalenti di mercato (arm's length) ma è il risultato di un accordo sui prezzi di trasferimento. La Commissione avrebbe dovuto invece applicare l'adeguamento, se necessario, basandosi su una stima del margine di rialzo tra un produttore e un importatore indipendente nelle condizioni prevalenti di mercato.

(47) Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore disponeva di un servizio addetto alle esportazioni pienamente operativo che negoziava le condizioni di vendita con i clienti dell'Unione, passava gli ordini di produzione, organizzava ed effettuava le operazioni di spedizione del prodotto finale ai clienti dell'Unione, anche per quanto riguarda tutti i relativi documenti, gestiva le procedure di sdoganamento all'esportazione e redigeva i documenti di vendita. Tra il produttore esportatore e l'operatore commerciale collegato non vi era, in effetti, alcuna duplicazione dei compiti connessi all'esportazione. Il produttore esportatore emetteva tuttavia fatture di vendita all'operatore, il quale emetteva a sua volta una fattura di vendita al cliente dell'Unione al prezzo contrattuale. L'operatore commerciale collegato riscuoteva il pagamento, deduceva un margine di rialzo e versava il rimanente importo al produttore esportatore.

(48) La Commissione ritiene quindi che, anche qualora le due società siano considerate un'unica entità economica, l'operatore commerciale collegato non possa essere considerato un servizio vendite interno e che l'adeguamento in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), sia pienamente giustificato. Inoltre, poiché l'adeguamento effettuato riflette il rialzo effettivamente applicato tra le società collegate, non vi è motivo di sostituirlo con un altro importo teorico. Tale argomentazione è quindi respinta.

(49) Un produttore esportatore ha sostenuto che, essendo la sua capacità produttiva assai più elevata di quella dell'industria dell'Unione, egli disponeva di un vantaggio in termini di costi inferiori nel processo di produzione del prodotto in esame. La Commissione doveva pertanto tenere conto di questo presunto vantaggio in termini di costi di produzione più bassi e applicare l'adeguamento necessario.

(50) La Commissione non può accogliere tale argomentazione. In primo luogo, il produttore esportatore non indica la disposizione legislativa pertinente in base alla quale sarebbe possibile effettuare tale adeguamento. In secondo luogo, non è dimostrato che costi inferiori dovuti a capacità produttive più elevate incidano sui prezzi o sulla loro comparabilità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Del resto, anche se si potesse dimostrare una differenza di costi, non sarebbe chiaro come questa possa riflettersi sul prezzo finale e se non sia compensata da una differenza in altri costi.

(51) Inoltre, il presunto vantaggio dichiarato dal produttore esportatore riguarda i costi di produzione che, secondo quanto asserito, sarebbero inferiori ai costi sostenuti dall'industria dell'Unione. A tale riguardo si ricorda che al produttore esportatore non è stato concesso il Tem e che i suoi costi non sono stati pertanto verificati. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi e/o dei costi effettivi del produttore del paese di riferimento in quanto i prezzi e i costi nei paesi non retti da un'economia di mercato non sono il risultato delle forze di mercato e, in quanto tali, non costituiscono un'approssimazione attendibile dei prezzi o dei costi di mercato.

(52) Un produttore esportatore della Rpc ha affermato che la Commissione dovrebbe adeguare il prezzo all'esportazione franco fabbrica di uno dei suoi concorrenti deducendo da questo prezzo gli importi che tale concorrente, secondo quanto asserito, avrebbe versato a terzi come diritti per servizi e diritti di licenza.

(53) La Commissione respinge tale affermazione. In primo luogo, il produttore esportatore non indica la disposizione pertinente del regolamento di base a norma della quale sarebbe possibile effettuare tale adeguamento. In secondo luogo, anche qualora si potesse interpretare tale affermazione in modo da farla rientrare nell'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, che prevede adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico e per i costi accessori, tale disposizione non si riferisce a diritti per servizi o a costi connessi a un accordo di licenza. Si tratta di costi aziendali normalmente sostenuti da un produttore che utilizza una licenza di tecnologia acquisita da terzi, indipendentemente dal fatto che i suoi prodotti siano esportati o venduti sul mercato interno. Tali costi dovrebbero pertanto riflettersi nel prezzo finale sia delle esportazioni che delle vendite sul mercato interno. Questi costi non possono pertanto incidere sulla comparabilità tra il prezzo all'esportazione e il valore normale. Un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, non è pertanto giustificato e l'argomentazione è quindi respinta.

(54) Come indicato nei considerando 67 e 68 del regolamento provvisorio, ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie a opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(55) Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le singole società per spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, dazi all'esportazione e commissioni ogniqualvolta fosse dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha tuttavia notato un'omissione materiale in relazione all'adeguamento dell'Iva. Tale errore è stato di conseguenza rettificato per i calcoli del dumping quali figurano nella relativa tabella di cui al considerando 169.

(56) Due produttori esportatori hanno sostenuto che il confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale non è stato effettuato correttamente per un tipo di prodotto. Tale asserzione è trattata sotto nei considerando 67 e 68.

 

2.5. Margini di dumping

(57) In assenza di osservazioni, si conferma la metodologia utilizzata per calcolare i margini di dumping, quale descritta nei considerando da 69 a 73 del regolamento provvisorio.

(58) Un produttore esportatore ha affermato di avere erroneamente inserito nel questionario antidumping valori di costo, assicurazione e nolo (valori Cif) inesatti per una serie di vendite all'esportazione del prodotto in esame verso l'Ue. I valori Cif dichiarati erano troppo bassi, il che aveva gonfiato il margine di dumping della società come pure il suo margine di pregiudizio.

(59) La Commissione ha esaminato approfonditamente tale richiesta. Dopo avere ricontrollato e verificato in loco i prezzi Cif delle rispettive operazioni con l'importatore Ue, la Commissione ha potuto accertare la validità di questa argomentazione, che è stata quindi accettata.

(60) Tenuto conto degli adeguamenti operati sul valore normale e sul prezzo all'esportazione e in assenza di ulteriori osservazioni, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo Cif frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sono i seguenti:

 

Società Margine di dumping
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd 83,1 %
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd 78,4 %
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd 90,1 %
Henan Yuhua New Material Co., Ltd 41,6 %
Altre società che hanno collaborato 84,7 %
Tutte le altre società 90,1 %

 

D. Pregiudizio

1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(61) Non sono pervenute osservazioni in merito alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione. La Commissione conferma pertanto i considerando da 75 a 79 del regolamento provvisorio.

 

2. Consumo nell'Unione

(62) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie i dati forniti dal denunciante relativamente al volume delle vendite dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono stati aggiornati con i dati forniti da tali produttori. La tabella 1 è stata rettificata di conseguenza (cfr. sotto). Questa rettifica non modifica né invalida la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni relative al consumo nell'Unione, la tendenza del consumo nell'Unione indicata nei considerando da 80 a 82 del regolamento provvisorio è confermata.

 

Tabella 1

Consumo nell'Unione (1 000 m2)

2009 2010 2011 PI
Consumo totale Unione 16 596 28 239 33 993 27 412
Indice 100 170 205 165
Fonte: Glass for Europe, il denunciante e risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

 

3. Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato

(63) A causa della rettifica apportata alle vendite dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 62), anche la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato ha dovuto essere rettificata (cfr. tabella 2). Questa rettifica non modifica la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio.

(64) La Commissione conferma pertanto i considerando da 83 a 87 del regolamento provvisorio.

 

Tabella 2

Volume delle importazioni (1 000 m2) e quota di mercato

2009 2010 2011 PI
Quota di mercato 7,2 % 7,3 % 18,1 % 30,5 %
Indice 100 100 250 421
Fonte: Glass for Europe, il denunciante e risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

 

4. Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(65) I considerando 88 e 89 del regolamento provvisorio illustrano la modalità con cui è stata determinata la sottoquotazione dei prezzi durante il PI. La media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato. Le importazioni considerate sono quelle relative al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabilite su base Cif, con adeguamenti al rialzo per tenere conto dei costi per sdoganamento, dazi, movimentazione e carico. Tali adeguamenti comportano un aumento del prezzo tra il 7 % e il 15 % a seconda del numero di controllo del prodotto.

(66) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base al numero del tipo di prodotti per operazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati i debiti adeguamenti di cui al considerando precedente e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto, espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il PI, ha rivelato una media ponderata del margine di sottoquotazione compresa fra il 10,6 % e il 26,7 % dei prezzi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione per le importazioni oggetto di dumping.

(67) Due produttori esportatori hanno affermato che il confronto dei prezzi non è stato effettuato correttamente per un tipo di prodotto. Essi hanno in particolare sostenuto che il confronto avrebbe dovuto essere effettuato separatamente per il vetro solare rivestito su due lati rispetto al vetro solare rivestito su un lato. Secondo quanto asserito, il costo e il prezzo del vetro solare rivestito su due lati sono assai più elevati del costo e del prezzo del vetro solare rivestito su un lato. Il vetro solare rivestito su due lati presenterebbe inoltre un coefficiente di trasmittanza solare normalmente molto più elevato di quello del vetro solare rivestito su un lato. Un esportatore ha infine dichiarato che il vetro solare rivestito su due lati non è mai utilizzato nei moduli FV a causa del prezzo molto più elevato di quello del vetro solare rivestito su un lato, ma che il coefficiente di trasmittanza solare del primo è identico a quello del secondo quando è utilizzato nella produzione di moduli FV. Nelle applicazioni termiche dell'energia solare la trasmittanza più elevata del vetro solare rivestito su due lati sarebbe invece importante poiché migliorerebbe notevolmente l'efficienza.

(68) La Commissione respinge le argomentazioni dei produttori esportatori per le seguenti ragioni. In primo luogo, a parte affermazioni di natura generale, non sono stati forniti elementi di prova che dimostrino l'esistenza di una differenza sistematica tra i costi di produzione del vetro solare rivestito su un lato e quelli del vetro solare rivestito su due lati. L'industria dell'Unione ha sostenuto il contrario, affermando che i costi di produzione variano in funzione della tecnica di rivestimento utilizzata e che il vetro rivestito su due lati non è necessariamente più caro di quello rivestito su un lato e viceversa. In secondo luogo, è vero che il vetro rivestito su due lati può raggiungere un livello di trasmittanza solare più elevato del vetro rivestito su un lato (il primo può raggiungere una trasmittanza solare massima del 98 %, mentre il secondo può arrivare al 95 %) e che tale caratteristica tecnica è utile solo ai fini delle applicazioni termiche dell'energia solare, mentre risulta irrilevante per i moduli FV. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal produttore esportatore, il vetro solare rivestito su due lati è venduto anche ai produttori di moduli FV e costituisce addirittura il mercato principale. Durante il PI le vendite dell'industria dell'Unione di vetro rivestito su due lati destinato a collettori termici sono state infatti trascurabili (meno dell'1 % delle vendite complessive di questo tipo di vetro, tutte le altre vendite erano destinate a moduli FV).

(69) Per quanto riguarda i costi successivi all'importazione, sono pervenute due osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie. Nella prima il denunciante ha sostenuto che gli adeguamenti dei costi per tenere conto dei dazi e dei costi per sdoganamento, movimentazione e carico dovrebbero essere effettuati a un tasso molto più ridotto, ossia un importo di 0,26 Eur/m 2 per i costi di sdoganamento, movimentazione e carico, maggiorato di un dazio del 3 %, anziché 0,40 Eur/m 2 , maggiorato di un dazio del 3 %, come era avvenuto.

(70) La seconda osservazione è stata formulata da un produttore esportatore il quale ha affermato che non erano stati comunicati particolari riguardo alla ripartizione dei costi, oltre all'importo generale di 0,40 Eur/m 2 per costi di movimentazione, diritti di sdoganamento e magazzinaggio temporaneo dei prodotti importati presso il punto di importazione. Egli ha altresì sostenuto che non erano stati illustrati i criteri applicati per determinare se l'adeguamento fosse ritenuto ragionevole o meno.

(71) Gli adeguamenti applicati dalla Commissione si basano sui dati verificati trasmessi dagli importatori di vetro solare prodotto nella RPC e riflettono la media ponderata dei costi effettivi sostenuti per l'importazione del prodotto in esame durante il PI. Il denunciante ha invece fornito una dichiarazione relativa alle normali tariffe standard applicate da uno spedizioniere indipendente alle importazioni dalla Cina in container marittimi standard. Tale dichiarazione non costituisce una prova valida delle tariffe effettivamente applicate dagli spedizionieri alle importazioni del prodotto in esame durante il PI. L'affermazione del denunciante è quindi respinta.

(72) Per quanto riguarda l'affermazione del produttore esportatore, non è stato possibile fornire una ripartizione più dettagliata dell'importo di 0,40 Eur/m 2 in quanto si tratta di una media ponderata calcolata sulla base di numerose fatture reali emesse durante il PI per le importazioni di vetro solare cinese in vari porti dell'Ue. I costi successivi all'importazione effettivamente sostenuti variano pertanto in funzione del porto di entrata nel territorio dell'Ue, del tipo di prodotto, dell'eventuale magazzinaggio temporaneo presso il punto di importazione ecc.

(73) L'adeguamento dei costi successivi all'importazione applicato dalla Commissione nel regolamento provvisorio è inoltre considerato ragionevole in quanto si basa su fatture reali verificate relative alle importazioni di vetro solare cinese effettuate da importatori indipendenti.

(74) In assenza di altre osservazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare l'undercutting, è confermato il metodo di confronto dei prezzi descritto ai considerando 89 e 90 del regolamento provvisorio.

 

5. Indicatori macroeconomici

(75) Come indicato nel considerando 92 del regolamento provvisorio, ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sono stati analizzati sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione riguardanti tutti i produttori dell'Unione che si sono manifestati nel corso dell'inchiesta.

(76) Un produttore esportatore ha affermato che la Commissione non ha realizzato l'analisi del pregiudizio conformemente all'articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base in quanto ha condotto tale analisi in base a due insiemi di dati distinti e, secondo quanto asserito, incoerenti tra di loro, vale a dire gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Egli ha inoltre asserito che la presunta incoerenza dell'analisi basata su questi due insiemi di dati fa sorgere seri dubbi sull'adeguatezza, l'equità e l'obiettività del quadro generale relativo al pregiudizio.

(77) La stessa società ha ribadito la sua argomentazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, citando anche alcune inchieste precedenti in cui le istituzioni dell'Unione avrebbero definito in modo incoerente insiemi diversi di dati classificandoli tra quelli di tipo macroeconomico o tra quelli di tipo microeconomico.

(78) La Commissione non può accogliere tale argomentazione. Si tratta di una metodologia applicabile nei casi di campionamento al fine di analizzare la situazione dell'industria dell'Unione e di prendere in considerazione non solo le tendenze presentate dal campione, ma anche quelle dell'industria dell'Unione nel suo insieme. Nell'analisi sono stati considerati tutti i fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Anche la conclusione sull'esistenza del pregiudizio è stata stabilita sulla base di tutti questi fattori. Ne consegue che l'analisi del pregiudizio è stata effettuata conformemente all'articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base.

(79) In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma i considerando da 90 a 94 del regolamento provvisorio.

(80) Per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici analizzati dalla Commissione nei considerando da 95 a 103 del regolamento provvisorio, a causa della rettifica delle vendite dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 62 sopra) la quota di mercato dei produttori dell'Unione è leggermente cambiata (cfr. tabella 5). Questa rettifica non modifica però la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio. La Commissione conferma pertanto i considerando da 95 a 105 del regolamento provvisorio.

 

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2009 2010 2011 PI
Volume delle vendite (1 000 m 2 ) 14 696 25 303 26 556 18 039
Indice 100 172 181 123
Quota di mercato 88,6 % 89,6 % 78,1 % 65,8 %
Indice 100 101 88 74
Fonte: Glass for Europe, il denunciante e risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

 

6. Indicatori microeconomici

(81) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è stato aggiornato. La tabella 7 è stata leggermente modificata di conseguenza (cfr. sotto). Questa rettifica non modifica né invalida la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio. In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma quindi i considerando da 106 a 123 del regolamento provvisorio.

 

Tabella 7

Prezzi di vendita medi nell'Unione

2009 2010 2011 PI
Costo unitario di produzione (Eur/m 2 ) 13,13 8,38 8,44 9,34
Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

 

7. Conclusioni relative al pregiudizio

(82) In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma le conclusioni di cui ai considerando da 124 a 129 del regolamento provvisorio, cioè che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

 

E. Nesso di casualità

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(83) Nei considerando 131, 132 e 133 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che esiste un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Questa conclusione è stata contestata da varie parti interessate secondo cui non esiste una correlazione temporale ragionevole e coerente tra il pregiudizio subito e l'aumento delle importazioni dal paese interessato. Ciò si deve al fatto che tra il 2009 e il 2011 le importazioni cinesi sono notevolmente aumentate. Inoltre il prezzo medio delle importazioni cinesi nel 2011 era 4,96 Eur/m2, non lontano da quello del 2012 (4,38 Eur/m2).

(84) Le stesse parti hanno obiettato che la conclusione secondo cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione doveva essere attribuito alle importazioni cinesi del 2012 contrasta con la loro constatazione secondo cui le importazioni cinesi non avrebbero avuto alcun impatto negativo l'anno precedente, soprattutto per quanto riguarda il margine di profitto dell'industria dell'Unione, sebbene il prezzo medio all'importazione fosse molto simile.

(85) Tra l'inizio del periodo in esame e la fine del PI le importazioni sono aumentate del 596 %, con un incremento del 321 % della loro quota di mercato. I prezzi all'importazione sono diminuiti del 27,2 % nel periodo in esame.

(86) È vero che il margine di profitto dell'industria dell'Unione nel 2011 è stato solo leggermente inferiore a quello del 2010, nonostante il forte aumento delle importazioni dalla RPC già nel 2011. Tuttavia nel corso del 2011 il consumo di vetro solare nell'Unione è aumentato considerevolmente (del 20,4 % tra il 2010 e il 2011), mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate del 150 % nello stesso periodo. Nel periodo dell'inchiesta, laddove il consumo si è ridotto di poco più del 19 %, il volume delle importazioni cinesi ha registrato un ulteriore incremento (oltre il 35 %) rispetto al 2011. Ciò dimostra in modo evidente la correlazione temporale tra il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI e il forte aumento delle importazioni cinesi oggetto di dumping. È inoltre logicamente necessario che trascorra un certo tempo prima che i produttori dell'Unione risentano di alcuni degli effetti negativi dell'aumento delle importazioni in dumping (ad esempio, perdita di clienti, perdite operative, riduzione dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa ecc.). L'argomentazione è quindi respinta.

(87) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive le stesse parti hanno asserito che la correlazione temporale tra il notevole pregiudizio subito e le importazioni cinesi in dumping non può essere valutata sulla base dell'intero periodo in esame (dal 2009 alla fine del PI) senza tenere conto delle altre tendenze osservate nel medesimo periodo.

(88) La Commissione ha analizzato anche le altre tendenze che si sono manifestate nel periodo in esame. Il fatto che nel 2011 l'industria dell'Unione fosse ancora redditizia, benché le importazioni cinesi fossero già notevolmente aumentate in tale anno, non modifica la conclusione in merito all'esistenza nel PI di una correlazione temporale tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping.

(89) Nel periodo dell'inchiesta, quando il consumo si è ridotto di poco più del 19 %, i produttori esportatori cinesi:

— hanno aumentato la propria quota di mercato di 12,4 punti percentuali rispetto al 2011, mentre la quota dell'industria dell'Unione è scesa di 12,3 punti percentuali;

— hanno aumentato il volume delle importazioni cinesi di oltre il 35 % a fronte di un calo del 32 % delle vendite dell'industria dell'Unione;

— hanno ulteriormente ridotto di più del 10 % i propri prezzi all'esportazione, già molto bassi, risultati così inferiori a quelli dell'industria dell'Unione di una percentuale fino al 26,7 %, contribuendo così alle perdite subite dall'industria dell'Unione durante il PI.

(90) In base all'analisi di cui sopra, la Commissione conclude che la presenza di importazioni oggetto di dumping e il forte aumento della loro quota di mercato a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione hanno causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(91) In assenza di altre osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione conferma i considerando 131, 132 e 133 del regolamento provvisorio.

 

2. Effetti di altri fattori

2.1. Importazioni da paesi terzi

(92) A causa della rettifica apportata ai dati relativi alle vendite dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 62), la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è leggermente cambiata (cfr. la tabella 11 rettificata). Questa rettifica non modifica però la tendenza o le conclusioni derivanti dai dati che figurano nel regolamento provvisorio.

(93) In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma i considerando da 134 a 137 del regolamento provvisorio.

 

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi (1 000 m2)

Paesi terzi 2009 2010 2011 PI
Quota di mercato 4,2 % 3,1 % 3,8 % 3,7 %
Indice 100 74 90 88
Fonte: Glass for Europe, il denunciante e risposte al questionario dei produttori dell'Unione

 

2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(94) Una parte ha contestato le conclusioni della Commissione di cui al considerando 139 del regolamento provvisorio secondo cui il calo delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il PI era molto probabilmente dovuto ai prezzi molto bassi delle esportazioni cinesi nei principali mercati di destinazione delle esportazioni dell'industria dell'Unione (vale a dire Stati Uniti e Canada). La parte in questione ha sostenuto che tale conclusione non è giustificata: le esportazioni cinesi erano infatti presenti anche nel 2011 e non vi è quindi alcuna ragione perché il loro impatto dovesse manifestarsi solo nel 2012. A suo avviso il vero motivo delle scarse vendite all'esportazione è rappresentato dal fatto che l'industria dell'Unione non era competitiva e che, quando i prezzi sul mercato mondiale sono diminuiti, non è stata in grado di mantenere la propria competitività. La parte in questione ha affermato, di conseguenza, che il calo delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione durante il PI aveva ulteriormente contribuito al pregiudizio subito.

(95) Le vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione costituivano nel 2009 (fase di avviamento) il 20 % del volume totale delle loro vendite, nel 2010 l'11 % e nel 2011, anno in cui è stato raggiunto il picco, solo il 14 %. Nel 2012 si è verificato un ulteriore calo fino al 5 %.

(96) La Commissione respinge tali asserzioni per i motivi di seguito indicati. Il mercato dell'Unione, essendo uno dei maggiori al mondo, è sempre stato e continua ad essere il mercato principale per l'industria dell'Unione, e non i mercati dei paesi terzi. Inoltre, il fatto che il vetro solare sia relativamente pesante e fragile comporta costi aggiuntivi in caso di trasporto su lunghe distanze (a causa delle rotture e della corrosione). Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione grazie alle risposte fornite al questionario dai produttori esportatori inseriti nel campione, i prezzi delle esportazioni cinesi verso le principali destinazioni delle esportazioni dell'industria dell'Unione erano effettivamente molto bassi e sono ulteriormente diminuiti durante il PI rispetto al 2011. Ciò dimostra che il peggioramento dei risultati delle esportazioni dell'industria dell'Unione è dovuto principalmente alle esportazioni cinesi a prezzi sempre più bassi, anche sui mercati dei paesi terzi, come confermato durante l'inchiesta.

(97) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive la stessa parte ha obiettato che l'inchiesta riguardava il mercato dell'Unione e non ha valutato alcun presunto caso di pratiche tariffarie sleali sui mercati dei paesi terzi.

(98) Secondo quanto asserito, le conclusioni delle istituzioni dell'Ue, anche supponendo che fossero corrette, avrebbero inoltre attribuito il pregiudizio causato da altri fattori alle importazioni in dumping nell'Unione. Le esportazioni dalla Cina verso paesi terzi, assertivamente a basso prezzo o sovvenzionate, erano distinte dalle importazioni in dumping nell'Ue e, in quanto tali, dovevano essere considerate come un altro fattore, gli effetti pregiudizievoli del quale non potevano essere attribuiti alle importazioni in dumping.

(99) La Commissione respinge tale argomentazione. La sua inchiesta non ha esaminato se i prezzi delle importazioni dalla RPC nei paesi terzi fossero o meno oggetto di dumping e/o di sovvenzioni, ma ha semplicemente stabilito, sulla base dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione, che tali prezzi sono costantemente diminuiti negli ultimi anni.

(100) Nella stessa ottica la Commissione ha analizzato il calo dei prezzi delle importazioni dalla RPC nei paesi terzi come un fattore distinto, senza attribuirlo alle importazioni in dumping nell'Unione. Questo fatto è stato utilizzato solo come possibile spiegazione della riduzione delle esportazioni dell'industria dell'Unione verso le sue principali destinazioni nei paesi terzi, tenendo presente che tali mercati non erano e non sono mai stati i mercati principali dell'industria dell'Unione. Anche negli anni di picco, ossia nel 2010 e nel 2011, le vendite dell'industria dell'Unione sono state effettuate per più dell'85 % sul mercato dell'Unione.

(101) È quindi confermata la conclusione esposta nel considerando 140 del regolamento provvisorio secondo cui il peggioramento dei risultati delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione non spezza il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

 

2.3. Andamento del consumo, della capacità e dell'utilizzo degli impianti

(102) Una parte ha affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto al calo del consumo nell'Unione. Secondo quanto asserito, questo sarebbe l'unico fattore che è diminuito per la prima volta nel 2012 e al quale il pregiudizio potrebbe essere ragionevolmente collegato, mentre le importazioni cinesi erano già cominciate nel 2011 a prezzi paragonabili a quelli del 2012. La stessa parte ha ribadito la sua argomentazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(103) Nel 2012 il consumo è effettivamente calato rispetto agli anni precedenti. L'analisi della Commissione, tuttavia, decorre dall'inizio del periodo in esame, nel 2009, fino alla fine del PI e nel corso di tale periodo il consumo nell'Unione è aumentato complessivamente del 65 %. Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita costantemente e significativamente (del 25,7 % in totale), mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 321 %. L'aumento delle importazioni cinesi nel periodo in esame è stato del 596 %.

(104) Inoltre durante il PI il consumo nell'Unione si è mantenuto ad un livello paragonabile a quello del 2010, mentre, come indicato nella tabella 10 del regolamento provvisorio, il 2010 è stato l'anno in cui l'industria dell'Unione ha ottenuto un profitto ragionevole. Il calo del consumo nell'Unione nel periodo dell'inchiesta non può quindi aver determinato, di per sé, le perdite subite dall'industria dell'Unione nel medesimo periodo. Inoltre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata del 26,6 % tra il 2010 e il 2012, mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 318 % durante il medesimo periodo. Infine, se il calo del consumo durante il periodo dell'inchiesta fosse la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, tale calo avrebbe dovuto ripercuotersi anche sulle importazioni cinesi, come invece chiaramente non è stato. Durante il PI le importazioni cinesi sono al contrario aumentate considerevolmente in termini sia di volume che di quota di mercato.

(105) Di conseguenza, la Commissione respinge questa argomentazione e conferma le conclusioni di cui ai considerando 141 e 142 del regolamento provvisorio.

(106) Per quanto riguarda la capacità produttiva dell'industria dell'Unione che figura nella tabella 4 del regolamento provvisorio, la Commissione è del parere che il suo aumento abbia seguito chiaramente la tendenza all'aumento del consumo nell'Unione fino al 2011.

(107) La Commissione ha inoltre stabilito che il motivo principale dell'aumento del 12,5 % della capacità produttiva tra il 2011 e la fine del PI è stato l'ingresso di una società sul mercato del vetro solare, mentre nello stesso periodo la capacità produttiva di tutte le altre società presenti sul mercato è leggermente diminuita.

(108) Di conseguenza la Commissione ritiene che, nel complesso, l'andamento della capacità dell'industria dell'Unione abbia seguito quello del consumo nell'Unione. La Commissione è quindi del parere che l'alta capacità produttiva dell'industria dell'Unione, che era già elevata all'inizio del periodo in esame e si è mantenuta tale nel periodo dell'inchiesta, non infici il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(109) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti hanno affermato che la Commissione non ha tenuto conto della presunta sovraccapacità come causa importante del pregiudizio. Secondo quanto asserito, l'aumento della capacità nel periodo in esame non sarebbe giustificato dall'aumento del consumo dato che l'industria dell'Unione presentava costantemente un forte scarto tra capacità produttiva e consumo, il che, secondo tali parti, non sarebbe economicamente valido. Una parte ha altresì sostenuto che la presenza sul mercato di un nuovo soggetto tra il 2011 e la fine del PI, aumentando la concorrenza sul mercato interno, ha contribuito al pregiudizio subito.

(110) È stato inoltre sostenuto che il calo del consumo nell'Unione e l'aumento della capacità produttiva, associati a una diminuzione delle vendite all'esportazione, si sono tradotti in un tasso contenuto di utilizzo degli impianti. Questo fattore avrebbe comportato costi fissi elevati, il che avrebbe avuto gravi ripercussioni sull'industria del vetro solare dell'Unione.

(111) La Commissione osserva che il livello di capacità dell'industria dell'Unione nel suo insieme è stato costantemente superiore al consumo totale nell'Unione durante l'intero periodo in esame. Ciò non ha tuttavia impedito alle società dell'Unione inserite nel campione di realizzare profitti nei due anni precedenti il PI, mentre è solo durante il PI che essi hanno subito perdite significative (-14,5 %).

(112) La capacità dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è inoltre aumentata solo del 4 % tra il 2010 e il 2011 e del 2,6 % tra il 2011 e il PI, il che corrisponde a un modesto aumento complessivo del 6,7 % tra il 2010 e il PI.

(113) Di conseguenza, lo scarto tra consumo e capacità era presente durante l'intero periodo in esame e, sebbene leggermente più marcato nel periodo dell'inchiesta, non può spiegare le pesanti perdite subite dalle società inserite nel campione durante il PI. La Commissione respinge pertanto l'asserzione che il livello di capacità dell'industria dell'Unione non sarebbe economicamente valido.

(114) Per quanto riguarda l'argomento che l'ingresso di un nuovo soggetto sul mercato nel 2012 avrebbe contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, la Commissione osserva che questa nuova società, pur avendo installato una capacità elevata, ha registrato livelli di produzione e vendita assai limitati (dell'ordine del 2 % delle vendite totali dell'Ue) durante il PI. Di conseguenza, l'ingresso di tale società ha avuto un impatto pressoché nullo sui risultati dell'industria dell'Unione nel suo insieme, se si eccettua che ha fatto aumentare notevolmente i dati relativi alla capacità e al tasso di utilizzo degli impianti. Infatti, se non si considerano i dati relativi a tale società, la capacità di tutti gli altri produttori dell'Unione è di fatto diminuita tra il 2011 e il 2012.

(115) L'inchiesta non ha peraltro confermato che i costi fissi incidano pesantemente sull'industria del vetro solare. I costi fissi medi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione erano compresi tra il 25 % e il 35 % dei costi totali di produzione durante il PI. Negli anni precedenti (2010 e 2011) la percentuale dei costi fissi era leggermente inferiore, ma rientrava comunque nella stessa fascia. Questo indica in modo chiaro che la capacità elevata nel periodo dell'inchiesta ha evidentemente avuto un impatto sui costi di produzione, ma che tale impatto non è stato significativo e non spiega le forti perdite subite nel PI in particolare rispetto ai profitti degli anni precedenti. Inoltre nel periodo dell'inchiesta il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, pur registrando un calo rispetto agli anni precedenti, si è comunque mantenuto al livello del 65 %.

(116) Da ultimo, nella sua analisi la Commissione ha tenuto conto anche del fatto che la capacità installata può essere adattata alla produzione di altri tipi di vetro, che esulano dall'ambito della presente inchiesta. Anche a causa di questo elemento la Commissione non concorda quindi con l'affermazione della parte interessata secondo cui la capacità elevata installata non sarebbe economicamente valida.

(117) Alla luce di quanto esposto sopra la Commissione respinge le argomentazioni avanzate dalla parte in questione e ribadisce che gli andamenti del consumo, della capacità e dell'utilizzo degli impianti nel corso del periodo in esame, analizzati sia separatamente che cumulativamente, non sono tali da inficiare il nesso di causalità accertato tra il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping.

 

2.4. Tendenze nel settore dei moduli solari

(118) Due parti hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato, oltre che dall'andamento del consumo del prodotto in esame, anche dalla diminuzione del consumo di moduli solari e dalle perdite subite da questa industria tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. Gli effetti delle difficoltà finanziarie dei produttori di pannelli solari sul mercato del vetro solare avrebbero cominciato a manifestarsi, secondo quanto asserito, alla fine del 2011 e nel 2012 a causa del necessario scarto temporale tra i due eventi.

(119) Gli stessi argomenti sono stati ripresi da una delle parti dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(120) Nel considerando 143 del regolamento provvisorio la Commissione constatava in effetti che le tendenze osservate nel settore dei moduli solari hanno un notevole impatto sul consumo di vetro solare in quanto l'80-85 % delle vendite di vetro solare è realizzato con i produttori di moduli solari (moduli fotovoltaici in silicio cristallino e moduli fotovoltaici a film sottile). Tuttavia, come indicato nei considerando 143 e 144 del regolamento provvisorio, il consumo di moduli solari è aumentato costantemente durante il periodo in esame, vale a dire 2009-2012, e nonostante un calo nel 2012, il livello del consumo è risultato superiore del 221 % rispetto al 2009 e del 44 % rispetto al 20107 . Si è inoltre stabilito che i tagli alle tariffe di immissione (Fit) alla fine del 2011 e all'inizio del 2012 non avevano spezzato il nesso di causalità tra le importazioni di moduli solari oggetto di dumping e il notevole pregiudizio riscontrato8 poiché la domanda di moduli solari è rimasta relativamente elevata nel periodo 2009-2012.

(121) Considerato quanto sopra, la Commissione conclude che il calo del consumo di moduli solari nel 2012 non può essere considerato di per sé un fattore tale da infrangere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni di vetro solare dalla RPC oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(122) Analogamente, poiché la domanda di moduli solari è rimasta relativamente elevata durante il periodo 2009-2012 e la domanda di vetro solare è aumentata del 65 % nello stesso periodo, l'impatto sul consumo di vetro solare del deteriorarsi della situazione finanziaria dei produttori di moduli solari alla fine del 2011 e all'inizio del 2012 non può essere considerato di per sé come un fattore tale da infrangere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni di vetro solare dalla RPC oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(123) In assenza di ulteriori osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 144 del regolamento provvisorio.

 

2.5. Conclusioni relative al nesso di causalità

(124) Considerato quanto sopra, la Commissione conferma le conclusioni dei considerando da 130 a 133 del regolamento provvisorio secondo cui le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono state oggetto di dumping durante il PI e sono state effettuate a prezzi inferiori rispetto alle vendite dell'industria dell'Unione. Esiste inoltre una chiara correlazione temporale tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Le importazioni oggetto di dumping erano in concorrenza diretta con la produzione dell'industria dell'Unione che, di conseguenza, ha perso redditività e quote di mercato durante il periodo in esame. Altre possibili cause del pregiudizio sono state analizzate sopra e nessuna di esse, analizzata sia singolarmente sia cumulativamente, è tale da infrangere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(125) Non sono stati presentati nuovi elementi di prova tali da modificare questa conclusione e in assenza di altre osservazioni sulla conclusione relativa al nesso di causalità, la Commissione conferma i considerando 145 e 146 del regolamento provvisorio.

 

F. Interesse dell'Unione

1. Interesse dell'industria dell'Unione

(126) In assenza di osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, la Commissione conferma i considerando da 148 a 151 del regolamento provvisorio.

 

2. Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

(127) In assenza di osservazioni relative all'interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti, la Commissione conferma i considerando 152, 153 e 154 del regolamento provvisorio.

 

3. Interesse dei fornitori di materie prime

(128) In assenza di osservazioni relative all'interesse dei fornitori di materie prime, la Commissione conferma il considerando 155 del regolamento provvisorio.

 

4. Interesse degli utilizzatori

(129) Un utilizzatore si è manifestato e ha dichiarato che le misure antidumping non lo riguardano dal momento che non ha utilizzato vetro solare prodotto nella RPC e non intende farlo.

(130) Un produttore esportatore ha sostenuto che l'istituzione di un dazio antidumping sul vetro solare cinese potrebbe comportare un certo beneficio per l'industria del vetro solare dell'Unione, ma danneggiare considerevolmente l'industria dei moduli FV e del solare termico dell'Unione che sarebbe costretta a pagare di più per il prodotto in esame. Questo sarebbe inoltre in contrasto con l'obiettivo di protezione dell'ambiente dell'Unione in quanto comporterebbe un aumento dei prezzi dei moduli FV e delle applicazioni termiche dell'energia solare e favorirebbe l'industria del vetro solare, che il produttore esportatore in questione ritiene ad alta intensità energetica.

(131) Come indicato nel considerando 157 del regolamento provvisorio, l'istituzione di dazi antidumping avrà solo un'incidenza assai limitata (meno dell'1 %) sui costi totali dei moduli solari. Non essendo stati presentati elementi che mettano in discussione l'esattezza di tale analisi, l'argomentazione è respinta.

(132) In assenza di altre osservazioni sull'interesse dell'Unione, la Commissione conferma i considerando da 155 a 159 del regolamento provvisorio.

 

5. Aspetti relativi alla concorrenza

(133) In assenza di osservazioni sugli aspetti relativi alla concorrenza evidenziati nei considerando da 160 a 163 del regolamento provvisorio, la Commissione conferma i considerando in questione.

 

6. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(134) Non sono pervenute osservazioni tali da modificare l'analisi dell'interesse dell'Unione esposta nel regolamento provvisorio. La Commissione conferma pertanto il considerando 164 del regolamento provvisorio.

 

G. Misure antidumping definitive

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(135) Varie parti interessate hanno contestato l'uso dell'8,3 % come profitto di riferimento dell'industria dell'Unione indicato nel considerando 167 del regolamento provvisorio, affermando che tale valore era inverosimilmente elevato. Essi hanno sostenuto che il margine di profitto dell'8,3 % realizzato nel 2010 è stato il più elevato durante il periodo in esame, poiché il 2010 è stato l'anno migliore per l'industria mondiale del fotovoltaico. A loro avviso, è impossibile per l'industria del vetro solare dell'Unione realizzare lo stesso margine di profitto nel 2012 in assenza di pratiche di dumping, visto che appunto nel 2012 l'industria mondiale dei moduli fotovoltaici, compresa quella dell'Unione, sarebbe entrata, a quanto asserito, in una fase di grave recessione.

(136) La Commissione respinge tale obiezione. La Commissione ha utilizzato come profitto di riferimento l'utile medio realizzato dai produttori dell'Unione inseriti nel campione nel 2010, quando le importazioni del prodotto in esame erano ancora di scarsa entità e non avevano ancora potuto distorcere le normali condizioni di concorrenza. Il margine di profitto utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio corrisponde quindi a un periodo in cui l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi un profitto realizzato in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni oggetto di dumping 9 .

(137) Da ultimo, per quanto riguarda l'industria del vetro solare, l'anno in cui è stato raggiunto il picco non è il 2010, come asserito dalle parti, bensì il 2011, quando sono stati raggiunti i livelli più elevati di consumo nell'Unione e i maggiori volumi di vendite dell'industria dell'Unione.

(138) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una delle parti ha ribadito la sua argomentazione, contestando il margine di profitto utilizzato come profitto di riferimento e sostenendo che la Commissione dovrebbe tener conto di tutti gli altri fattori che hanno influenzato la redditività durante il PI. Tale parte ha sostenuto che un profitto di riferimento ragionevole non potrebbe essere superiore al 5 %.

(139) La Commissione respinge tale asserzione per i motivi seguenti. Il profitto di riferimento adottato non si basa su stime ma su un profitto effettivamente ottenuto dall'industria dell'Unione prima della distorsione della concorrenza provocata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. La Commissione considera tale livello ragionevole ed ha tenuto conto del fatto che la situazione di mercato non era notevolmente diversa da quella durante il PI, tranne per l'impatto delle importazioni cinesi oggetto di dumping. L'affermazione di tale parte secondo cui il consumo nel 2010 sarebbe stato molto superiore a quello del 2012 è inesatta come dato di fatto. Come indicato nella precedente sezione E.2.3, il consumo nel 2010 era ad un livello simile a quello del 2012. Inoltre nel 2010 l'industria dell'Unione stava aumentando la propria capacità in quanto si prevedeva un forte aumento della domanda, cosa che ha avuto ripercussioni negative sul suo profitto nello stesso anno. Da ultimo, il profitto di riferimento proposto del 5 % è arbitrario poiché non si basa su alcun dato o calcolo reale ed è di conseguenza respinto.

(140) Il denunciante ha per contro sostenuto che il margine di profitto è troppo basso e che la Commissione dovrebbe innalzarlo al 15 % in quanto gli utili realizzati dal gruppo di denuncianti nel 2010 sono stati superiori al 10 %. I margini di profitto più bassi che altri produttori dell'Ue inseriti nel campione sembrano aver realizzato nel 2010 non sarebbero, a quanto asserito, rappresentativi degli utili che si possono ragionevolmente prevedere in assenza di importazioni effettuate mediante pratiche commerciali sleali. Esisterebbero molto probabilmente ragioni associate a politiche di gestione o a problematiche di tali società, tra cui forse politiche di fissazione dei prezzi a breve termine volte ad acquisire quote di mercato, che spiegherebbero perché queste società abbiano ottenuto un margine di profitto inferiore in quell'anno e perché siano state tra le prime a subire un pregiudizio causato delle importazioni oggetto di dumping.

(141) La Commissione non accetta questa asserzione. Come spiegato sopra nella presente sezione, essa ritiene che l'utile medio realizzato nel 2010 dall'industria dell'Unione nel suo insieme rispecchi correttamente il livello medio di profitto in normali condizioni di concorrenza. Tale conclusione non è invalidata dal fatto che alcuni membri dell'industria dell'Unione, a causa di determinate decisioni di gestione, abbiano realizzato margini di profitto inferiori o superiori a quelli di altri membri dello stesso settore. L'esistenza di tali differenze è anzi una caratteristica intrinseca del comportamento delle società in un'economia di mercato.

(142) In assenza di altre osservazioni la Commissione conferma la metodologia descritta nei considerando da 166 a 169 del regolamento provvisorio.

 

2. Misure definitive

(143) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello dei margini di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore. In questo caso l'aliquota del dazio dovrebbe quindi essere fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(144) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il denunciante ha sostenuto che i dazi ad valorem provvisori non erano efficaci e ha quindi chiesto alla Commissione di istituire misure definitive sotto forma di un prezzo minimo all'importazione. Il denunciante ha affermato che questo prezzo minimo all'importazione renderebbe le misure più efficaci, soprattutto se fossero istituti due diversi prezzi minimi all'importazione, uno per il vetro solare rivestito e l'altro per quello non rivestito. I motivi addotti dal denunciante sono illustrati sotto.

(145) In primo luogo, il denunciante ha sostenuto che dopo il PI i produttori esportatori hanno venduto sul mercato dell'Ue il vetro solare rivestito allo stesso prezzo al quale avevano venduto quello non rivestito durante il PI. Inoltre, a suo avviso, il vetro rivestito presenta costi di produzione superiori a quelli del vetro non rivestito ed è quindi venduto, in genere, a prezzi dal 20 % al 25 % più elevati di quelli del vetro non rivestito.

(146) In secondo luogo, il denunciante ha affermato che dopo il PI la domanda nell'Unione si è spostata dal vetro solare non rivestito a quello rivestito. Gli utilizzatori hanno acquistato vetro solare rivestito in quantità sempre maggiori rispetto a quello non rivestito. Di conseguenza, nella seconda metà del 2013 la quasi totalità delle importazioni dalla RPC nell'Ue era costituita da vetro solare rivestito, mentre durante il PI si era verificato l'opposto.

(147) Esistono in effetti varie forme di misure antidumping. Se la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale per scegliere la forma delle misure, l'obiettivo resta quello di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole.

(148) L'inchiesta ha confermato che esiste una differenza significativa in termini di costi e prezzi tra vetro solare rivestito e non rivestito a causa delle diverse caratteristiche tecniche dei due prodotti. Il vetro solare rivestito, che in funzione della tecnica utilizzata può essere rivestito su uno o due lati, aumenta infatti la trasmittanza rispetto a quello non rivestito e può presentare proprietà aggiuntive di autopulitura, antisporco o durezza. Un vetro solare non rivestito di qualità elevata può arrivare a una trasmittanza solare del 92 %. Il rivestimento può ridurre la riflessione del 3 % circa (per lato) e quindi aumentare la trasmittanza del vetro solare rivestito su un lato fino al 95 % e di quello rivestito su due lati sino al 98 %.

(149) Durante il periodo dell'inchiesta l'81 % del vetro solare importato dalla RPC e venduto nell'Ue non era rivestito, mentre solo il 19 % lo era. Le differenze tra vetro solare rivestito e non rivestito sia a livello di prezzi che di costi erano dell'ordine del 30 % durante il PI.

(150) La Commissione ritiene tuttavia che gli elementi di prova forniti dal denunciante non siano sufficienti. Inoltre la Commissione non dispone di prove sufficienti o di dati provenienti da altre fonti che le permettano di concludere che, dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, la domanda si sia spostata dal vetro solare non rivestito a quello rivestito e che i prezzi, soprattutto del vetro rivestito, siano diminuiti considerevolmente, come asserito dal denunciante.

(151) La Commissione non può quindi accettare questa affermazione e ritiene adeguato imporre dazi ad valorem invece di prezzi minimi all'importazione. Per rispondere alle preoccupazioni esposte sopra saranno tuttavia creati due diversi codici della tariffa integrata comunitaria ("codici Taric"), uno per il vetro solare rivestito e l'altro per il vetro solare non rivestito. In questo modo la Commissione potrà monitorare attentamente gli sviluppi del mercato e decidere, in tempo utile, se siano necessarie ulteriori misure.

(152) La Commissione ricorda anche che, in passato, ha utilizzato prezzi minimi all'importazione in circostanze specifiche, in particolare nei seguenti casi:

— un prezzo all'esportazione particolarmente elevato per un tipo di prodotto, il che significa che non esistevano pratiche di dumping in relazione ad esso10 ;

— considerazioni legate al potere di mercato e alla quota di mercato dei produttori dell'Unione, che hanno imposto la necessità di garantire, per ragioni di interesse dell'Unione, che i prezzi delle importazioni non superassero un certo livello11 .

(153) I prezzi minimi all'importazione sono stati inoltre utilizzati principalmente per prodotti omogenei e non per prodotti come quello in esame, che esiste in una varietà di tipi di prodotto.

(154) Anche per questi motivi la Commissione ritiene che prezzi minimi all'importazione non siano adatti per il presente procedimento.

(155) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il denunciante ha ribadito la sua richiesta di istituzione di un prezzo minimo all'importazione e ha formulato le seguenti osservazioni sui considerando da 152 a 156 di cui sopra.

(156) In primo luogo, egli sostiene che tali considerando non contengono considerazioni sull'efficacia della forma delle misure per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni, che è anche un valido motivo per utilizzare prezzi minimi all'importazione.

(157) In secondo luogo, il denunciante ritiene che la Commissione non abbia spiegato per quale motivo queste considerazioni siano pertinenti per il caso in esame e come possano sovrapporsi all'interesse dell'industria dell'Ue.

(158) In terzo luogo, il prodotto in esame è a suo avviso sufficientemente omogeneo da consentire la gestione pratica di un prezzo minimo all'importazione: i due tipi principali di prodotto presentano infatti chiare caratteristiche distintive che permettono un'adeguata differenziazione dei prezzi come pure una gestione e un controllo agevoli, soprattutto dal momento che quasi tutte le importazioni sono attualmente costituite da vetro solare rivestito.

(159) Per quanto riguarda la prima affermazione, è possibile che la domanda si sia effettivamente spostata dal vetro solare non rivestito a quello rivestito. Non essendo stati forniti ulteriori elementi di prova al riguardo, la Commissione non può tuttavia concludere che i prezzi siano notevolmente diminuiti, soprattutto per quanto riguarda il vetro solare rivestito. Di conseguenza, non ha motivo di modificare la sua precedente conclusione secondo cui i dazi ad valorem sono lo strumento più adeguato per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

(160) Quanto alla seconda osservazione, l'obiettivo dei considerando in questione era mostrare che la Commissione, in assenza di ulteriori elementi di prova a sostegno delle asserzioni del denunciante, non ritiene che questo caso si presti all'istituzione di un prezzo minimo all'importazione. Non essendo stati forniti ulteriori elementi di prova, la Commissione non ritiene necessario analizzare ulteriormente i vantaggi di un possibile prezzo minimo all'importazione per l'interesse dell'industria dell'Unione.

(161) Quanto alla terza osservazione, il denunciante non ha messo in discussione i diversi tipi di prodotto definiti dalla Commissione nell'inchiesta e non ha dimostrato che non esista una differenza di prezzo. Anche l'offerta di impegno dei produttori esportatori, che prevede diversi prezzi minimi all'importazione, indica che tali differenze sono reali. L'argomentazione è quindi respinta. In ogni caso, anche se la Commissione concordasse sul fatto che il prodotto in esame può essere abbastanza omogeneo, essa considera la questione irrilevante in quanto respinge la richiesta di un prezzo minimo all'importazione anche per gli altri due motivi esposti sopra. Si ricorda inoltre che la Commissione può prendere in considerazione le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta solo in casi eccezionali (cfr. articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base). I denuncianti non hanno dimostrato che la situazione sia a tal punto eccezionale e che altri strumenti disponibili, quali il monitoraggio attraverso la creazione di un codice Taric supplementare, non sarebbero sufficienti.

(162) In conclusione, la Commissione respinge tali affermazioni.

(163) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive anche vari produttori di moduli solari hanno chiesto un prezzo minimo all'importazione. Le questioni principali da essi sollevate sono state le seguenti:

— dopo il periodo dell'inchiesta la capacità di produzione di vetro solare è diminuita drasticamente e molti fabbricanti dell'Unione sono usciti definitivamente dal mercato. Gli unici tre produttori dell'Unione rimasti sul mercato non sono più in grado di soddisfare più del 50 % della domanda europea. I fabbricanti di moduli solari devono quindi coprire il proprio fabbisogno con forniture provenienti dalla RPC. Un utilizzatore ha affermato che sarebbe costretto ad approvvigionarsi presso solo uno o due produttori dell'Unione, che sarebbero gli unici in grado di soddisfare le specifiche tecniche del prodotto richieste;

— l'istituzione di dazi, come attualmente proposta, comporterebbe un notevole aumento dei costi di produzione dei moduli solari (di circa 3 centesimi per watt, il che corrisponderebbe al 5 % del prezzo minimo all'importazione stabilito nel caso dei pannelli solari);

— il prezzo minimo all'importazione dovrebbe essere stabilito in modo da non comportare costi più elevati per i moduli solari nell'Ue.

(164) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione non ha alcun motivo di ritenere che i produttori dell'Unione che hanno ridotto o temporaneamente cessato la loro attività non la riprenderanno a pieno regime una volta che le importazioni ricominceranno ad essere effettuate a prezzi equi. Come precisato sopra nei considerando da 106 a 112, l'industria dell'Unione dispone di una capacità sufficiente a soddisfare l'intero consumo nell'Unione. L'argomentazione è quindi respinta. La Commissione respinge anche l'affermazione dell'utilizzatore secondo cui egli sarebbe costretto ad approvvigionarsi presso solo uno o due produttori dell'Unione. I produttori esportatori cinesi sarebbero in realtà ancora in grado di rifornire il mercato dell'Unione. Le misure antidumping, indipendentemente dalla loro forma, dovrebbero garantire che le importazioni avvengano a prezzi equi e non hanno lo scopo di far cessare del tutto le importazioni dalla RPC.

(165) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, gli utilizzatori non hanno fornito alcuna prova a dimostrazione della loro tesi. Per contro, nel considerando 157 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che l'incidenza delle misure sui costi totali dei moduli solari prodotti dalle società che hanno collaborato all'inchiesta sarebbe inferiore all'1 %. Pertanto quest'argomentazione è respinta.

(166) Non è quindi necessario prendere posizione in merito al terzo punto sollevato dai produttori di moduli solari.

(167) Parallelamente all'inchiesta antidumping è stata effettuata un'inchiesta antisovvenzioni. Dato il ricorso alla regola del dazio inferiore e considerato il fatto che i margini di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione dovrebbe istituire il dazio compensativo definitivo al livello dei margini di sovvenzione definitivi stabiliti e poi istituire un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello di eliminazione del pregiudizio pertinente. In base a quanto precede, le aliquote alle quale tali dazi saranno introdotti sono fissate come segue:

 

Società Margine di sovvenzione Margine di dumping Livello di eliminazione del pregiudizio Dazio compensativo Dazio antidumping
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd 3,2 % 83,1 % 39,3 % 3,2 % 36,1 %
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd 17,1 % 78,4 % 26,2 % 17,1 % 9,1 %
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd 12,8 % 90,1 % 42,1 % 12,8 % 29,3 %
Henan Yuhua New Material Co., Ltd 16,7 % 41,6 % 17,1 % 16,7 % 0,4 %
Altre società che hanno collaborato 12,4 % 84,7 % 36,5 % 12,4 % 24,1 %
Tutte le altre società 17,1 % 90,1 % 42,1 % 17,1 % 25,0 %

 

(168) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". Poiché il livello di collaborazione dei produttori esportatori è stato elevato (superiore all'80 %, cfr. il considerando 15 del regolamento provvisorio), per tale aliquota del dazio si è fatto riferimento al margine di pregiudizio individuale più alto stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione. Il dazio applicabile alle "altre società che hanno collaborato" è stato determinato sulla base della media ponderata degli esportatori inseriti nel campione e si applica a tutte le società non inserite nel campione che hanno collaborato ad eccezione della Henan Yuhua, per la quale vige un dazio fissato individualmente a seguito della richiesta della stessa società di un esame individuale (cfr. il considerando 48 del regolamento provvisorio).

(169) Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate alla Commissione12 complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione e connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o a cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento può essere modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

 

3. Impegni

(170) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive i tre produttori esportatori inseriti nel campione e la Henan Yuhua hanno offerto impegni sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Essi prevedono diversi prezzi minimi all'importazione corrispondenti ai diversi gruppi di tipi di prodotto.

(171) La Commissione osserva che i prezzi minimi all'importazione proposti da tutte le società sono nettamente inferiori ai prezzi non pregiudizievoli da essa stabiliti nel corso dell'inchiesta. La Commissione non ritiene quindi che siano stati fissati al livello di eliminazione del pregiudizio, in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(172) Anche se questi prezzi minimi all'importazione fossero stati fissati al livello di eliminazione del pregiudizio, le società inserite nel campione hanno proposto solamente un adeguamento trimestrale del prezzo del vetro solare rivestito in funzione della variazione dei prezzi sul mercato dei moduli solari. La Commissione non può accettare questo metodo di indicizzazione per i seguenti motivi.

(173) In primo luogo, i prezzi di tutti i tipi di prodotto dovrebbero essere adeguati periodicamente per evitare il rischio che si crei artificiosamente un divario fra i livelli dei prezzi del vetro solare rivestito e di quello non rivestito. In secondo luogo, la Commissione non ritiene opportuno adeguare i prezzi del vetro solare sulla base dei prezzi degli utilizzatori finali (ossia dei prezzi dei moduli solari). Questo potrebbe comportare una compressione ingiustificata dei margini di profitto dell'industria del vetro solare se, ad esempio, i prezzi dei moduli solari diminuissero in seguito al calo dei prezzi di altri componenti dei moduli.

(174) In linea generale, la Commissione ritiene opportuno indicizzare i prezzi minimi all'importazione al prezzo delle materie prime. Tuttavia, nel caso specifico nessuna materia prima rappresenta una quota significativamente elevata dei costi complessivi di fabbricazione.

(175) La Commissione ha anche stabilito che durante il PI i prezzi del vetro solare nella RPC e in Turchia sono stati notevolmente instabili.

(176) Vi è inoltre un forte rischio di compensazione incrociata in quanto alcune delle società in questione vendono il prodotto in esame, come pure altri prodotti, agli stessi clienti. Da ultimo, i prezzi minimi all'importazione proposti dalle società inserite nel campione non sembrano coprire tutti i tipi di prodotto fabbricati dai rispettivi produttori esportatori. Questi fattori rendono impraticabile e difficile da controllare l'attuazione effettiva degli impegni.

(177) Di conseguenza, per le ragioni esposte sopra, la Commissione respinge le offerte d'impegno.

 

4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(178) In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. Gli importi depositati dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente le aliquote definitive combinate del dazio antidumping e del dazio compensativo.

 

5. Esecutività delle misure

(179) Qualora le condizioni del mercato mutassero in modo significativo dopo l'istituzione delle misure definitive, la Commissione può, di propria iniziativa, riesaminare la forma delle misure per valutare se esse permettano di ottenere i risultati voluti per quanto riguarda l'eliminazione del pregiudizio e se sia giustificato un cambiamento della forma delle misure.

(180) Per prevenire al meglio un eventuale assorbimento delle misure, la Commissione intende avviare immediatamente un riesame a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base e può sottoporre a registrazione le importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, qualora emergano elementi di prova relativi a pratiche di questo tipo. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base l'importo del dazio può essere aumentato fino al doppio dell'importo del dazio inizialmente istituito.

(181) La Commissione si baserà anche sulle informazioni relative al controllo delle importazioni fornite dalle autorità doganali nazionali e sulle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(182) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso un parere,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma En 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma En 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm 2 (misurata secondo la norma En 1288-3), attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80 e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare rivestito (con rivestimento su uno o due lati) è classificato al codice Taric 7007 19 80 19 e il vetro solare non rivestito è classificato al codice Taric 7007 19 80 11.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate nella tabella sono le seguenti:

 

Società Dazio antidumping Codice addizionale Taric
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd 36,1 % B943
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd 9,1 % B944
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd 29,3 % B945
Henan Yuhua New Material Co., Ltd 0,4 % B946
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I 24,1 %
Tutte le altre società 25,0 % B999

 

3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (Ue) n. 1205/2013 della Commissione13 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote combinate dei dazi antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e dei dazi compensativi adottati dal regolamento di esecuzione (Ue) n. 471/2014 della Commissione14 .

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

— non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012);

— non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento;

— ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione;

l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 24,1 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

 

Allegato I

Produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione e a cui non è stato concesso un esame individuale

 

Denominazione Codice addizionale Taric
Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd B947
Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation B948
Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd B949
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd B950
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd B951
Pilkington Solar Taicang, Limited B952
Zibo Jinxing Glass Co., Ltd B953
Novatech Glass Co., Ltd B954

Allegato II

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, deve essere rilasciata con le seguenti indicazioni:

1. Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.

2. La seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [superficie in m2] di vetro solare venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [denominazione e indirizzo della società] [codice addizionale Taric] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."

3. Data e firma del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.

Note ufficiali

1.

Gu L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

 

2.

Regolamento (Ue) n. 1205/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (Gu L 316 del 27.11.2013, pag. 8).

 

3.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (Gu C 58 del 28.2.2013, pag. 6).

4.

 

Decisione 2012/199/Ue del presidente della Commissione europea, del 29 febbraio 2012, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale (Gu L 107 del 19.4.2012, pag. 5).

5.

http://www.fsolar.de/cms/fileadmin/user_upload/Bilder/PVSEC_2013/Presse_Information_EU_PVSEC_2013_Paris_EnG.pdf

6.

Causa 338/10 Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

7.

Tabelle 1-a e 1-b a pagina 16 del regolamento (Ue) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (Ue) n. 182/2013, che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (Gu L 152 del 5.6.2013, pag. 5) ("regolamento provvisorio sui pannelli solari"). Conformemente alle sezione B del regolamento provvisorio sui pannelli solari, il prodotto oggetto di tale inchiesta è rappresentato da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino nonché celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino. I moduli fotovoltaici a film sottile non sono quindi oggetto dell'inchiesta e il loro consumo non è considerato.

 

8.

Le conclusioni esposte nei considerando da 107 a 109 del regolamento provvisorio sui pannelli solari sono state confermate nei considerando da 245 a 265 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (Gu L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

9.

Cfr. causa T-462/04 HEG e Graphite India contro Consiglio, sentenza del 17 dicembre 2008 (punti 161-162).

10.

Regolamento (Ce) n. 119/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni (Gu L 22 del 24.1.1997, pag. 1, considerando 70).

 

 

11.

Regolamento di esecuzione (Ue) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (Gu L 124 del 13.5.2011, pag. 2, considerando 76).

12.

Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

13.

Regolamento (Ue) n. 1205/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (Gu L 316 del 27.11.2013, pag. 8).

 

14.

Regolamento di esecuzione (Ue) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (Cfr. pag 23 della presente Gazzetta ufficiale).

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