Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Documentazione Complementare

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Procedura d'infrazione Commissione Ce 31 gennaio 2001

Mancato recepimento dell'articolo 5, comma 2, direttiva 96/82/Ce

Commissione delle Comunità europee

Procedura d'infrazione 31 gennaio 2001

Procedura d'infrazione relativa al mancato recepimento dell'articolo 5, comma 2, direttiva 96/82/Ce

D(01) Ad: 901972

 

S.E. l'Ambasciatore Silvio Fagiolo

Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea

 

Signor Ambasciatore,

i servizi della Commissione stanno procedendo al controllo della trasposizione della direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 010 del 14 gennaio 1997, pagg. 13-33) negli Stati membri e desiderano avere chiarimenti e porre quesiti su alcuni aspetti del recepimento della direttiva operato in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Non risulta recepito nel decreto legislativo 334 il secondo comma dell'articolo 5 della direttiva che pone a carico del gestore l'onere della prova di dimostrare di aver preso tutte le misure previste dalla direttiva. In quale modo l'ordinamento italiano intende assicurare che il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 16, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 18, di aver preso tutte le disposizioni necessarie previste dalla direttiva?

Non risulta recepito nel decreto legislativo 334 il secondo comma dell'articolo 14 della direttiva, il quale prevede che le autorità competenti siano incaricate di:

a) accertare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine necessarie;

b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente rilevante;

c) adottare misure atte a garantire che il gestore predisponga tutti i provvedimenti del caso;

d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

In quale modo l'ordinamento italiano assicura che le autorità competenti adempiano agli obblighi di cui a tale comma?

Non risulta recepito nel decreto legislativo 334 il primo capoverso del primo comma dell'articolo 17 della direttiva. In quale modo l'ordinamento italiano assicura, al di fuori della procedura di verifica del rapporto di sicurezza, che le autorità competenti degli Stati membri abbiano il potere di vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti gravi sono nettamente insufficienti?

Non risultano recepiti nel decreto legislativo 334 il secondo comma dell'articolo 17 il quale recita: gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 presso un organo competente, determinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali. Quali sono le norme di diritto interno che consentono il ricorso contro il divieto di cui al primo comma (o paragrafo) dell'articolo 17 della direttiva?

L'articolo 9 del decreto legislativo 334 prevede per i nuovi stabilimenti un sistema in base al quale in caso di mancata pronuncia da parte dell'autorità competente sul rapporto di sicurezza nei termini stabiliti dall'articolo 21 comma 3, e trascorsi due mesi dalla successiva ed eventuale presentazione di una perizia giurata senza che la stessa autorità si sia pronunciata, il gestore può dare inizio all'attività. Tale fattispecie di "silenzio assenso" non è prevista dalla direttiva. In quale modo l'ordinamento italiano assicura che vi sia sempre una effettiva valutazione del rapporto di sicurezza da parte dell'autorità competente nei casi previsti all'articolo 9 comma 4 della direttiva?

Le sarei pertanto grato, Signor Ambasciatore, di voler cortesemente intervenire presso le competenti autorità nazionali al riguardo e di volermi comunicare, entro due mesi dal ricevimento della presente lettera, le loro risposte ed osservazioni in merito.

Inoltre, i servizi della Commissione chiedono di ricevere comunicazione dei testi dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 334 (in particolare quello relativo alle procedure semplificate di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 334) e del decreto del Ministero dell'ambiente 5 novembre 1997 relativo alle modalità per le ispezioni.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta considerazione

 

James Currie

Direttore Generale

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