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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 283/2014/Ue

Reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni - Abrogazione decisione 1336/97/Ce

Ultima versione disponibile al 12/10/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 11 marzo 2014, n. 283/2014/Ue

(Guue 21 marzo 2014 n. L 86)

Regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/Ce

 

(Testo rilevante ai fini del See)

Il Parlamento europeo e il Consiglio del'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto i pareri del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto i pareri del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 3 ,

considerando quanto segue:

(1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni sono sempre più basati su infrastrutture internet in cui le reti a banda larga e i servizi digitali sono strettamente interconnessi. Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi, l'istruzione, la partecipazione alla vita sociale e politica, i contenuti culturali e le attività commerciali. Pertanto, la disponibilità a livello transeuropeo di un accesso diffuso, ad alta velocità, sicuro a internet e a servizi digitali di interesse pubblico è essenziale per la crescita sociale ed economica, la competitività, l'inclusione sociale e il mercato interno.

(2) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 sull'Agenda digitale europea, che mira a tracciare un percorso di realizzazione del massimo potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Essa intende promuovere la domanda e l'offerta di infrastrutture concorrenziali per internet ad alta velocità congiuntamente a servizi digitali basati su internet al fine di compiere i passi necessari per realizzare un vero mercato unico digitale, fondamentale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(3) Il regolamento (Ue) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per l'erogazione dell'aiuto finanziario dell'Unione alle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Considerato che nei settori interessati dal Meccanismo per collegare l'Europa ("Mce") vi sono sfide ed opportunità analoghe, esiste una significativa possibilità di sfruttare le sinergie, tra cui la possibilità di abbinare il finanziamento Mce ad altre fonti di finanziamento.

(4) Un ampio numero di servizi digitali transfrontalieri volti ad attuare scambi fra le amministrazioni pubbliche europee a sostegno delle politiche dell'Unione rappresentano una realtà. Quando si presentano nuove soluzioni è importante sfruttare le soluzioni esistenti attuate nel contesto di altre iniziative europee, evitare duplicazioni ed assicurare il coordinamento e l'allineamento degli approcci e delle soluzioni fra le diverse iniziative e politiche, quali per esempio il programma ISA istituito mediante la decisione n. 922/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , il programma Fiscalis istituito mediante il regolamento (Ue) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 e Orizzonte 2020 istituito mediante il regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 . Analogamente, è importante che le soluzioni soddisfino gli standard internazionali e/o europei o le specifiche aperte concernenti l'interoperabilità, individuati in particolare dalla Commissione a norma del regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e le altre specifiche e gli altri orientamenti pertinenti, come il quadro europeo di interoperabilità per i servizi pubblici europei (Eif).

(5) Lo sviluppo di reti ad alta velocità a banda larga beneficerà delle norme tecniche europee. Se l'Unione intende svolgere un ruolo centrale nel settore delle telecomunicazioni, saranno necessari programmi unionali di ricerca e sviluppo e un monitoraggio più attento delle procedure di normalizzazione.

(6) I progetti pilota di ampia portata fra Stati membri, cofinanziati dal programma "Competitività e innovazione", quali PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX o SPOCS, hanno convalidato servizi digitali transfrontalieri essenziali sul mercato interno, sulla base di elementi comuni, in fase di consolidazione grazie al progetto e-SENS. Tali progetti pilota hanno già raggiunto o sono prossimi al livello di maturità necessario alla loro diffusione. I progetti esistenti di interesse comune hanno già dimostrato il chiaro valore aggiunto dell'azione a livello europeo, come nell'ambito del patrimonio culturale (Europeana) , della tutela dell'infanzia (Internet più sicuro), della previdenza sociale (EESSI), mentre altri sono stati proposti, per esempio nell'ambito della tutela del consumatore (ODR).

(7) Per quanto riguarda le infrastrutture di servizi digitali, gli elementi dovrebbero essere prioritari rispetto ad altre infrastrutture di servizi, poiché ne costituiscono la precondizione. È auspicabile che le infrastrutture di servizi digitali creino fra l'altro un valore aggiunto europeo e soddisfino esigenze dimostrate. È opportuno che siano pronte per la diffusione, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello operativo, in particolare previa dimostrazione di un progetto pilota. È opportuno che siano fondate su un piano concreto di sostenibilità al fine di garantire un funzionamento nel medio e lungo termine delle piattaforme di servizi chiave oltre l'Mce. Ove possibile, e se opportuno, è quindi auspicabile che l'assistenza finanziaria del presente regolamento sia eliminata gradualmente, passando a mobilizzare risorse provenienti da fonti diverse dall'Mce.

(8) È importante che le infrastrutture di servizi digitali necessarie a soddisfare obblighi giuridici derivati dal diritto dell'Unione e/o intese a sviluppare o fornire elementi dall'elevato potenziale di impatto sullo sviluppo dei servizi pubblici paneuropei siano finanziate, in modo da sostenere infrastrutture multiple di servizi digitali per costruire gradualmente un ecosistema interoperabile europeo. In questo contesto gli obblighi giuridici hanno la forma di disposizioni specifiche che richiedono lo sviluppo o l'uso di infrastrutture di servizi digitali o che esigono risultati suscettibili di essere ottenuti solo per mezzo delle infrastrutture europee di servizi digitali.

(9) In quanto consolidate infrastrutture di servizi digitali, Europeana e "Internet più sicuro per i minori", dovrebbero avere priorità nei finanziamenti. In particolare nei primi anni del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 di cui al regolamento (Ue, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 8 , si dovrebbe assicurare la continuità dei finanziamenti dell'Unione da altri programmi unionali all'Mce al fine di consentire un'offerta di servizi ininterrotta e adeguata dello stesso livello di quella fornita a norma del regime attuale di finanziamento. Il 10 maggio 2012 il Consiglio ha sottolineato l'importanza fondamentale di garantire la vitalità a lungo termine di Europeana, anche in termini di gestione e finanziamento 9 .

(10) È opportuno assicurare un ambiente sicuro, inclusivo e positivo per i minori e i giovani sulla rete. È opportuno assicurare, dopo il 2014, il funzionamento del programma "Internet più sicuro" come misura fondamentale per proteggere e promuovere i diritti dei minori nel contesto della rete. Nell'attuare il presente regolamento è opportuno sostenere finanziariamente l'attuazione a livello unionale nonché a livello di Stati membri della strategia europea per un internet migliore per i ragazzi, soprattutto per quanto riguarda i centri "Internet più sicuro" negli Stati membri. Le attività dei centri "Internet più sicuro", compresi i nodi di sensibilizzazione e altre attività di sensibilizzazione, servizi di assistenza telefonica per i minori, i loro genitori e badanti sui modi migliori di utilizzare internet per i minori, nonché linee telefoniche d'urgenza per denunce su contenuti illegali relativi ad abusi sessuali sui minori su internet, costituiscono un elemento e una condizione essenziali per il successo di tale strategia.

(11) Un futuro atto giuridico dell'Unione in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno deve stabilire in modo dettagliato i requisiti e le condizioni per il riconoscimento reciproco di fattori chiave in appresso denominati elementi delle infrastrutture di servizi digitali. Tale atto riguarderà vari tra i più importanti elementi, ad esempio l'identificazione elettronica e la firma elettronica come parte dei progetti di interesse comune di cui all'allegato del presente regolamento.

(12) Le infrastrutture di servizi digitali attuate a norma della decisione 922/2009/Ce, agevoleranno gli scambi elettronici transfrontalieri e intersettoriali fra le amministrazioni pubbliche europee. A loro volta queste potranno erogare servizi essenziali fra l'altro in settori quali l'identificazione, l'autenticazione e gli appalti elettronici, l'interconnessione transfrontaliera dei registri delle imprese, i servizi elettronici transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria nonché la cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza informatica, contribuendo così alla realizzazione del mercato unico digitale. Tali interazioni fra amministrazioni saranno realizzate per mezzo della creazione e/o del rafforzamento di piattaforme interoperabili di servizi chiave costruite sugli elementi comuni e/o consistenti in elementi supplementari essenziali per sviluppare ulteriori piattaforme di servizi chiave, e servizi generici afferenti che collegano le infrastrutture nazionali a tali piattaforme per erogare i servizi digitali transfrontalieri.

(13) È opportuno che gli Stati membri esortino le autorità locali e regionali a impegnarsi a fondo nella governance delle infrastrutture di servizi digitali e a garantire che i progetti di interesse comune relativi all'erogazione transfrontaliera di servizi di eGovernment tengano conto delle raccomandazioni dell'Eif.

(14) Nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 dal titolo "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale" 10 , il Parlamento europeo ha sottolineato che i servizi di banda larga sono fondamentali per la competitività dell'industria dell'Unione e contribuiscono considerevolmente alla crescita economica, alla coesione sociale e alla creazione di occupazione di qualità nell'Unione. Gli investimenti nella tecnologia di punta adeguata alle esigenze future sono indispensabili se l'Unione intende proporsi come centro di innovazione, conoscenze e servizi.

(15) Un mercato europeo con quasi 500 milioni di persone connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da elemento trainante per lo sviluppo del mercato interno, creando una massa critica unica di utenti a livello globale, offrendo nuove opportunità a tutte le regioni e dando maggiore valore a ciascun utente nonché offrendo all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. Una rapida diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità è indispensabile per lo sviluppo della produttività dell'Unione e per la nascita di nuove e piccole imprese che possano essere leader in vari settori, come nell'assistenza sanitaria, nella produzione industriale e nei servizi.

(16) La combinazione di nuove opportunità, sia in termini di infrastrutture che di nuovi servizi innovativi e interoperabili, dovrebbe attivare un circolo virtuoso, stimolando una crescente domanda di banda larga ad elevata velocità che, dal punto di vista commerciale, sarebbe opportuno soddisfare.

(17) Secondo l'Agenda digitale europea, entro il 2020 tutti gli europei dovrebbero avere accesso a velocità internet superiori a 30 Mbps e non meno del 50 % dei nuclei familiari europei dovrebbero essere abbonati a connessioni superiori a 100 Mbps.

(18) Alla luce del rapido sviluppo di servizi e di applicazioni digitali che richiedono connessioni Internet sempre più veloci e una rapida evoluzione delle tecnologie di punta che consentono di provvedervi, è opportuno, nell'ambito di una valutazione dell'Agenda digitale europea, considerare la revisione degli obiettivi della banda larga per il 2020 in modo da assicurare che l'Unione abbia velocità di banda larga competitive in rapporto alle altre economie del mondo.

(19) Parte dei progetti di banda larga dovrebbero avere ambizioni più elevate, mirando a velocità più elevate e servendo in tal modo da progetti pilota per una connettività più veloce e da modelli con potenziale di riproducibilità.

(20) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2013 sul tema "Agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia", ha sottolineato che l'obiettivo dell'agenda digitale europea per il 2020 rivisto in proiezione futura è quello di connettere tutti i nuclei familiari dell'Unione con connessioni a banda larga da 100 Mbps, con il 50 % di nuclei familiari abbonati a 1 Gbps o più.

(21) Il settore privato dovrebbe svolgere il ruolo di guida per quanto riguarda la diffusione e la modernizzazione delle reti a banda larga, grazie al sostegno di un quadro normativo competitivo e propizio agli investimenti. Se venissero a mancare gli investimenti privati, gli Stati membri dovrebbero compiere gli sforzi necessari per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. È opportuno che l'aiuto finanziario pubblico alla banda larga sia circoscritto ai programmi o alle iniziative inerenti a progetti che non possono essere finanziati dal solo settore privato, previa conferma di una valutazione ex ante volta a individuare le carenze del mercato o le situazioni di investimento non ottimali, conformemente al regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 .

(22) È fondamentale che gli strumenti finanziari per le reti a banda larga non distorcano indebitamente la concorrenza, non riducano gli investimenti privati né creino disincentivi a investire nei confronti degli operatori privati. Nella fattispecie tali strumenti sono tenuti ad essere conformi agli articoli 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), nonché, se del caso, agli orientamenti dell'Unione relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga.

(23) È opportuno destinare i finanziamenti pubblici a favore delle reti a banda larga unicamente alle infrastrutture conformi alla normativa in vigore, in particolare in materia di concorrenza, e che ottemperano agli obblighi in materia di accesso, conformemente alla direttiva 2002/19/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .

(24) Poiché le risorse finanziarie disponibili nell'ambito dell'Mce sono limitate, è opportuno che l'assistenza finanziaria sia incentrata sull'istituzione dei meccanismi di finanziamento a livello unionale al fine di attrarre investimenti supplementari e promuovere un effetto moltiplicatore, agevolando in tal modo un uso efficiente dei fondi privati e di altri fondi pubblici per l'investimento. Tale approccio consente contributi, provenienti dalle imprese e dagli attori istituzionali, ben superiori ai livelli di finanziamento direttamente fruibili nell'ambito dell'Mce.

(25) Tenuto conto delle risorse finanziarie limitate nel quadro dell'Mce e al fine di assicurare il finanziamento adeguato delle infrastrutture di servizi digitali, la dotazione di bilancio complessiva per le reti a banda larga non dovrebbe superare l'ammontare minimo necessario per decidere un intervento efficiente in termini di costi, che dovrebbe essere determinata mediante una valutazione ex ante che tenga conto, fra l'altro, del tipo di strumenti finanziari previsti, del potenziale effetto leva per il portafoglio di progetti minimo efficiente e delle condizioni di mercato.

(26) È auspicabile che il sostegno dell'Mce alla diffusione della banda larga integri l'assistenza erogata nell'ambito di altri programmi e iniziative dell'Unione, come i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi Esi) nei casi in cui una valutazione ex ante individui una carenza del mercato o situazioni di investimento non ottimali, subordinatamente quindi a decisioni delle autorità di gestione. È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'Mce alla diffusione della banda larga integri gli sforzi degli Stati membri, sia direttamente, sia fornendo un veicolo di investimento per contributi volontari e circoscritti provenienti da altre fonti, compresi i Fondi Esi in modo da consentire agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e degli effetti di scala degli impianti gestiti dall'Unione, al fine di incrementare l'efficienza della spesa pubblica.

(27) Per assicurare il massimo rendimento delle risorse e data la loro scarsità, il finanziamento dell'Mce dovrebbe essere disponibile per i progetti che si affidano alla tecnologia più adatta al progetto specifico, che possono contribuire a promuovere modelli commerciali innovativi e che mostrano un elevato grado di riproducibilità. Qualora i progetti siano finanziati mediante contributi volontari nel quadro dell'Mce, come i Fondi Esi, o mediante fondi nazionali o regionali, i criteri di ammissibilità dovrebbero essere più flessibili e tener conto della situazione e delle condizioni specifiche nei settori ai quali tale finanziamento è destinato.

(28) L'Unione ha la facoltà di sostenere la diffusione delle reti a banda larga che contribuiscono agli obiettivi dell'Agenda digitale europea in tutti i tipi di zone. La riduzione del divario digitale e l'incremento dell'inclusione digitale sono obiettivi importanti dell'Agenda digitale europea. Tutte le azioni dell'Unione nel settore della banda larga dovrebbero pertanto rispondere alle specifiche esigenze delle zone suburbane e rurali e in particolare delle regioni meno densamente popolate e meno sviluppate che devono essere servite da connessioni. Questo comprende la diffusione delle reti a banda larga per collegare isole, regioni prive di accesso al mare, montagnose, lontane e periferiche, compresi gli Stati membri insulari, con le regioni centrali dell'Unione e/o azioni volte a migliorare l'affidabilità o la prestazione delle connessioni fra tali regioni e le regioni centrali dell'Unione.

(29) Per completare il mercato unico digitale è opportuno incoraggiare la compatibilità tra l'Mce e le azioni a livello nazionale e regionale nel campo della banda larga.

(30) Nell'attuazione del presente regolamento è opportuno che la forma dell'assistenza finanziaria sia consona alle caratteristiche delle azioni in questione. Pertanto, nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali è opportuno conferire priorità alle piattaforme di servizi essenziali, che non possono essere finanziate da fonti diverse, mediante la forma dell'appalto o, in via eccezionale, delle sovvenzioni, mentre è opportuno che i servizi generici ricevano solo una limitata assistenza finanziaria dell'Mce. È inoltre opportuno che qualsivoglia assistenza finanziaria dell'Mce miri a un uso efficiente dei fondi dell'Unione e pertanto è auspicabile che le reti a banda larga siano sostenute mediante strumenti finanziari in grado di garantire un maggior effetto leva rispetto alle sovvenzioni.

(31) È opportuno che l'intervento nell'ambito del presente regolamento miri a conseguire sinergie e interoperabilità fra i diversi progetti di interesse comune illustrati nell'allegato nonché con altre infrastrutture, comprese quelle del settore dei trasporti e dell'energia sostenute dall'Mce, le pertinenti infrastrutture di ricerca sostenute fra l'altro da orizzonte 2020 e le pertinenti infrastrutture di ricerca sostenute dai Fondi Esi, evitando nel contempo la duplicazione e indebiti oneri amministrativi.

(32) È opportuno che l'assistenza finanziaria ai progetti di interesse comune sia integrata per mezzo di azioni orizzontali, comprese l'assistenza tecnica, le misure di incentivo della domanda e di coordinamento intese a massimizzare l'impatto dell'intervento dell'Unione.

(33) All'atto di impegnare fondi per l'intervento sulle reti a banda larga, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione i risultati delle valutazioni degli strumenti finanziari unionali esistenti.

(34) La Commissione dovrebbe essere assistita da un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri. Tale gruppo dovrebbe essere consultato e contribuire fra l'altro al monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, alla programmazione, alla valutazione e alla risoluzione dei problemi di attuazione.

(35) Il gruppo di esperti dovrebbe inoltre cooperare con i soggetti coinvolti nell'attuazione del presente regolamento, come gli enti locali e regionali, i fornitori di accesso a internet, i gestori delle reti pubbliche e i produttori di componenti, nonché le autorità nazionali di regolamentazione e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Berec), di cui al regolamento (Ce) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .

(36) Il regolamento (Ue) n. 1316/2013 istituisce il comitato di coordinamento dell'Mce che è anche un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 . Il regolamento (Ue) n. 1316/2013 conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare, secondo la procedura d'esame, i programmi di lavoro annuale e pluriennale, anche nel settore delle telecomunicazioni, il quale è soggetto al presente regolamento. È importante precisare al riguardo che gli Stati membri, all'atto di discutere questioni che riguardano il presente regolamento, in particolare i progetti di programmi di lavoro annuale e pluriennale, dovrebbero essere rappresentati in seno al comitato di coordinamento dell'Mce da esperti nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.

(37) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare lo sviluppo coordinato delle reti transeuropee nell'area dell'infrastruttura delle telecomunicazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero delle infrastrutture supportate, e degli effetti sull'intero territorio dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38) Al fine di sostenere i progetti d'interesse comune nel settore dei trasporti, delle infrastrutture delle telecomunicazioni e dell'energia, il regolamento (Ue) n. 1316/2013 determina le condizioni, i metodi e le procedure per fornire all'Unione assistenza finanziaria alle reti transeuropee. Esso stabilisce altresì la ripartizione delle risorse da destinare a tutti e tre i settori ai sensi del regolamento (Ue, Euratom) n.1311/2013. Il regolamento (Ue) n. 1316/2013 si applica a decorrere dall'1 gennaio 2014. È quindi opportuno allineare l'applicabilità del presente regolamento con l'applicabilità del regolamento (Ue) n. 1316/2013e del regolamento (Ue, Euratom) n. 1311/2013. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dall'1 gennaio 2014.

(39) È opportuno abrogare la decisione n. 1336/97/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ,

Hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce orientamenti per una tempestiva diffusione e interoperabilità dei progetti di interesse comune nell'ambito delle reti di telecomunicazioni transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

a) gli obiettivi e le priorità operative dei progetti di interesse comune;

b) l'individuazione di progetti di interesse comune;

c) i criteri secondo i quali le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire dell'assistenza finanziaria unionale a norma del regolamento (Ue) n. 1316/2013 per quanto attiene al loro sviluppo, attuazione, diffusione, interconnessione e interoperabilità;

d) le priorità per il finanziamento di progetti di interesse comune.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (Ue) n. 1316/2013.

2. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (Ue) n. 1316/2013, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) "infrastruttura di telecomunicazioni": reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali;

b) "infrastrutture di servizi digitali": infrastrutture che consentono ai servizi in rete di essere erogati elettronicamente, generalmente via internet, che forniscono servizi transeuropei interoperabili di interesse pubblico ai cittadini, alle imprese e/o alle autorità pubbliche, e che sono composti da piattaforme di servizi chiave e da servizi generici;

c) "elementi": infrastrutture di servizi digitali di base che costituiscono fattori chiave da riutilizzare in infrastrutture di servizi digitali più complessi;

d) "piattaforme di servizi digitali chiave": elementi centrali delle infrastrutture di servizi digitali volte a garantire connettività, accesso e interoperabilità a livello transeuropeo, e che possono essere aperte ad altre entità;

e) "servizi generici": servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave;

f) "reti a banda larga": reti di accesso con o senza fili, infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in grado di fornire una connettività ad altissima velocità;

g) "azioni orizzontali": azioni di sostegno agli studi e ai programmi ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 7, rispettivamente del regolamento (Ue) n. 1316/2013.

Articolo 3

Obiettivi

1. I progetti di interesse comune contribuiscono a realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) n. 1316/2013.

2. Oltre agli obiettivi generali, i progetti di interesse comune perseguono uno o più dei seguenti obiettivi specifici:

a) contribuire alla crescita economica e sostenere il completamento e il funzionamento del mercato interno, portando al miglioramento della competitività dell'economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese (Pmi);

b) contribuire a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche a tutti i livelli promuovendo le reti a banda larga, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti a banda larga nazionali, regionali e locali nonché l'accesso non discriminatorio a tali reti e l'inclusione digitale.

3. Le seguenti priorità operative contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) interoperabilità, connettività, diffusione sostenibile, funzionamento e aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché coordinamento a livello europeo;

b) flusso efficiente di investimenti pubblici e privati volti a promuovere la diffusione e l'ammodernamento delle reti a banda larga in vista di contribuire agli obiettivi di banda larga dell'Agenda digitale europea.

Articolo 4

Progetti di interesse comune

1. I progetti di interesse comune, in particolare:

a) mirano a creare e/o rafforzare le piattaforme di servizi chiave interoperabili e, ove possibile, compatibili a livello internazionale, abbinati a servizi generici per le infrastrutture di servizi digitali;

b) forniscono mezzi di investimento efficienti per le reti a banda larga, attraggono nuove categorie di investitori e di promotori di progetto, stimolando altresì la riproducibilità dei progetti innovativi e dei modelli commerciali.

2. I progetti di interesse comune possono comprendere il loro intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento e l'aggiornamento continuati, il coordinamento e la valutazione.

3. I progetti di interesse comune possono ricevere il sostegno delle azioni orizzontali.

4. I progetti di interesse comune e le pertinenti azioni sono descritti in modo più particolareggiato nell'allegato.

Articolo 5

Metodi d'intervento

1. Nel settore delle infrastrutture di servizi digitali, le piattaforme di servizi chiave sono attuate in primo luogo dall'Unione, mentre i servizi generici sono attuati dalle parti che si connettono alla corrispondente piattaforma di servizi chiave. Gli investimenti nelle reti a banda larga sono sostenuti in via predominante dal settore privato, grazie al sostegno di un quadro normativo competitivo e propizio agli investimenti. Il sostegno pubblico per le reti a banda larga è erogato solo ove si riscontri una carenza del mercato o una situazione di investimento non ottimale.

2. Gli Stati membri e altri soggetti responsabili dell'attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all'attuazione degli stessi sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie a facilitare l'attuazione dei progetti di interesse comune. La decisione finale sull'attuazione di un progetto di interesse comune, che riguarda il territorio di uno Stato membro, è adottata dopo l'approvazione di tale Stato membro.

3. Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune e rispondenti ai criteri di cui all'articolo 6 del presente regolamento sono ammesse a fruire dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle condizioni e mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento (Ue) n. 1316/2013. L'assistenza finanziaria è erogata conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall'Unione e in base alle priorità di finanziamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento e alle risorse disponibili, tenendo conto delle esigenze specifiche dei beneficiari.

4. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:

a) appalto pubblico, e/o

b) sovvenzioni;

5. le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle reti a banda larga sono sostenute da:

a) strumenti finanziari quali definiti dal regolamento (Ue) n. 1316/2013, aperti a contributi supplementari da altri settori dell'Mce, diversi strumenti, programmi e linee di bilancio dell'Unione, Stati membri, comprese le autorità regionali e locali e ogni altro investitore, compresi investitori privati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1316/2013, e/o

b) una combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni provenienti da fonti pubbliche diverse dall'Mce, siano esse sovvenzioni pubbliche dell'Unione o nazionali;

6. le azioni orizzontali sono sostenute da:

a) appalto pubblico, e/o

b) sovvenzioni.

7. L'importo di bilancio complessivo assegnato agli strumenti finanziari per le reti a banda larga non supera l'ammontare minimo necessario per decidere interventi efficienti in termini di costi che sono determinati in base alle valutazioni ex-ante di cui all'articolo 14 del regolamento (Ue) n. 1316/2013.

Tale importo è pari al 15 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) n. 1316/2013.

8. Almeno un terzo dei progetti a banda larga che ricevono assistenza finanziaria dal presente regolamento mira ad una velocità della stessa superiore ai 100 Mbps.

9. In seguito alla relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 6, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere, su proposta della Commissione, l'importo stabilito a norma del paragrafo 7 del presente articolo e la proporzione dei progetti di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

10. Laddove il sostegno dell'Mce integri i Fondi Esi e altri sostegni pubblici diretti, la realizzazione di sinergie fra le azioni dell'Mce e il sostegno dei Fondi Esi può essere rafforzata per mezzo di un adeguato meccanismo di coordinamento.

Articolo 6

Criteri di ammissibilità e priorità di finanziamento

1. Le azioni che contribuiscono a progetti d'interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali rispondono ai seguenti requisiti per essere ammesse al finanziamento:

a) possiedono una maturità sufficiente per la diffusione, come dimostrato in particolare da un progetto pilota dall'esito positivo nell'ambito di programmi come i programmi dell'Unione afferenti all'innovazione e alla ricerca;

b) contribuiscono alle politiche e alle attività dell'Unione a sostegno del mercato interno;

c) creano un valore aggiunto europeo e dispongono di una strategia e di una programmazione per una sostenibilità di lungo termine, se del caso mediante fonti di finanziamento diverse dall'Mce, la cui qualità deve essere dimostrata mediante una valutazione di fattibilità e di costi-benefici. Tale strategia è aggiornata quando opportuno;

d) soddisfano gli standard internazionali e/o europei o le specifiche aperte e gli orientamenti relativi all'interoperabilità, come il quadro europeo di interoperabilità, e sfruttano le soluzioni esistenti.

2. La selezione delle azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture di servizi digitali da finanziare nell'ambito dell'Mce, nonché il relativo livello di finanziamento, sono effettuati in un programma di lavoro annuale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 1316/2013.

3. Si attribuisce la massima priorità di finanziamento agli elementi essenziali aventi prospettive dimostrabili di fruizione destinati allo sviluppo, alla diffusione e al funzionamento di altre infrastrutture di servizi digitali quali elencate nella sezione 1.1 dell'allegato.

4. La seconda priorità è attribuita ad altre infrastrutture di servizi digitali a sostegno del diritto unionale, delle politiche e dei programmi, quali elencati nelle sezioni 1.2 e 1.3 dell'allegato e, ove possibile, deve essere basata su elementi esistenti.

5. Il sostegno alle piattaforme di servizi chiave è prioritario rispetto a quello fornito ai servizi generici.

6. Sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, della descrizione dei progetti di interesse comune nell'allegato del presente regolamento e, tenendo conto del bilancio disponibile, i programmi di lavoro annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (Ue) n. 1316/2013 possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità e di priorità nel settore delle infrastrutture di servizi digitali.

7. Per essere ammesse a fruire dei finanziamenti, le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle reti a banda larga rispondono a tutti seguenti requisiti:

a) contribuiscono in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa;

b) hanno raggiunto uno sviluppo di progetto e fasi preparatorie sufficientemente mature da essere dotate di efficaci meccanismi di attuazione;

c) mirano a risolvere carenze di mercato o situazioni di investimento non ottimali;

d) non sfociano in distorsioni del mercato né riducono gli investimenti privati;

e) si avvalgono della tecnologia ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze della zona geografica in oggetto, tenuto conto di fattori geografici, sociali ed economici fondati su criteri obiettivi e coerenti con il principio di neutralità tecnologica;

f) diffondono la tecnologia più adatta allo specifico progetto, proponendo l'equilibrio ottimale tra le tecnologie di punta in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resistenza della rete ed efficienza sotto il profilo dei costi;

g) hanno un alto potenziale di riproducibilità e/o sono basate su modelli commerciali innovativi.

8. I criteri di cui alla lettera g) del paragrafo 7 del presente articolo non sono richiesti per i progetti finanziati per mezzo dei contributi supplementari limitati erogati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1316/2013.

9. Le azioni orizzontali soddisfano uno dei seguenti criteri per essere ammissibili al finanziamento:

a) preparano o sostengono le azioni di attuazione relative alla diffusione, alla governance e alla risoluzione dei problemi di attuazione esistenti o emergenti;

b) creano una nuova domanda di infrastrutture di servizi digitali.

Articolo 7

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. L'Unione può stabilire contatti, intavolare discussioni e scambiare informazioni, nonché cooperare con autorità pubbliche o altre organizzazioni di paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo perseguito dal presente regolamento. Fra gli altri obiettivi, tale cooperazione mira a promuovere l'interoperabilità fra le reti nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni nell'Unione e analoghe reti di telecomunicazioni situate in paesi terzi.

2. I paesi dell'Associazione europea di libero scambio (Efta) che sono membri dello Spazio economico europeo (See), possono partecipare al settore dell'Mce che contempla l'infrastruttura di telecomunicazioni conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo See.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 1316/2013, i paesi in via di adesione e i paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione possono partecipare al settore dell'Mce che contempla l'infrastruttura di telecomunicazioni conformemente agli accordi firmati con l'Unione.

4. Ai fini della partecipazione dei paesi dell'Efta, il settore del Mce che riguarda le infrastrutture di telecomunicazioni si considera un programma separato.

Articolo 8

Scambio di informazioni, monitoraggio e comunicazione

1. Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell'articolo 22, terzo comma, del regolamento (Ue) n. 1316/2013, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni e migliori prassi sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. Se del caso, gli Stati membri coinvolgono le autorità locali e regionali nel processo. La Commissione pubblica una sintesi annuale di tali informazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La Commissione consulta ed è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Nella fattispecie, il gruppo di esperti assiste la Commissione per quanto attiene:

a) al monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento;

b) alla considerazione dei piani o delle strategie nazionali, se del caso;

c) all'adozione di misure volte a valutare l'attuazione dei programmi di lavoro a livello tecnico e finanziario;

d) ad affrontare problemi esistenti o emergenti di attuazione del progetto;

e) alla definizione di orientamenti strategici prima dell'elaborazione dei programmi di lavoro annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (Ue) n. 1316/2013, con particolare riguardo alla selezione e al ritiro di azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune e alla determinazione della ripartizione del bilancio, nonché alla revisione di tali programmi di lavoro.

3. Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.

4. La Commissione informa il gruppo di esperti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei programmi annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (Ue) n. 1316/2013.

5. Il gruppo di esperti coopera con le entità che partecipano alla pianificazione, allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei servizi digitali, nonché con altri pertinenti soggetti interessati.

La Commissione e altre entità incaricate dell'attuazione del presente regolamento, quali la Banca europea degli investimenti, prestano particolare attenzione alle osservazioni del gruppo di esperti.

6. Assieme alla valutazione intermedia e alla valutazione ex-post del regolamento (Ue) n. 1316/2013 di cui all'articolo 27 di tale regolamento e con l'assistenza del gruppo di esperti, la Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

7. La relazione fornisce una valutazione dei progressi conseguiti nello sviluppo e nell'attuazione di progetti di interesse comune, compresi, se del caso, i ritardi nell'attuazione e le difficoltà incontrate, nonché informazioni sugli impegni e i pagamenti.

8. Nella relazione la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare gli sviluppi tecnologici e le innovazioni nonché gli sviluppi regolamentari ed economici e di mercato e se, in vista di tali sviluppi e dell'esigenza di sostenibilità di lungo termine, si debbano sopprimere gradualmente o finanziare in altri modi i sostegni a qualsiasi progetto di interesse comune in essere. Per i progetti suscettibili di incidere notevolmente sull'ambiente, tali relazioni comprendono un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto, se del caso, delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale valutazione può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.

9. La realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 è misurata ex post, fra l'altro sulla base:

a) della disponibilità delle infrastrutture di servizi digitali, misurata per mezzo del numero di Stati membri connessi a ciascuna di esse;

b) della percentuale di cittadini e imprese che si avvalgono delle infrastrutture di servizi digitali e della disponibilità di tali servizi a livello transfrontaliero;

c) del volume di investimenti attratto nel settore della banda larga e dell'effetto di leva, per i progetti finanziati attraverso contributi provenienti da fonti pubbliche di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b).

Articolo 9

Abrogazione

La decisione n. 1336/97/Ce è abrogata.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Allegato

Progetti di interesse comune

Sezione 1. Infrastrutture di servizi digitali

Gli interventi nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali di norma riposano su un'architettura a due strati: le piattaforme di servizi chiave e i servizi generici. La piattaforma di servizi chiave costituisce una precondizione per istituire un'infrastruttura di servizi digitali.

Le piattaforme di servizi chiave mirano a soddisfare le esigenze di interoperabilità e di sicurezza dei progetti di interesse comune. Esse sono destinate a consentire l'interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini, le imprese e le organizzazioni dall'altro nonché fra autorità pubbliche di diversi Stati membri per mezzo di piattaforme di interazione standardizzate, transfrontaliere e facili da usare.

Per quanto riguarda le infrastrutture di servizi digitali, gli elementi sono prioritari rispetto ad altre infrastrutture di servizi, poiché ne costituiscono una precondizione. I servizi generici costituiscono il collegamento fra le piattaforme di servizi chiave e consentono ai servizi nazionali a valore aggiunto di fruire delle piattaforme di servizi chiave. Essi costituiscono ponti fra le piattaforme di servizi nazionali e le piattaforme di servizi chiave, consentendo in tal modo alle autorità pubbliche e alle organizzazioni, alle imprese e/o ai cittadini di accedere alle piattaforme di servizi chiave per effettuare transazioni transfrontaliere. Devono essere assicurati la qualità dei servizi e il sostegno alle parti interessate impegnate in tali transazioni. Tali servizi devono sostenere e promuovere la diffusione delle piattaforme di servizi chiave.

L'attenzione non deve essere incentrata esclusivamente sulla creazione di infrastrutture di servizi digitali e dei servizi afferenti, bensì anche sulla governance relativa al funzionamento di tali servizi.

Le nuove piattaforme di servizi chiave devono essere principalmente basate sulle piattaforme esistenti e sui relativi elementi e/o, ove possibile, aggiungere nuovi elementi.

1. Gli elementi identificati ai fini dell'inclusione nei programmi di lavoro fatto salvo l'articolo 6, paragrafi 1 e 3 sono i seguenti:

a) Identificazione e autenticazione elettroniche: si tratta di servizi volti a consentire il riconoscimento e la convalida dell'identificazione e della firma elettroniche.

b) Emissione elettronica di documenti: si tratta di servizi intesi alla trasmissione sicura, tracciabile e transfrontaliera di documenti elettronici.

c) Traduzione automatica: si tratta di macchinari per la traduzione automatica e di risorse linguistiche specializzate, compresi gli strumenti e le interfacce necessari per far funzionare i servizi digitali paneuropei in un ambiente multilingue.

d) Sostegno alle infrastrutture digitali cruciali: si tratta di canali e piattaforme di comunicazione intesi a rafforzare a livello unionale la capacità di reazione, la condivisione di informazioni, il coordinamento e la risposta alle minacce informatiche.

e) Fatturazione elettronica: si tratta di servizi che consentono lo scambio elettronico sicuro di informazioni.

3. Le infrastrutture di servizi digitali consolidate individuate, in particolare, come ammissibili al finanziamento, che contribuiscono al servizio ininterrotto, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1:

a) Accesso alle risorse digitali del patrimonio europeo. Si tratta della piattaforma di servizi chiave basata sull'attuale portale Europeana. La piattaforma fornisce il punto di accesso ai contenuti del patrimonio culturale europeo di Europeana a livello di singoli elementi, un insieme di specifiche di interfaccia per l'interazione con l'infrastruttura (ricerca di dati, scaricamento di dati), un supporto per l'adattamento di metadati e l'incorporazione di nuovi contenuti, nonché informazioni sulle condizioni di riuso dei contenuti accessibili mediante l'infrastruttura.

b) Infrastruttura per un internet più sicuro. Si tratta della piattaforma per acquisire, utilizzare e mantenere le risorse di calcolo, le banche dati e gli strumenti informatici condivisi e per procedere allo scambio di buone prassi per i centri "Internet più sicuro" negli Stati membri. Sono comprese anche le operazioni di back office per trattare le denunce di contenuti relativi ad abusi sessuali sui minori su Internet, nonché i collegamenti verso le autorità di polizia, inclusi organismi internazionali quali Interpol e se del caso la gestione del ritiro di tali contenuti da parte dei siti web interessati. Le banche dati comuni e i sistemi di software comuni costituiranno la base di questa struttura. I centri "Internet più sicuro" e le loro attività pertinenti quali linee telefoniche d'assistenza e d'urgenza, nodi di sensibilizzazione e altre attività di sensibilizzazione rappresentano l'elemento chiave dell'infrastruttura per un internet più sicuro.

3. Altre infrastrutture di servizi digitali identificate come ammissibili al finanziamento fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1:

a) Servizi transfrontalieri elettronici interoperabili per gli appalti. Si tratta di un insieme di servizi fruibile dai fornitori di appalti elettronici del settore pubblico e privato per istituire piattaforme transfrontaliere sugli appalti elettronici. Quest'infrastruttura consentirà a qualsiasi impresa dell'Unione di rispondere a bandi di gara di qualsiasi autorità o entità di aggiudicazione in qualsiasi Stato membro riguardanti attività appaltanti pre e post aggiudicazione, integrando attività quali la presentazione elettronica di offerte, il fascicolo d'impresa virtuale, cataloghi elettronici, ordini elettronici e fatture elettroniche.

b) Servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online. Si tratta di una piattaforma che renderà possibile l'interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni o la comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e istituzioni. I servizi mirano a comprendere l'accesso transfrontaliero alle cartelle cliniche elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione nonché ai servizi di medicina remota e assistenza a domicilio, ecc.

c) Piattaforma europea per l'interconnessione dei registri europei delle imprese. Si tratta di una piattaforma destinata a fornire una serie di strumenti e servizi centrali che consentiranno ai registri di imprese di tutti gli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle imprese registrate e le loro filiali, fusioni e cessazioni. Metterà anche a disposizione un servizio di ricerca multipaese e multilingue per gli utenti di un punto di accesso centrale accessibile attraverso il portale eJustice.

d) Accesso a informazioni riusabili del settore pubblico. Si tratta di una piattaforma per un unico punto d'accesso a gruppi di dati multilingui (lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione) detenuti da organismi pubblici nell'Unione a livello europeo, nazionale, regionale e locale; strumenti di ricerca e visualizzazione dei gruppi di dati; la garanzia che i gruppi di dati disponibili siano adeguatamente resi anonimi, possiedano licenze e, se del caso, prezzi per la pubblicazione, la ridistribuzione e il riutilizzo, compresa la tracciabilità delle verifiche della provenienza dei dati.

Procedure elettroniche per la creazione e il funzionamento di un'impresa in un altro paese europeo: questo servizio transfrontaliero consentirà di espletare elettronicamente tutte le formalità amministrative necessarie rivolgendosi a uno sportello unico. Il servizio è un obbligo sancito dalla direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

e) Servizi transfrontalieri interoperabili online: si tratta di piattaforme volte ad agevolare l'interoperabilità e la cooperazione fra Stati membri nei settori di interesse comune, in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno, come il portale eJustice, che consentirà l'accesso online transfrontaliero a documenti/risorse giuridici e alle procedure giudiziarie di cittadini, imprese, organizzazioni e operatori della giustizia, la "Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online" che consentirà la risoluzione online di controversie transfrontaliere fra consumatori e operatori commerciali nonché l'Eessi (Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni previdenziali) che agevolerà uno scambio più rapido e sicuro di informazioni fra gli organismi di previdenza sociale nell'Unione.

 

Sezione 2. Reti banda larga

1. Portata delle azioni

Le azioni consistono in particolare in una o più delle seguenti:

a) la diffusione di infrastrutture fisiche passive o attive o la diffusione di infrastrutture fisiche combinate nonché di elementi di infrastruttura ausiliare, corredati dei servizi necessari per il funzionamento di dette infrastrutture;

b) impianti e servizi associati, quali connessioni negli edifici, antenne, torri ed altre costruzioni di supporto, condotte, tubazioni, pali, pozzetti e armadi;

c) ove possibile, si sfruttano le potenziali sinergie fra la messa in opera di reti a banda larga e di altre reti di servizi pubblici (energia, trasporti, acqua, fognature, ecc.), in particolare quelle connesse alla distribuzione intelligente dell'elettricità.

2. Contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea

Tutti i progetti che ricevono assistenza finanziaria nell'ambito della presente sezione contribuiscono in modo rilevante a realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

Le azioni finanziate direttamente dell'Unione:

a) sono basate su tecnologie cablate o senza fili, in grado di erogare servizi di banda larga ultraveloci, in modo da soddisfare la domanda di applicazioni che richiedono un'elevata velocità di banda;

b) sono basate su modelli commerciali innovativi e/o attraggono nuove categorie di promotori di progetto o nuove categorie di investitori, oppure

c) hanno un elevato grado di riproducibilità che consente loro di ottenere in tal modo un impatto più ampio sul mercato grazie al loro effetto dimostrativo;

d) assistono nella riduzione del divario digitale, ove possibile;

e) sono conformi alla normativa in vigore, in particolare in materia di concorrenza, e ottemperano agli obblighi in materia di accesso, conformemente alla direttiva 2002/19/Ce.

Le azioni finanziate per mezzo dei contributi supplementari circoscritti erogati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1316/2013 apportano nuove capacità di rilievo al mercato in termini di disponibilità, velocità e capacità dei servizi a banda larga. I progetti che offrono velocità di trasmissione dei dati inferiori a 30 Mbps sono invitati a incrementare gradualmente le loro velocità ad almeno 30 Mbps e, ove possibile, a 100 Mbps e oltre.

3. Valutazione del progetto per definirne le strutture ottimali di finanziamento

L'attuazione delle azioni si basa su un'esaustiva valutazione del progetto. Tale valutazione interessa fra l'altro le condizioni di mercato, comprese le informazioni relative alle infrastrutture esistenti e/o pianificate, i vincoli giuridici incombenti ai promotori del progetto nonché le strategie commerciali e di mercato. In particolare la valutazione del progetto definisce se il programma:

a) sia necessario per risolvere carenze del mercato o situazioni di investimento non ottimali che non possono essere risolte mediante misure normative;

b) non generi distorsioni del mercato né riduca gli investimenti privati.

Tali criteri sono stabiliti in primo luogo sulla base del potenziale in termini di generazione di entrate e del livello del rischio associato al progetto nonché il tipo di zona geografica interessato dall'azione.

4. Fonti di finanziamento

a) I progetti di interesse comune nel settore della banda larga sono finanziati per mezzo di strumenti finanziari. Il bilancio assegnato a tali strumenti è sufficiente ma non supera l'importo necessario a mettere in opera un intervento pienamente operativo e a conseguire la dimensione minima di efficienza dello strumento stesso.

b) Subordinatamente a quanto disposto dal regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, dal regolamento (Ue) n. 1316/2013 e da tutti i regolamenti pertinenti che riguardano i Fondi Esi, gli strumenti finanziari di cui alla lettera a) possono essere combinati con contributi supplementari provenienti:

i) da altri settori dell'Mce,

ii) da altri strumenti, programmi e linee di bilancio nel bilancio dell'Unione,

iii) dagli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali che decidono di conferire risorse proprie o risorse provenienti dai Fondi Esi. I contributi dei Fondi Esi saranno delimitati geograficamente per garantire che siano spesi in uno Stato membro o in una regione che conferisce un contributo;

iv) da altri investitori, anche privati.

c) Gli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b) possono altresì essere combinati con sovvenzioni degli Stati membri, ivi compreso di autorità regionali e locali, che desiderino conferire risorse proprie o risorse disponibili nell'ambito dei Fondi Esif, a condizione che:

i) l'azione in questione soddisfi tutti i criteri di finanziamento a norma del presente regolamento, e

ii) abbia ottenuto il nulla osta relativo agli aiuti di Stato.

 

Sezione 3. Azioni orizzontali

La diffusione di reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni che aiuteranno a eliminare le strozzature esistenti nel mercato unico digitale è accompagnata da studi e da azioni di sostegno ai programmi. Tali azioni contemplano:

a) assistenza tecnica per preparare o sostenere le azioni di attuazione relative alla diffusione, alla governance e alla risoluzione dei problemi di attuazione esistenti o emergenti; o

b) azioni volte a creare nuova domanda di infrastrutture di servizi digitali.

Il sostegno dell'Unione, a norma del presente regolamento, è coordinato con il sostegno proveniente da qualsiasi fonte disponibile, evitando nel contempo la duplicazione e il dislocamento degli investimenti privati.

 

Note ufficiali

1.

Parere del 22 febbraio 2012 (Gu C 143 del 22.5.2012, pag. 120) e parere del 16 ottobre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)..

2.

Gu C 225 del 27.7.2012, pag. 211 e Gu C 356 del 5.12.2013, pag.116.

3.

Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

4.

Decisione 922/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (Gu L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

5.

Regolamento (Ue) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/Ce (Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

6.

Regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/Ce (Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

7.

Regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/Cee e 93/15/Cee del Consiglio nonché le direttive 94/9/Ce, 94/25/Ce, 95/16/Ce, 97/23/Ce, 98/34/Ce, 2004/22/Ce, 2007/23/Ce, 2009/23/Ce e 2009/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/Cee del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

8.

Regolamento (Ue, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

9.

Gu C 169 del 15.6.2012, pag. 5.

10.

Gu C 33 E del 5.2.2013, pag. 89.

11.

Regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2012 (Gu L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

12.

Direttiva 2002/19/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (Gu L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

13.

Regolamento (Ce) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Berec) e l’Ufficio (Gu L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

14.

Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

15.

Decisione n. 1336/97/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (Gu L 183 dell'11.7.1997, pag. 12).

16.

Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Gu L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

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