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Decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la Bse

N.d.r: il decreto-legge è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8

(Gu 14 febbraio 2001, n. 37)

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/Ce della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/Ce del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (Ce) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/Ce della Commissione del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Fondo per l'emergenza Bse

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza Bse", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (Ce) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dell'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di L. 450.000 per capo di età non superiore a trenta mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire un milione per ogni bovino riacquistato, sino al massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

e) un indennizzo, pari a L. 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito:

a) lire 50 miliardi;

b) lire 51 miliardi;

c) lire 1 miliardo;

d) lire 48 miliardi;

e) lire 5 miliardi.

Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tal fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.

Articolo 2

Agevolazioni

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (Bse) la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi conpresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello unico 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (Bse). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, agli stabilimenti di macellazione, all'industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuante pari all'1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo Ce, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefìci di cui al comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

Articolo 3

Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 30.000.000 a L. 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la sanzione pecuniaria da L. 50.000.000 a L. 150.000.000.

4. La sanzione di cui al comma 3, si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.".

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.".

3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

Istituzione di un Consorzio obbligatorio

1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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