Rifiuti

Normativa Vigente

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Dl 30 dicembre 2013, n. 151 

Disposizioni indifferibili per la funzionalità di enti locali - Raccolta differenziata a Roma

Attenzione: si segnala che il Dl 151/2013 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta ufficiale, ed è quindi decaduto (avviso pubblicato sulla Gu 1° marzo 2014 n. 50).

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Disposizioni trasversali/Aua | Emergenze | Tares / Tari / Tarsu / Tia / | Efficienza energetica

Ultima versione disponibile al 07/05/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151

(Gu 30 dicembre 2013 n. 304)

Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che l'eterogeneità delle disposizioni introdotte nell'iter di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di portare a definizione il procedimento legislativo;

Ritenuto che sussistono nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità, rispetto alla originaria deliberazione di alcune disposizioni;

Ritenuto di dover adottare misure finanziarie necessarie ed urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

(omissis)

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo;

(omissis)

e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio 2014,", sono inserite le seguenti: "fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013,".

Articolo 2

Disposizioni in materia di immobili pubblici

(omissis)

Articolo 3

Misure in materia di infrastrutture e trasporti

(omissis)

Articolo 4

Disposizioni concernenti Roma Capitale

(omissis)

2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Articolo 5

Disposizioni in materia di Expo 2015

(omissis)

Articolo 6

Disposizioni finanziarie in materia di Province

(omissis)

Articolo 7

Misure per la Regione Sardegna

(omissis)

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2013

Allegato 1

(omissis)

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