Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Decisione 17 dicembre 2013, n. 1359/2013/Ue

(Guue 19 dicembre 2013 n. L 343)

Decisione recante modifica della direttiva 2003/87/Ce volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra

 

(Testo rilevante ai fini del See)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 2 ,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 3 non specifica le modalità di distribuzione nel periodo di scambio dei volumi delle quote di emissioni di gas a effetto serra destinate a essere messe all'asta.

(2) Ai fini della certezza del diritto e della prevedibilità del mercato, è opportuno chiarire che, per garantire il corretto funzionamento del mercato, in circostanze eccezionali, la Commissione dispone della facoltà di adeguare il calendario delle aste stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/Ce.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/Ce,

Hanno adottato la presente decisione:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/87/Ce sono aggiunte le frasi seguenti: "Qualora una valutazione indichi, per i singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1° gennaio 2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013.

Note ufficiali

1.

Gu C 11 del 15.1.2013, pag. 87

2.

Posizione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2013.

3.

Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 275 del 25.10.2003, pag 32).

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