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Normativa Vigente

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Dm Ambiente 20 dicembre 2000

Mobility management

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 20 dicembre 2000

(Gu 5 aprile 2001, n. 80)

Finanziamento ai Comuni per il governo della domanda di mobilità (mobility management)

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'Ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge 344/1997, rifinanziando le attività ivi previste;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991 (pubblicato sulla G.U. n. 126 del 31/5/1991) recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", con cui, all'articolo 3, comma 2, lett. d), si dispone che le Regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;

Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. n. 174 del 27 luglio 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 19, dalla citata legge 426/1998;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo Protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere CIPE, in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal Protocollo;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale — Serie Generale — n.179 del 3 agosto 1998) con cui è affidato agli Enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale e le Amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare.

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n 163 — recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale — Serie generale — , n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i Sindaci dei Comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000, (pubblicato nella Gazzetta ufficiale — Serie Generale — n. 33 del 10 febbraio 2000) con il quale è stato definito un programma di cofinanziamento a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei Comuni che hanno aderito è stato interdetto il traffico privato;

Visto il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" Supplemento Ordinario N. 162/L (Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2000);

Considerato che, il Ministero intende promuovere progetti volti alla realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche (la realizzazione di progetti) di mobilità sostenibile, di politiche e di interventi strutturali e permanenti, volti alla modifica degli attuali comportamenti che privilegiano l'uso individuale dei mezzi di trasporto.

Considerata la necessità di integrare il decreto del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 — che, all'articolo 3, comma 3 prevede l'istituzione, da parte dei Comuni, di una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantenga i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto — allo scopo di ridurre in modo strutturale e permanente l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane attraverso interventi per la gestione della domanda di mobilità;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data 21 settembre 2000, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al Direttore del Servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane;

Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal Direttore del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n.489, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base per l'anno finanziario 2000;

 

Decreta:

Articolo 1

Finalità e Struttura di supporto

1. Con il presente decreto s'intende promuovere la realizzazione d'interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilità sostenibile.

Per il raggiungimento di tali obiettivi e l'attuazione delle politiche necessarie, ad integrazione del decreto del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998, la si stabilisce che tale struttura di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilità aziendale, che mantenga i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto (articolo 3, comma 3), faccia capo alla figura del Mobility Manager di Area, che ha, tra l'altro, il compito di:

— promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli Enti interessati ai sensi del decreto;

— assistere le aziende nella redazione dei PSCL (Piani degli Spostamenti Casa Lavoro);

— favorire l'integrazione tra i PSCL e le politiche dell'Amministrazione Comunale in una logica di rete e di interconnessione modale;

— verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l'intermodalità e l'interscambio, e l'utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale

— favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di car-pooling e di car-sharing;

— fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile;

— promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

— monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione del traffico veicolare.

2. Sono ammessi al cofinanziamento, con le modalità di cui al successivo artticolo 5, i progetti presentati da Comuni e/o forme associative di comuni — previste dal Capo V del decreto legislativo, n° 267 del 17 agosto 2000, di cui al successivo articolo 4 e/o dalle Province su delega dei Comuni interessati — pertinenti alla realizzazione, integrazione o completamento di interventi relativi agli spostamenti casa-scuola-lavoro, previsti dai piani predisposti dai mobility manager aziendali ed approvati dai mobility manager di area, anche attraverso il supporto alla gestione sperimentale di servizi di trasporto aggiuntivi a quelli eventualmente già esistenti, innovativi e integrativi o complementari ai servizi del TPL, che sostituiscano gli spostamenti individuali motorizzati.

3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale del 28 marzo 1998, potranno essere presentati piani degli spostamenti casa-lavoro o piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico.

4. Nel caso delle aree di cui al comma 3, che ricadano nel territorio di più comuni, potranno essere finanziati, sia la costituzione di uno specifico ufficio del mobility manager dell'area, sia i progetti che saranno proposti dai mobility manager aziendali. L'ufficio del mobility manager d'area potrà essere costituito anche tra più Enti o potranno delegarne le funzioni ad uno di essi.

Articolo 2

Disponibilità finanziarie

Per le finalità di cui all'articolo 1, sono impegnate risorse finanziarie pari a 30.000 milioni di lire, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000.

Articolo 3

Limiti di cofinanziamento

1. Per quanto previsto dall'articolo 1, del presente decreto, la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo dei progetti. La restante parte dovrà essere messa a disposizione a livello locale, con la partecipazione delle aziende interessate.

2. I Comuni non previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto Ministero ambiente del 27 marzo 1998, possono costituire, in presenza dei presupposti, di cui all'articolo 1, comma 3 del presente decreto, la struttura del mobility manager di area, di cui all'articolo 1, comma 4, che potrà essere finanziata fino a un massimo del: 80%, per il primo anno e 40% per il secondo.

3. Per il funzionamento delle strutture di supporto, già attivate dall'artticolo 3 comma 3 del decreto del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998, potrà essere concesso, da parte del Ministero un ulteriore contributo, pari al 40% delle spese di funzionamento.

4. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese sostenute anteriormente alla data del presente decreto.

5. I contributi previsti dal presente decreto potranno essere utilizzati ad integrazione di progetti già finanziati da altri strumenti, regionali, nazionali o comunitari, qualora tale integrazione sia consentita dai predetti strumenti di finanziamento. In questo caso, con la quota integrativa del Ministero dell'ambiente, il valore totale del contributo pubblico non dovrà superare il 50% del costo totale del progetto.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza di cofinanziamento, i seguenti soggetti:

— i Comuni e le associazioni di Comuni, — previste dal Capo V del decreto legislativo n° 267 del 17 agosto 2000

— le Province, su delega dei Comuni interessati.

Articolo 5

Presentazione delle istanze

1. Ciascuno dei soggetti, di cui all'articolo 4, dovrà trasmettere un'unica istanza dei progetti di cui si richiede il cofinanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, di un suo delegato o dal funzionario responsabile.

2. Tale istanza dovrà essere corredata dalla compilazione del modulo come previsto all'Allegato I al presente decreto;

3. Il modulo e le istruzioni di cui al comma 2 del presente articolo, sono disponibili in formato elettronico presso il sito http://www.minambiente.it

4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente — Servizio per l'Inquinamento Atmosferico e Acustico e Rischi Industriali, sia in formato elettronico, che in formato cartaceo agli indirizzi: mobilitym.siar@minamb.it , per la posta elettronica, e Via Cristoforo Colombo n. 44 — 00147 Roma, per quella convenzionale, a partire dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

5. Le istanze saranno esaminate in base alla data di presentazione.

6. In caso di non corrispondenza fra la documentazione inviata in formato elettronico e quella in formato cartaceo, farà fede la seconda.

Articolo 6

Condizioni di ricevibilità

1. Costituisce condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento il rispetto delle modalità di presentazione e delle scadenze di cui all'articolo 5.

2. Il controllo delle condizioni di ricevibilità dei progetti pervenuti sarà svolto dal Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali del Ministero dell'Ambiente.

Articolo 7

Valutazione dei progetti proposti

1. Ai fini dell'ammissibilità, tutte le istanze pervenute saranno esaminate in via preliminare. Costituiscono condizione di ammissibilità delle istanze di cofinanziamento:

a) l'istituzione, presso il comune, dell'ufficio del mobility manager di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del Dm 25 novembre 1994 e a quelli inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità in data 20 maggio 1991;

b) l'istituzione di almeno il 50% dei mobility manager aziendali e la presentazione di almeno il 5% dei piani degli spostamenti casa-lavoro, da parte delle aziende individuate, nei casi previsti dall'art. 3, comma 1 del Dm 27 marzo 1998;

2. Le istanze ammissibili, per l'accesso al cofinanziamento, saranno valutate sulla base dei criteri di cui all'Allegato II punti 1 e 2 al presente decreto

3. La verifica della ammissibilità e la valutazione dei progetti ammessi sarà svolta dal Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali del Ministero dell'ambiente, che potrà avvalersi anche della Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero stesso.

Articolo 8

Modalità di finanziamento e di revoca

1. Per i progetti finanziabili ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnerà un cofinanziamento nella misura massima indicata nell'articolo 3. del presente decreto.

2. Il Ministero dell'ambiente determinerà la percentuale di cofinanziamento assegnabile ai singoli progetti sulla base della valutazione della qualità dei progetti presentati, che saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 2 del presente decreto.

3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito, con decreto del Direttore Generale, dal Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali all'Ente proponente in tre fasi:

a) la prima, di importo pari al 30% del progetto o dei progetti riconosciuti finanziabili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;

b) la seconda, di importo pari al 50%, al ricevimento del programma operativo di dettaglio, comprensivo del piano finanziario, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al presente comma 3, lettera a);

c) la terza, a saldo, a presentazione del rendiconto delle iniziative promosse e dei servizi attivati e previa verifica dell'effettiva riduzione degli spostamenti motorizzati, ottenuti nell'area territoriale di riferimento del progetto.

4. Il rendiconto, di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà essere inviato al Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali secondo le modalità stabilite dal Servizio stesso;

5. Nel caso in cui la corrispondenza del progetto con il programma operativo, di cui alla lettera b) del comma 3 non fosse riscontrata, il Ministero dell'ambiente provvederà alla revoca dei finanziamenti concessi.

6. I fondi recuperati, ai sensi del comma 5, saranno impiegati per finanziare altri interventi.

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