Anche per le terme arriva il marchio di qualità
Tale provvedimento contiene anche alcune disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.
L'articolo 13 della legge prevede a riguardo la prossima istituzione di un "marchio di qualità termale": occorrerà attendere apposito Dm Ambiente-Industria che dovrà essere emanato entro il 22 gennaio 2002 (termine decorso inutilmente, finora). Il marchio, su proposta delle Regioni, sarà riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali e sarà assegnato dal Ministero dell'ambiente.
Condizione affinché il marchio di qualità termale possa essere assegnato è l'adozione, nel territorio di riferimento della concessione mineraria, degli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4 della legge, saranno le Regioni a dover definire con gli enti interessati, tali strumenti.
Per ottenere il marchio di qualità termale, il titolare della concessione mineraria dovrà presentare apposita domanda alla Regione di appartenenza. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) adozione di apposito bilancio ambientale e relativa relazione tecnica;
b) sottoscrizione, certificata dalla camera di commercio, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela ambientale;
c) attività di promozione — certificata dall'azienda di promozione turistica — per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico artistiche proprie del territorio termale;
d) adozione, da parte degli enti locali competenti, di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la corretta fruizione dell'ambiente naturale.