Rifiuti

Normativa Vigente

print

Dm Ambiente 2 maggio 2006

Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione - Cen - in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 2 maggio 2006

(Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (Cen), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

il Ministro delle attività produttive

Vista la direttiva 94/62/Ce come modificata dalla direttiva 2004/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13 "Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate" nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 226, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive siano aggiornati gli standard europei fissati dal Comitato europeo di normazione (Cen) in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Sentita la Commissione tecnica costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Considerato che le predette norme tecniche, pur mantenendo il carattere di norme volontarie e, pertanto, non costituendo regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34/Ce, modificata dalla direttiva 98/48/Ce, che ha abrogato e sostituito la Direttiva 83/189/Cee e successive modifiche, garantiscono la libera circolazione di imballaggi e materiali per imballaggi all'interno della Unione europea;

Considerato che l'applicazione delle predette norme tecniche conferisce ad imballaggi e materiali per imballaggi la presunzione di conformità ai requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

 

Decreta:

Articolo 1

1. Sono pubblicati i numeri di riferimento delle norme tecniche nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e recepiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal successivo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, allegato F:

Uni En 13427:2005 — Imballaggi — Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

Uni En 13428:2005 — Imballaggi — Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione — Prevenzione per riduzione alla fonte;

Uni En 13429:2005 — Imballaggi — Riutilizzo;

Uni En 13430:2005 — Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;

Uni En 13431:2005 — Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;

Uni En 13432:2002 — Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione — Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

Articolo 2

1. Si considerano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti nell'allegato II della Direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, qualora gli imballaggi siano conformi alle norme tecniche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

2. I requisiti essenziali si considerano altresì soddisfatti qualora siano rispettate le indicazioni delle linee guida per la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto. Fino alla adozione delle predette linee guida i requisiti essenziali si considerano altresì soddisfatti in presenza della dichiarazione di conformità degli imballaggi di cui all'allegato al presente decreto.

Articolo 3

1. La conformità di cui agli articoli 1 e 2 deve essere attestata mediante dichiarazione all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui è demandato il compito di vigilanza e controllo dei predetti requisiti essenziali.

2. A tal fine l'Autorità può:

a) verificare la dichiarazione di conformità ricevuta;

b) richiedere della documentazione tecnica a supporto della dichiarazione di conformità;

c) rilevare la non conformità al requisiti essenziali assegnando al dichiarante un termine entro cui soddisfare gli elementi integrativi indicati;

d) segnalare ai soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 262 del sopraccitato decreto legislativo, eventuali inadempienze ai fini di cui all'articolo 261, comma 4, del medesimo decreto.

Articolo 4

1. Le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1 sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (Uni) e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso l'Uni per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le linee guida per la dimostrazione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto sono elaborate sono elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (Uni) e approvate dalla Commissione tecnica costituita presso l'Uni per l'applicazione delle norme tecniche pubblicate dal Comitato europeo di normazione, e confermate dall'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 5

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

 

Roma, 2 maggio 2006

Allegato

Dm 2 maggio 2006

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 59 KB


 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598