Rifiuti

Documentazione Complementare

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Ministero dell'economia e delle finanze

Nota 9 agosto 2013, prot. n. 17179

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 1° luglio 2013. Determinazione del numero e della scadenza delle rate per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Dl 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Al Comune di Ariano Irpino (AV)

 

Con la deliberazione indicata in oggetto codesto Comune ha stabilito che, per l'anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) venga corrisposto in quattro rate, scadenti la prima il 30 novembre 2013, la seconda il 31 dicembre 2013, la terza il 31 gennaio 2014 e la quarta il 28 febbraio 2014.

Tale deliberazione è stata adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Dl 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la cui lettera a) prevede che, per il solo anno 2013 e in deroga a quanto diversamente prescritto dall'articolo 14, comma 35, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dall'Ente locale con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo ...". Premesso che, per quanto riguarda gli aspetti di natura specificatamente tributaria, dal tenore letterale di tale disposizione non si può desumere che l'Ente locale sia tenuto a fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 entro il medesimo anno, va, tuttavia, evidenziato che la successiva lettera c) del medesimo comma 2 dell'articolo 10 del Dl n. 35 del 2013, stabilisce, sempre limitatamente all'anno 2013, che "la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011".

Deve ritenersi, quindi, che il Comune, nel disciplinare il numero e la scadenza delle rate della Tares per l'anno 2013, incontri il vincolo costituito dalla riserva allo Stato della maggiorazione standard di cui all'articolo 14, comma 13, del Dl n. 201 del 2011, il cui gettito deve essere in ogni caso assicurato all'Erario entro l'anno in corso, anche al fine di pervenire ad un'esatta quantificazione dello stesso e di poter, quindi, determinare le dotazioni del fondo di solidarietà comunale, del fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

A decorrere dall'anno 2014, infatti, la possibilità di quantificare con precisione l'entità della maggiorazione standard è pregiudicata dal riconoscimento della facoltà per il Comune sia di elevare la misura di detta maggiorazione sino a 0,40 euro, sia di riscuotere la Tares anche mediante "le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari", oltre che tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale approvato con Dm 14 maggio 2013, i quali costituiscono gli unici strumenti che consentono di individuare i flussi relativi alla maggiorazione in questione.

Ciò chiarito relativamente al versamento della maggiorazione, deve, altresì, essere segnalato che, in ordine alla possibilità per il Comune di posticipare all'anno 2014 la scadenza di una o più rate del tributo dovuto per l'anno 2013, sono state avanzate perplessità dal Ministero dell'interno, con riferimento alle conseguenze derivanti da tale determinazione sotto il profilo contabile, che investono — in particolare — l'applicazione dell'articolo 179 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto sopra evidenziato, fermo restando che codesto Comune e tenuto in ogni caso a porre in essere le attività necessarie ad assicurare che la maggiorazione standard sia corrisposta nell'anno 2013, si richiama l'attenzione sull'esigenza di considerare altresì le implicazioni contabili derivanti dalla decisione di riscuotere una o più rate della Tares nel 2014, eventualmente anche acquisendo l'avviso del predetto Dicastero.

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