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Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2013

Prevenzione degli incendi boschivi - Stagione estiva 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato 21 giugno 2013

(Gu 28 giugno 2013 n. 150)

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2013. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti

 

Al Presidente della Regione Abruzzo

Al Presidente della Regione Basilicata

Al Presidente della Regione Calabria

Al Presidente della Regione Campania

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna

Al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia

Al Presidente della Regione Lazio

Al Presidente della Regione Liguria

Al Presidente della Regione Lombardia

Al Presidente della Regione Marche

Al Presidente della Regione Molise

Al Presidente della Regione Piemonte

Al Presidente della Regione Puglia

Al Presidente della Regione Sardegna

Al Presidente della Regione Siciliana

Al Presidente della Regione Toscana

Al Presidente della Regione Umbria

Al Presidente della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente della Regione Veneto

Al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano

Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento

e, p.c.

Al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

Al Presidente dell'Unione delle Province Italiane

Al Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

 

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 205, n. 152 attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo ed invernale che, per la prossima campagna estiva, avranno inizio il 21 giugno 2013 e termineranno il 30 settembre 2013.

Ciò premesso, si evidenzia che la passata stagione invernale è stata caratterizzata da un regime di precipitazioni superiori alla media su quasi tutto il territorio nazionale che, se da un lato ha mantenuto generalmente molto bassa la probabilità di innesco e di propagazione degli incendi boschivi, dall'altra sta favorendo un abbondante sviluppo della vegetazione. Tale situazione si potrebbe ripercuotere sull'andamento del fenomeno incendi boschivi e di interfaccia della prossima stagione estiva che, seppur favorito dalle condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, è sicuramente prodotto, nella sua quasi totalità, dalla mano dell'uomo.

Come è noto infatti, il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia è dovuto sostanzialmente a cause di natura antropica siano esse di tipo doloso o colposo come gli incendi causati durante la ripulitura di zone agricole e forestali, nonché da imprudenze e disattenzioni in aree boscate ed in zone rurali. Tale considerazione suggerisce che le azioni di mitigazione dei fenomeni e dei danni ad essi connessi debbano comprendere, in primis, campagne di sensibilizzazione e di educazione all'ambiente, nonché attività di prevenzione e di monitoraggio continuo del territorio che consentano di mettere in atto un tempestivo e più efficace primo intervento.

Così facendo potrebbero, inoltre, ridursi le situazioni per le quali le attività di spegnimento e bonifica attuato dalle squadre a terra, che rimangono indispensabili e determinanti nella lotta attiva, debbano essere supportate con l'intervento del mezzo aereo che, evidentemente, deve essere considerato una misura complementare da utilizzare nelle situazioni più gravi, in termini di rischio residuo. Le indicazioni suddette assumono particolare rilevanza per la prossima campagna estiva antincendio boschivo alla luce della forte riduzione, rispetto agli anni passati ed a causa della mancanza di risorse finanziarie, del numero di velivoli che compongono la flotta aerea antincendio di Stato che, quest'anno, saranno più che dimezzati rispetto allo scorso anno e che, allo stato attuale, potrà contare sostanzialmente sui CL-415 (Canadair); sarà quindi necessario uno sforzo comune e sinergico per ottimizzare l'impiego, innanzitutto, delle flotte aeree antincendio regionali e quella di Stato.

Alla luce di quanto rappresentato, risulta del tutto evidente l'opportunità che le Regioni, nella propria programmazione delle attività di lotta attiva, provvedano ad implementare ed innovare le strategie di impiego delle proprie risorse, anche mettendo a fattor comune, in particolare con le Regioni limitrofe tramite l'adozione di specifiche intese ed accordi, i mezzi disponibili e integrando la composizione delle flotte con velivoli che abbiano caratteristiche di impiego differenziate.

Mi preme inoltre rammentare che ai sensi della legge n. 100/2012 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica n. 40/2013 la proprietà della flotta Canadair del Dipartimento della protezione civile è stata trasferita al Ministero dell'Interno — Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ma il loro impiego sul territorio nazionale sarà comunque coordinato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il proprio Centro Operativo Aereo Unificato. Anche sulla scorta di quanto accaduto nel 2012, anno impegnativo, rispetto ai precedenti, sia per il numero di incendi che per superfici interessate dal fuoco, bisogna ricordare che il sistema regionale di risposta agli incendi boschivi deve essere opportunamente tarato sulla realtà in cui si cala.

Altresì, il sistema Paese, a tutti i livelli di responsabilità, deve affrontare, con la dovuta attenzione, il fenomeno incendi che rappresenta un'emergenza di carattere ambientale ed economico e che mette peraltro in pericolo le infrastrutture e gli insediamenti urbani, con possibili perdite di vite umane non oltremodo accettabili.

Auspico pertanto che siano messe in atto le azioni previste dal nostro ordinamento, con una sinergica attività di sorveglianza del territorio e di avvistamento che coinvolga efficacemente risorse regionali e statali, anche attraverso specifici accordi formalizzati a livello territoriale, compresi quelli tra territori regionali confinanti, al fine di garantire un efficace e tempestivo intervento di spegnimento da terra e di bonifica, una puntuale attività di prevenzione e di pianificazione anche di protezione civile, nonché un adeguato coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti competenti per garantirne la corretta circuitazione.

Auspico inoltre che vengano proseguiti gli sforzi fin qui fatti dai soggetti competenti in tema di attività investigative e ricerca, anche di carattere preventivo, degli autori degli incendi, nonché in tema di istituzione ed aggiornamento dei catasti dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così da consentire l'effettiva applicazione dei vincoli e dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 353/2000.

Infine si chiede alle Ss.Ll. di voler proseguire nella promozione della diffusione della cultura di protezione civile tra i cittadini, coinvolgendo i diversi livelli territoriali, per illustrare le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente e per mettere in evidenza le gravi conseguenze derivanti dagli incendi boschivi e di interfaccia.

Si coglie l'occasione per ribadire che anche quest'anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, verrà reso disponibile un riepilogo degli assetti regionali e statali dedicati all'Aib. Si invitano quindi le Ss.Ll. a volere verificare che le proprie strutture abbiano già provveduto all'invio delle informazioni richieste, secondo le modalità già comunicate dal Dipartimento della protezione civile.

Ho ritenuto doveroso condividere con le Ss.Ll. tali riflessioni, affinché si possano promuovere ed adottare tutte le azioni e le iniziative per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, oltre che ogni situazione di emergenza conseguente, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

Alla luce della disamina del fenomeno incendi in Italia negli ultimi anni, rivolgo alle Ss.Ll. le seguenti raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2013, al fine di garantire una risposta tempestiva, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

a) Attività di previsione e prevenzione: favorire lo scambio ed il flusso delle informazioni fra le varie strutture regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attività Aib;

coinvolgere i Centri Funzionali Decentrati, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, oltre che nella fase di monitoraggio e sorveglianza delle condizioni meteo, anche nelle attività di previsione delle condizioni di rischio incendi favorendo la produzione di uno specifico bollettino incendi così come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001. A tal proposito, si rammenta che, qualora vi sia una carenza di strumenti previsionali in grado di supportare i Centri Funzionali Decentrati nelle valutazioni delle condizioni di suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, potrà essere utilizzato allo scopo il modello previsionale in uso presso il Dipartimento della Protezione Civile, reso disponibile ed utilizzabile dai Centri Funzionali Decentrati già dal 2011;

promuovere ogni possibile forma di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti di Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, nonché degli Enti locali competenti, affinché provvedano ai necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria. Stimolare e promuovere verso gli stessi Enti tutte le opportune forme di vigilanza del territorio atte a verificare le eventuali inadempienze;

supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione indiretta come l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge n.353 del 2000, strumento di primaria importanza per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta che il Corpo Forestale dello Stato, per le proprie attività di istituto, effettua i rilievi delle aree percorse dal fuoco, rendendole fruibili alle amministrazioni comunali attraverso il Sistema Informativo della Montagna;

incentivare nelle aree e nei periodi a maggior rischio tutte le opportune iniziative finalizzate ad inibire ogni azione, anche solo potenziale, che determini l'innesco di incendio. Qualora possibile, definire con le Prefetture — Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio, l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, anche attraverso la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative;

favorire e promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;

stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, anche sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realtà italiane, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi: provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando gli obiettivi prioritari da difendere, nonché il modello di intervento che riporti le attività necessarie ad una efficace gestione dell'emergenza che tenga conto anche di situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia;

assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n.353 del 2000;

garantire, altresì, l'indispensabile presenza, di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento — dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei; definire, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

c) Attività di pianificazione di protezione civile: sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;

provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza:

porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto è più che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia;

assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;

garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (Soup), di cui all'articolo 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il Coau abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento;

assicurare, così come previsto dall'articolo 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria Soup ovvero, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome, dell'eventuale analoga struttura di coordinamento, prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze dell'ordine e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992;

valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province Autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;

comunicare al Dipartimento della protezione civile i numeri telefonici attivati a livello regionale per la segnalazione degli incendi boschivi e di interfaccia e per l'informazione alla popolazione sul tema, al fine di coordinare più efficacemente la risposta del Dipartimento stesso nell'ambito delle attività del proprio contact center a servizio del cittadino;

assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle "Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi", emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al Coau del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra; promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo;

adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'articolo 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in Aib; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;

definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

Nell'ambito dei principi di più leale collaborazione confido vivamente nel più ampio recepimento delle raccomandazioni sopra fornite.

 

Roma, 21 giugno 2013

 

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