Dm Sanità 20 marzo 1997
Recepimento della direttiva 91/157/Cee - Pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose
Abrogato da:
Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 (18/12/2008)
Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 18/12/2008
Ministero della salute
Decreto 20 marzo 1997
(Gu 23 luglio 1997 n. 170)
Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/Cee relativa alle pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose
Il Ministro della sanità
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 concernente attuazione della direttiva Cee76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto l'articolo 27 della legge 22 febbraio 1994, n.146, che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982 , l'art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994;
Vista la direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/Cee relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;
decreta:
Articolo 1
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, sostituito dall'allegato al decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, sono aggiunte le voci indicate nell'allegato.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Denominazione della sostanza dei gruppi della sostanza o dei preparati | Restrizioni |
25. Pile alcaline al manganese destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C ovvero con particolare esposizione agli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio. | Vietata l'immissione sul mercato e l'uso. |
26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,25% in peso di mercurio. | Vietata l'immissione sul mercato e l'uso. |