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Legge 6 giugno 2013, n. 64

Conversione in legge del Dl 35/2013 recante Misure urgenti per il pagamento dei debiti della pubblica Amministrazione nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali - Stralcio - Disposizioni sulla Tares

Ultima versione disponibile al 29/07/2024

Parlamento italiano

Legge 6 giugno 2013, n. 64

(Gu 7 giugno 2013 n. 132)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie sovrannumerari di cui all'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonché i componenti della Commissione tributaria centrale.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2013.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35

(omissis)

Nel Capo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"Articolo 6-bis (Sospensione dei lavori  per  mancato  pagamento  del corrispettivo). —  1.  All'articolo  253  del  Codice  dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è  inserito  il seguente:

"23-bis. In relazione all'articolo  133,  comma  1,  fino  al  31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire  ai sensi dell'articolo 1460 del Codice  civile  può  essere  esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia  stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale"".

(omissis)

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal Siope, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato"";

al comma 2:

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette Regioni e Province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma";

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il Comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-ter. I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013";

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva";

b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: "in quanto compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari"";

al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"";

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. All'articolo 259 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'Ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio".

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014".

4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni";

b) al comma 381:

1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"".

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 10-bis

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

(omissis)

Articolo 10-ter

Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

(omissis)

Articolo 10-quater

Attribuzione ai  comuni del corrispettivo del gettito Imu relativo agli immobili di proprietà comunale

(omissis)

Articolo 10-quinquies (Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio

(omissis)

Articolo 10-sexies

Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013

(omissis)"

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