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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 19 luglio 2006, n. 6056

Infrastrutture di comunicazione per impianti radioelettrici - Disciplina applicabile

Tar Lazio

Sentenza 19 luglio 2006, n. 6056

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Sezione II Bis -

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 12246/2004, proposto da RAI WAY Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via A. Bertoloni n. 44;

 

contro

Comune di Blera (Vt), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Michetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, sc. A, int. 10;

Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e, per legge, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio — Sezione di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio — Sezione di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Caroleo e prof. Giuseppe Vernì, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via F. Denza n. 27;

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Salis ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;

con intervento ad opponendum

del Comitato Forum Etruria, in persona del legale rappresentante p.t. Fravolini Maria Antonietta, che agisce anche in proprio, e di (...), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Salerni e Maria Rosaria Damizia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Viale Carso n. 23;

dell'Università agraria di Blera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Federico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n. 16;

dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature — Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Petretti e Francesca Fegatelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via degli Scipioni n. 268;

dell'Associazione Italia Nostra, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Petretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni, n. 268/A;

dei Comuni di Tarquinia, Anguillara Sabazia, Monte Romano, Vajano, Villa S. Giovanni In Tuscia E Bassano Romano , nelle persone dei rispettivi Sindaci p.t., nonché di (...), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Salerni e Maria Rosaria Domizia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Viale Carso n.23;

dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Stringola e Roberto Venettoni, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Roma, Via C. Fracassini n. 18;

 

per l'annullamento

quanto al ricorso originario:

del provvedimento comunale n. 37487 (prot. n. 4947) del 27 settembre 2004, con cui è stato denegato il permesso di costruire, relativo alla realizzazione di un nuovo Centro trasmittente Onde Medie in località Terzolo del Comune di Blera; nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente, e, in particolare, della relazione di valutazione sulla conformità urbanistico-edilizia del progetto in data 20/9/2004; del parere sfavorevole della Commissione Edilizia di cui al verbale n. 5/4 del 21/9/2004; della proposta motivata di provvedimento di diniego (prot. n. 4866) del 22/9/2004;

 

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

delle note della Direzione Tecnica dell'Arpa Lazio del 28 giugno 2005, prot. n. 0013961, e della Direzione generale — Divisione Affari istituzionali, generali e legali dell'Arpa Lazio (prot. n. 22206) del 10/10/2005, con cui è stato negato l'accesso agli atti della società ricorrente; nonché, per quanto possa occorrere, delle note dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio (prot. 332/Ass.re) e del Comune di Blera del 28/6/2005 (prot. n. 13871), oltreché di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque, connesso, anche non cognito alla ricorrente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto da Rai Way Spa;

Visti gli atti di intervento in giudizio;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, per la pubblica udienza del 23 marzo 2006, il Consigliere Francesco Giordano;

Uditi gli avvocati come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

Fatto

Espone Rai Way Spa, titolare del ramo d'azienda conferitole dalla RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, relativo alla Divisione Trasmissione e Diffusione ed al complesso degli impianti e delle attività appartenenti alla rete di trasmissione e diffusione dei segnali voce, video e dati della Rai, di aver presentato un progetto per la costruzione di un nuovo centro trasmittente ad Onde Medie, su un terreno situato in località Civitella Cesi nel territorio del Comune di Blera (VT), compreso nel quadro degli interventi previsti dal piano O.M. -approvato dal Ministero vigilante— predisposto per la razionalizzazione delle reti in onda media, con l'obiettivo di realizzare un'unica rete nazionale in un'ottica di salvaguardia della salute umana, di tutela del paesaggio e di ottimizzazione del servizio pubblico radiofonico in concessione.

Il suddetto impianto in progetto di Roma Blera sarebbe destinato a sostituire l'impianto di Roma Santa Palomba, disattivato dal 15 maggio 2004, che irradiava i programmi radiofonici di Radiouno e Radiodue in Onda Media senza, peraltro, garantire il rispetto della normativa vigente di cui al Dpcm 8 luglio 2003, adottato ai sensi dell'articolo4, comma 2 della legge quadro n. 36/2001.

Aggiunge l'istante che attualmente il servizio radiofonico in Onda Media è svolto in via provvisoria, in attesa dell'attivazione della progettata stazione di Roma Blera, dall'impianto di Roma Monte Ciocci, sulla frequenza 1107 KHz tramite un'antenna di altezza pari a 112 metri, ma il segnale raggiunge discretamente solo la zona Nord di Roma, per cui il servizio radiofonico in O.M. non raggiunge al momento parte della città di Roma e l'intera Regione Lazio, mentre il servizio internazionale (programma Notturno Italiano) sulla frequenza 846 KHz non è attualmente irradiato.

Pertanto, con istanza presentata il 31 maggio 2004, Rai Way ha chiesto l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, dichiarando contestualmente la conformità del progetto ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

La pratica, successivamente integrata con la produzione di ulteriori documenti, è stata trasmessa per competenza alla Commissione Edilizia la quale, sulla scorta della ritenuta non conformità dell'intervento alla vigente normativa urbanistico-edilizia espressa dal responsabile del procedimento, ha formulato parere sfavorevole con verbale n. 5/4 del 21 settembre 2004.

Conseguentemente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del Dpr n. 380/2001, ha avanzato una proposta motivata di diniego che ha condotto all'adozione del restrittivo provvedimento conclusivo, avverso il quale l'istante ha promosso l'odierno contenzioso affidandolo a nove mezzi di gravame, articolati nella prospettazione dei vizi di incompetenza, violazione e falsa applicazione di legge, nonché di eccesso di potere, sotto diversi profili, lamentando la mancata ed erronea applicazione del procedimento previsto dall'articolo 87 del Dlgs n. 259 del 2003 e censurando ciascuno dei motivi addotti dall'Amministrazione a giustificazione del provvedimento impugnato, relativi alla incompatibilità del progetto con la disciplina urbanistica della zona interessata classificata come agricola, al superamento dei limiti dei valori di attenzione di cui al Dpcm 8.7.2003 e alla conseguente violazione dei diritti di uso civico gravanti sull'area.

Conclusivamente, l'intimante ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati, con il risarcimento del danno ingiustamente subito per effetto dell'emanazione dei censurati provvedimenti comunali.

Nel prosieguo la società ricorrente ha prodotto tre memorie difensive, nelle quali ha puntualizzato, chiarito ed ulteriormente illustrato alcuni aspetti della controversia all'esame, rilevando l'inammissibilità di alcuni interventi in giudizio -tra cui, in particolare, quello della Provincia di Viterbo— ed insistendo nelle conclusioni precedentemente rassegnate.

Con atto per motivi aggiunti, notificato il 19 ottobre 2005 e depositato nei termini, l'esponente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, supportando con cinque capi di doglianza la domanda di annullamento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Nelle sue memorie difensive, di costituzione e integrativa, l'intimato Comune di Blera ha argomentato in senso contrario alle tesi di parte ricorrente, ponendo l'accento sull'aspetto urbanistico ed edilizio del progettato intervento e rilevando come la disciplina del Dlgs n. 259/2003 non costituisca normativa speciale e compiuta, che, come tale, sia destinata a prevalere su quella dettata dal Tu per l'edilizia.

Ha, pertanto, resistito la predetta Amministrazione comunale alla pretesa di parte ricorrente, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso principale nonché dei motivi aggiunti, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero per le Comunicazioni, l'Arpa Lazio e la Regione Lazio.

La difesa erariale ha argomentato a favore della pretesa dell'istante, dichiarando di condividere le censure dedotte da Rai Way e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Dal canto suo l'Arpa Lazio, rilevata l'infondatezza delle censure mosse al suo operato, ha chiesto la sua esclusione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, considerato che il parere richiesto sarebbe stato fornito nel rispetto dei termini necessari alla sua predisposizione.

La Regione Lazio ha, invece, controdedotto alle tesi di parte ricorrente, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso con ogni conseguenziale statuizione.

Proprio a supporto dell'asserita legittimità del provvedimento impugnato, gli interventori ad opponendum hanno, tra l'altro, sottolineato le notevoli dimensioni della progettata opera e l'impatto negativo dell'impianto sull'ambiente circostante e sullo sviluppo economico della zona, avente, a loro dire, particolare vocazione legata all'agricoltura, all'allevamento, all'artigianato locale ed al turismo naturalistico-archeologico.

Per di più, l'impianto dovrebbe essere installato in un'area molto vasta, compresa in una zona catalogata come Sic (sito di importanza comunitaria) dall'Unione Europea ed interessata da due progetti di sviluppo di attività, incentrati sul turismo eco-compatibile e sul recupero delle strutture esistenti, oltre che prossima a numerosi siti archeologici tra cui, di particolare importanza, quello della necropoli etrusca di San Giovenale.

Sicché, il possibile inquinamento elettromagnetico o, quanto meno, il suo pericolo derivante dalla realizzazione dell'impianto proposto dalla ricorrente, farebbe decadere tutti i progetti afferenti al settore ambientale ed al campo agrituristico, con pesanti ricadute anche sul piano occupazionale.

Quanto al merito, gli interventori hanno resistito alle censure di parte ricorrente, sostenendo l'infondatezza del gravame e dei motivi aggiunti e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite, alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie e secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi in subiecta materia.

Solo la Provincia di Viterbo ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dell'istante, connessa alla pretesa rappresentazione da parte della stessa, in sede di gravame, di una modifica dell'originario progetto consistente in un rilevante ridimensionamento dello stesso.

Per parte sua, l'Università Agraria di Blera, rammentando che la disciplina in materia di radiodiffusione e di installazione dei relativi impianti non contiene alcuna deroga alla vigente normativa riguardante gli usi civici, ha segnatamente insistito sulla circostanza che l'impianto della ricorrente produrrebbe gravi e dirette turbative all'attività di pascolo collettivo in atto sui terreni di sua proprietà, comportando un vero e proprio mutamento della destinazione d'uso dei medesimi.

L'istanza cautelare prodotta dalla società ricorrente è stata rigettata dalla Sezione giudicante, con ordinanza n. 204 del 13 gennaio 2005, successivamente confermata in appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3146 del 5 luglio 2005.

Infine, con istanza-ricorso presentata ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241/90, nella forma prevista dall'articolo1, comma 1° della legge n. 205/2000, Rai Way ha impugnato il diniego opposto dall'Arpa Lazio alla sua domanda di accesso agli atti del 16 settembre 2005.

Con ordinanza istruttoria n. 14856, emessa nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2005, la Sezione ha accolto la suddetta istanza e, pertanto, il 18 gennaio 2006 la ricorrente ha preso visione ed estratto copia di tutta la documentazione in possesso dell'Arpa Lazio, relativa all'atto impugnato con i motivi aggiunti.

 

Diritto

Come riferito in narrativa, la vicenda oggetto del presente gravame trae origine dal diniego opposto dal Comune di Blera alla realizzazione del progetto, predisposto dalla Società Rai Way, relativo all'installazione in località Terzolo delle infrastrutture e degli impianti per la radiodiffusione sonora del nuovo Centro trasmittente ad Onde Medie, nell'ambito del Piano O.M. assentito dal Ministero delle Comunicazioni con effetto dal 1° gennaio 2004, in sostituzione di quello già funzionante in Roma Santa Palomba che irradiava i programmi radiofonici di Radiouno e Radiodue in Onda Media e che è stato disattivato a partire dal 15 maggio 2004.

In via preliminare, il Collegio ravvisa l'opportunità ed anche la necessità di sgombrare il campo da tutte le questioni ed eccezioni, che tendono ad appesantire indebitamente l'odierno contenzioso, con problematiche secondarie o comunque di rilievo marginale e, quindi, in ultima analisi non decisive ai fini della disamina e della conclusiva risoluzione della vertenza, che costituisce il nucleo centrale della controversia dedotta in lite.

In primo luogo, va disattesa la richiesta di estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, dell'Arpa Lazio — Sezione di Viterbo, in quanto che, assumendo il parere tecnico di sua competenza il valore di atto endoprocedimentale indispensabile, nell'economia del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti radioelettrici, non può negarsi il pieno e legittimo coinvolgimento, ad ogni consentito effetto, del predetto organismo nella situazione contenziosa determinatasi a seguito della proposizione dell'odierno gravame.

Occorre, poi, secondo logica riferirsi all'impugnazione introdotta con il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 19 ottobre 2005, anche se ratione temporis essa si colloca in un momento successivo alla proposizione del ricorso originario o principale, che dir si voglia.

L'atto per motivi aggiunti è rivolto avverso la nota della Direzione Tecnica dell'Arpa Lazio n. 0013961 del 28 giugno 2005, con cui la Sezione regionale di Rieti ha svolto alcune considerazioni e precisazioni, in ordine al parere tecnico favorevole rilasciato dalla Sezione provinciale di Viterbo in data 19 novembre 2004 e pervenuto a destinazione il 13 dicembre 2004.

Contestualmente sono state impugnate, all'occorrenza, le note dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio e del Comune di Blera, delle quali l'istante ha preso visione durante l'accesso agli atti dell'Arpa Lazio, esercitato in data 18 gennaio 2006.

Come si evince dalla lettura del menzionato "parere" e risulta, altresì, osservato dalla stessa società ricorrente (cfr. memoria del 27 gennaio 2006, pagg. 10, 18 e ss.), con la menzionata nota del 28 giugno 2005 la Direzione Tecnica dell'Arpa Lazio, Sezione di Rieti, "non ha inteso avviare alcun procedimento, né di conseguenza riesaminare il progetto, ma ha ritenuto di ‘dover fornire un cortese riscontro al Comune e alla Regione sull'eventualità di un riesame della questione, qualora venisse variata la pianificazione territoriale, sulla base di atti concreti formalmente deliberati e da sottoporsi all'Agenzia con un nuovo procedimento'."

In effetti, è agevole rilevare che il Direttore Tecnico dell'Agenzia -nel prendere atto degli elementi di particolare importanza segnalati dal Comune di Blera e dall'Assessorato regionale all'Ambiente, dai quali si evidenziava che era "in atto, da parte delle Amministrazioni pubbliche, un'intensa attività di programmazione volta allo sviluppo dell'area interessata dall'installazione dell'antenna sia dal punto di vista turistico che di fruibilità sociale", ipotizzava la necessità che, una volta concluso l'iter deliberativo di tali attività, l'Arpa Lazio prendesse in considerazione la futura situazione al fine di emettere un parere tecnico adeguato alla nuova condizione dell'area.

Sicché, devono ritenersi condivisibili le considerazioni svolte dalla stessa difesa dell'Arpa Lazio, secondo cui l'Arpa di Rieti si è limitata a prendere atto acriticamente dei fatti esposti ed ha formulato le proprie valutazioni tutte al condizionale, con una modalità che, lungi dall'esprimere certezze, ha soltanto rinviato ad una nuova e non ancora attuale situazione giuridica, con ciò confermando la validità del parere dell'Arpa Lazio di Viterbo risultato favorevole alle ragioni di parte ricorrente, coerentemente con le premesse di fatto e di diritto acquisite nella fase istruttoria del procedimento.

Se così è, come non sembra potersi dubitare, va posto in luce il carattere interlocutorio dell'atto in questione e la sua valenza non provvedimentale, ma solo rappresentativa della necessità di nuove valutazioni ed accertamenti tecnici, al cospetto di elementi e presupposti istruttori nuovi e diversi da quelli esaminati e recati a fondamento, rebus sic stantibus, del rilasciato parere favorevole all'installazione dell'impianto.

L'assenza di capacità lesiva dell'atto de quo conduce, dunque, alla declaratoria di inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 ottobre 2005.

Ciò posto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso principale, sollevata dall'Amministrazione provinciale di Viterbo nel presupposto della sopravvenuta carenza di interesse dell'istante, per effetto di una sensibile modifica del progetto originario che, stando a quanto riferito, dovrebbe essere ridotto a più modeste dimensioni (dagli iniziali mc. 5.372 a mc. 3.543,34) e, quindi, sottoposto ad una novella procedura autorizzatoria.

In proposito, il Collegio rileva che nulla di quanto rappresentato dalla Provincia di Viterbo risulta concretamente realizzato e, come tale, rinvenibile agli atti del processo, né del resto l'interveniente Provincia si è premurata di fornire il benché minimo principio di prova, in ordine all'effettiva presentazione di un progetto ridimensionato nei termini sopra indicati.

Non mette conto, invece, ad avviso del Collegio, discettare dell'eventuale inammissibilità, per carenza di legittimazione attiva e di interesse a contraddire, di alcuni dei proposti interventi in giudizio -e, segnatamente, di quello operato dalla Provincia di Viterbo— eccepita dalla società ricorrente nei suoi scritti difensivi.

Invero, la ravvisata fondatezza del proposto gravame, per le ragioni di seguito specificate, esime il Collegio dal procedere al vaglio di un rilievo pregiudiziale la cui mancata valutazione non appare suscettibile di tradursi, in alcun modo, in una limitazione della posizione di vantaggio della società ricorrente, quale emerge inevitabilmente dall'esame delle censure poste a carico del provvedimento impugnato.

Deve essere, per contro, analizzata preliminarmente la domanda prodotta da Rai Way al Comune di Blera, al fine di ottenere il titolo abilitativo necessario per realizzare, in località Terzolo, il progettato intervento di un nuovo Centro di trasmissioni radiofoniche ad Onde Medie.

Ciò si rivela ineludibile oltre che determinante, giacché proprio sulla qualificazione giuridica dell'istanza è sorta controversia, per l'individuazione del tipo di procedimento che doveva essere seguito nella specifica circostanza.

Afferma, in proposito, controparte che Rai Way ha presentato una domanda di permesso di costruire ex articolo10, comma 1°— lettera a) del Dpr n. 380/2001, "definendo essa stessa l'intervento da porre in essere in termini di nuova costruzione e dichiarandone la compatibilità con le previsioni di Prg" (cfr. memoria del Comune di Blera del 29/11/2005, pag. 2).

Nel suo ricorso introduttivo, invece, l'esponente ha fatto riferimento alla sua istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 87 e seguenti del Dlgs n. 259 del 2003, conforme al modello A dell'allegato n. 13, presentata il 31 maggio 2004 (cfr. ricorso, pag.9), dolendosi del fatto che il Comune abbia assunto, quale parametro di riferimento, le disposizioni contenute nel Dpr n. 380/2001, vale a dire nel Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Quindi, nei suoi successivi scritti difensivi la ricorrente ha ricostruito puntualmente la vicenda, precisando di aver rettificato e rinnovato la propria istanza, in maniera del tutto conforme ai modelli di cui al Dlgs n. 259/2003 ed alle indicazioni fornite dallo stesso Comune.

Osserva il Collegio che, se è vero che la prima domanda prodotta da Rai Way il 31 maggio 2004 (prot. n. 2692), era stata redatta su un modello predisposto per le richieste di permesso di costruire ex articolo 10 del Dpr n.380/2001, va tuttavia rammentato che il responsabile del procedimento, con nota del 10 giugno 2004 (prot. 2910/2004), aveva specificato che "L'istanza presentata ai sensi dell'articolo 87 seguenti del Dlgs n. 259 del 1/08/2003 non è conforme al modello A dell'allegato n. 13 del Dlgs 259/2003" ed aveva, altresì, precisato che "La presente nota interrompe i termini di cui all'articolo 87 e seguenti del Dlgs 259/2003".

Era, dunque, evidente l'intendimento dell'Amministrazione di considerare la pratica e di seguirne l'iter procedimentale, secondo i dettami di cui alla normativa introdotta dal Dlgs n. 259 del 2003.

In ogni caso, risulta dalla documentazione acquisita agli atti del processo che, in data 26 luglio 2004 (prot. n. 3764), la società ricorrente ha depositato allo Sportello Unico per l'Edilizia una nota alla quale è stata allegata la documentazione richiesta ad integrazione della domanda.

Fra tali documenti si rinviene (all'allegato 1), come richiamata dalla nota in questione con riferimento al punto 2) della comunicazione comunale in data 10 giugno 2004, l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 87 e seguenti del Dlgs n. 259/2003, recante in calce alla prima pagina il timbro di ricezione del Comune in data 26 luglio 2004, prot. n. 3764 (cfr. Allegato A alla documentazione, depositata in giudizio dal Comune di Blera in data 2 marzo 2006).

È, pertanto, provata per tabulas e non può essere ulteriormente smentita dall'Amministrazione comunale la circostanza che Rai Way abbia effettivamente e tempestivamente prodotto una nuova domanda, all'evidenza in sostituzione della precedente, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un centro trasmittente OM in località Civitella Cesi (Poggio Terzolo), in base alla normativa di cui al Dlgs n. 259/2003 dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36.

Nè potrebbe ritenersi che tale nuova domanda fosse meramente integrativa e non sostitutiva della precedente e cioè intesa ad ottenere, in aggiunta al permesso di costruire, anche l'autorizzazione ex articolo 87 Dlgs n. 259/2003, poichè, come si preciserà meglio in seguito, i procedimenti relativi al rilascio del permesso di costruire e della predetta autorizzazione sono alternativi, nel senso che, ove l'opera da realizzare rientri fra quelle indicate dal cit. articolo 87, essa è soggetta al solo procedimento speciale autorizzatorio e non anche al rilascio del titolo edilizio.

Chiarito quanto sopra, può ora procedersi all'esame nel merito del proposto gravame.

Sembra utile, a tal fine, riportare in sintesi le ragioni del diniego, opposto dal Comune di Blera all'istanza prodotta dalla società ricorrente.

Premesso che l'Amministrazione comunale ha pervicacemente ricondotto la richiesta del titolo abilitativo per la realizzazione di un nuovo centro trasmittente O.M. in Blera, località Terzolo, all'istanza di permesso di costruire presentata da Rai Way in data 31maggio 2004, obliterando perciò la seconda ed innovativa domanda presentata dall'interessata il 26 luglio 2004, si rileva che il restrittivo provvedimento impugnato risulta affidato alle seguenti considerazioni:

1) L'intervento, previsto in zona omogenea "E — attività agricole", è in contrasto con l'articolo 11 delle N.T.A. del vigente Prg del Comune di Blera. Esso potrebbe essere realizzato, ai sensi dell'articolo 12 delle stesse N.T.A., esclusivamente all'interno della zona omogenea "F — Attrezzature ed impianti di interesse generale" e, in particolare, nella sottozona "F2 — parti del territorio destinate a servizi pubblici o gestiti da Enti Pubblici";

2) Contrasto con l'articolo 54, comma 1 — lettera a) della legge regionale n. 38/99 che, nelle zone agricole, vieta ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;

3) Superamento dei limiti dei valori di attenzione di cui al Dpcm 8 luglio 2003;

4) Violazione della normativa di derivazione civilistica, per limitazione di diritti reali di godimento o di altre facoltà di terzi e, in particolare, dei diritti di uso civico della collettività di Blera, amministrati dall'Università Agraria di Blera e dall'omonimo Comune;

È stata, inoltre, rilevata la mancanza dei pareri di altre Amministrazioni interessate, quali: il nullaosta dell'Arpa Lazio ed il parere relativo alla valutazione di incidenza per la vicinanza del Sic "Area di S. Giovenale e Civitella Cesi" nonchè la insufficiente documentazione per il rilascio del nullaosta idrogeologico e l'insufficiente rappresentazione grafica delle opere accessorie del progetto.

Oppone in primis la ricorrente, con i primi due mezzi di gravame, che il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto di comunicazione radioelettrica -qual è quello in esame— da lei richiesto per garantire, come concessionaria esclusiva del servizio pubblico generale, la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi su tutto il territorio nazionale, è disciplinato dettagliatamente dagli articoli 87 e seguenti del Codice delle Comunicazioni elettroniche (Dlgs n. 259 del 2003), che ha introdotto una normativa speciale e compiuta, destinata a prevalere sulla disciplina generale dettata dal Tu per l'edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.

Pertanto, il responsabile del procedimento, una volta acquisito nel corso dell'istruttoria il motivato dissenso della Commissione edilizia comunale, avrebbe dovuto convocare una Conferenza di servizi per consentire alla ricorrente di interloquire con tutti i soggetti pubblici interessati ed ai competenti organi tecnici delle varie Amministrazioni di ricevere ulteriori chiarimenti sull'impianto in progetto.

Il Collegio ritiene di condividere le doglianze sopra riportate.

Non può negarsi che l'installazione della stazione radio in O.M. di Rai Way in località Terzolo del Comune di Blera, comporti la costruzione di rilevanti infrastrutture accessorie e la realizzazione di consistenti opere e manufatti, che non possono essere assimilati e ricondotti all'edificazione di una mera base in calcestruzzo, indispensabile per l'allocazione di una semplice antenna radiotrasmittente, e che, quindi, determinano un notevole impatto sull'ambiente circostante implicando la risoluzione di problemi di varia natura, tutti parimenti degni di attenzione nella prospettiva della configurazione finale dell'assetto del territorio e della sua sicurezza sotto l'aspetto dell'inquinamento elettrico ed elettromagnetico.

In effetti, il nuovo Centro trasmittente di Rai Way prevede la costruzione di un traliccio per l'installazione di un'antenna di tipo marconiana di m. 180 di altezza, per il funzionamento di un impianto su un'area libera recintata di forma pressoché circolare, con raggio di circa m. 200 e con un'estensione media di circa un chilometro di raggio intorno alla fonte radiante, nonché l'utilizzazione di una superficie coperta pari a mq. 835,02 al fine della messa in opera di edifici per una volumetria di mc. 5.372,23.

Aggiungasi che il progetto contempla, altresì, la creazione di zone di parcheggio e di altre aree destinate alla viabilità.

Il Collegio è, dunque, consapevole della complessità dell'opera e delle sue notevoli dimensioni oltre che della sua rilevanza sotto il profilo dell'assetto del territorio interessato, come già osservato in sede cautelare, con ordinanza n. 204 del 14.1.2005.

Ritiene, tuttavia, l'organo giudicante di dover prestare piena e convinta adesione all'orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, secondo il quale è applicabile al caso di specie soltanto la normativa speciale contenuta nel Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), con esclusione quindi di quella dettata dal Tu dell'edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001, che, stando all'assunto di parte avversa, prescriverebbe, ai fini dell'installazione degli impianti, l'acquisizione del permesso di costruire accanto all'autorizzazione prevista dall'articolo 87 del richiamato Codice.

C'è da dire piuttosto, al riguardo, che lo stesso Comune di Blera pareva decisamente orientato a convocare una Conferenza dei Servizi, nell'ambito del procedimento che aveva preso avvio dalla domanda di autorizzazione inoltrata dall'istante.

Tant'è che il Dipartimento Territorio della Regione Lazio, con lettera del 18 gennaio 2005, proprio ad essa si riferiva richiamando due note n. 136755 del 27 agosto e del 14 settembre 2004, al fine di ottenere la documentazione ritenuta necessaria per consentirle di esprimere il parere di sua competenza.

Invece, con raccomandata del 18 febbraio 2005 prot. 1030/2005, l'Amministrazione comunale riscontrava la predetta nota regionale e chiedeva l'archiviazione dei fascicoli eventualmente predisposti, comunicando che la pratica relativa al Centro trasmittente OM in loc. Terzolo era stata istruita ed il procedimento concluso con l'adozione in data 27/9/2004 di un provvedimento di rigetto.

In ogni caso -fermo restando, in senso contrario a quanto ex adverso sostenuto, che la predetta disciplina speciale in materia di telecomunicazioni trova applicazione in tutti i procedimenti autorizzatori, relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, e riguarda, perciò, non solo l'installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile, ma anche l'espletamento dei servizi di trasmissione radioelettrica e televisiva, a prescindere dalla consistenza dei relativi impianti— preme evidenziare che la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, ha in subiecta materia elaborato un indirizzo interpretativo che -alla luce degli obiettivi generali della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che risultano fissati dall'articolo 41, comma 2, lettera a), n.3 della legge-delega 1/8/2002, n. 166 e che mirano a promuovere "la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti" [cfr. articolo 4, comma 3, lett. a) del Codice delle comunicazioni elettroniche]— si rivela aderente al dettato normativo laddove induce a ritenere unico il procedimento da seguire, in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione per impianti radioelettrici (cfr. CdS, Sezione VI, 9 giugno 2005, n.3040; 21 gennaio 2005, n.100; 5 agosto 2005, n. 4159; Tar Lazio, Sezione II, 20 aprile 2005, n. 2902).

Al quesito, invero, se nella specie al procedimento dettato dal menzionato Testo unico dell'edilizia, che è appunto finalizzato al rilascio del permesso di costruire, debba abbinarsi ovvero sostituirsi quello autorizzatorio, introdotto dall'articolo 87 del Dlgs n. 259/2003, deve rispondersi che gli impianti di cui trattasi sono soggetti esclusivamente a quest'ultimo, anche perché, ove si negasse che le valutazioni, sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, sono state fatte confluire in un procedimento unitario, risulterebbero del tutto vanificate le rappresentate esigenze di tempestività e di contenimento dei termini (cfr. CdS, Sezione VI, n. 4159/2005 e n. 100/2005, cit.).

Oltre che profili di carattere teleologico e sistematico, elementi più squisitamente testuali portano a considerare omnicomprensivo l'iter procedimentale delineato dalla disciplina speciale, introdotta all'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel senso che in quel contesto devono essere compiute le valutazioni relative a tutti gli interessi coinvolti dall'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, com'è dimostrato dalla previsione, nel comma 6° di tale disposizione, della convocazione di una conferenza di servizi, nel caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni interessate, per l'adozione, a maggioranza ed in via sostitutiva, di atti di competenza di singole Amministrazioni (cfr. CdS, VI, n. 4159/2005, cit.).

Né può ragionevolmente affermarsi che, essendo lo stesso Comune di Blera contrario, per il tramite della sua Commissione edilizia, al progetto prodotto dall'istante, non era necessario indire la Conferenza di servizi in quanto, comunque, l'intervento non avrebbe incontrato alcuna possibilità di essere assentito.

In realtà, la legge individua, quale presupposto necessario e sufficiente per l'indizione della predetta Conferenza, il motivato dissenso di una delle Amministrazioni interessate, sicché anche quello espresso dall'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione in questione è elemento suscettibile di imporre l'attivazione dello speciale iter procedimentale introdotto dall'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Pertanto, anche gli interessi di natura urbanistico-edilizia, che attengono all'assetto ed al governo del territorio da parte degli Enti locali, devono trovare il loro riscontro valutativo nell'ambito del procedimento unico disegnato dalla menzionata normativa del Codice in questione.

Il carattere unitario del procedimento non esclude, quindi, che i Comuni abbiano ad esercitare il loro potere-dovere di verifica della compatibilità urbanistica dell'intervento, ma esige soltanto che essi effettuino i relativi accertamenti all'interno dell'iter procedimentale previsto dalla disciplina statale di riferimento, senza che si ritengano legittimati a porre in essere uno specifico, distinto ed aggiuntivo procedimento a tal fine.

Argomento decisivo a favore della condivisa tesi ricostruttiva, favorevole all'assunto secondo cui la normativa speciale recata dal Dlgs n. 259/2003, in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, introduce un procedimento che si sovrappone e non si aggiunge, duplicandolo, a quello di cui al Tu dell'edilizia, ma contiene ed assorbe anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, è, peraltro, rappresentato dalla norma di chiusura di cui al comma 10° della disposizione all'esame, che testualmente statuisce:"Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso", sancito dal precedente comma nell''ipotesi in cui non sia comunicato un provvedimento di diniego dell'istanza di autorizzazione o della denuncia di attività, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda.

Il che sta a significare "per tabulas che i procedimenti autorizzatori ivi disciplinati esplicano piena efficacia abilitante con riguardo anche all'esercizio dello ius aedificandi" (cfr. CdS, VI, n. 4159/2005, cit.).

Sarebbe, infatti, agevole osservare che l'anzidetta prescrizione "risulterebbe contraddittoria allorché si aderisse all'opzione ricostruttiva intesa a pretendere comunque, per la realizzazione delle opere, il distinto titolo edilizio." (cfr. CdS, VI, n. 100/2005, cit.).

La ravvisata sussistenza, a carico dell'avversata determinazione comunale, dei vizi del procedimento evidenziati nei primi due mezzi di gravame, si rivela idonea a condurre all'accoglimento dell'impugnativa, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte nell'atto introduttivo del giudizio.

Ritiene, tuttavia, il Collegio, per compiutezza di indagine, che la rinnovazione del procedimento, cui dovrà far luogo l'Amministrazione comunale ai sensi degli articoli 86 e seguenti del Codice delle comunicazioni elettroniche, non potrà non tener conto delle seguenti considerazioni, attinenti agli ulteriori punti della motivazione posta a fondamento del contestato provvedimento ed elaborate con riferimento alle corrispondenti doglianze rubricate nel ricorso all'esame.

Il terzo e sesto motivo riferiti alla terza ragione di diniego, concernono una contestazione sorta in ordine all'accertamento, demandato all'Arpa Lazio dall'articolo 87 Dlgs n. 259/2003 in tema di controlli della compatibilità del progetto presentato dalla ricorrente con i limiti di cui alla legge quadro n. 36/2001 ed al Dpcm 8 luglio 2003, nonchè l'incompetenza dell'Amministrazione a svolgere tale attività di controllo.

Al riguardo, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia affetto dai denunciati vizi, in quanto, al di là della questione secondaria afferente la mancata trasmissione contestuale dell'istanza all'Arpa Lazio, ciò che concretamente rileva è la circostanza che l'atto è stato emesso in esito ad un procedimento -peraltro, come già rilevato, non pertinente alla richiesta autorizzazione— concluso senza attendere il parere del predetto organismo, unico deputato istituzionalmente a pronunciarsi in materia di emissioni elettromagnetiche.

Secondo il Comune, nella specie risulterebbero violati i limiti di cui al Dpcm 8 luglio 2003.

Va condivisa, sul punto, la linea difensiva dell'istante, atteso che l'assunto è destituito di fondamento.

Esaminando il testo della legge-quadro 22 febbraio 2001, n. 36, concernente la protezione dall'inquinamento derivante dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si può evidenziare che il legislatore statale ha introdotto specifici valori e criteri di valutazione, quali il limite di esposizione, il valore di attenzione e gli obiettivi di qualità (articolo 3), affidandone la determinazione allo Stato in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità concretamente perseguite (articolo4).

Lo Stato si è avvalso delle prerogative ad esso riconosciute, adottando il D.M. n. 381 del 1988 e, successivamente, il Dpcm in data 8 luglio 2003. Occorre, a questo punto, precisare che l'accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità che, come detto, sono stati stabiliti uniformemente a livello nazionale, spetta istituzionalmente all'Organismo di cui all'articolo 14 della legge-quadro 22 febbraio 2001, n. 36, vale a dire all'Arpa Lazio, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Non è, dunque, consentito ai Comuni, ai quali sono demandati altri compiti specificamente afferenti al governo del proprio territorio, sostituirsi al predetto Organismo ed affermare che, in determinate situazioni, risultano o meno violati i limiti fissati dal richiamato Dpcm 8 luglio 2003, specialmente laddove, come nel caso che ci occupa, l'Arpa competente ha espresso parere favorevole all'installazione del Centro di trasmissione in Onde Medie, in località Poggio del Terzolo del Comune di Blera — Civitella Cesi (cfr. nota prot. 1477 del 19/11/2004).

Vero è che alla data di adozione del negativo provvedimento impugnato (27 settembre 2004) il parere dell'Arpa non era ancora pervenuto, poco importa se per ritardo di quest'ultima o a causa dei tempi tecnici all'uopo necessari.

Tuttavia, deve rammentarsi che, su segnalazione del responsabile del procedimento in data 10 giugno 2004, la società ricorrente aveva provveduto ad inviare il successivo 5 luglio la richiesta di autorizzazione e la relativa documentazione tecnica all'Organismo regionale di controllo, per il seguito di competenza.

Sicché, ponendosi il previo accertamento favorevole dell'Arpa regionale quale presupposto indispensabile per la realizzazione della progettata installazione del Centro di trasmissione OM di Terzolo (cfr. articolo 87, comma 1 Dlgs n. 259/2003), l'intervenuta conclusione del procedimento prima dell'acquisizione di detto parere non poteva che condurre all'adozione di un provvedimento restrittivo, quale quello qui censurato, traducendosi quindi in un effettiva ed ingiustificata lesione a carico della sfera giuridica di parte ricorrente.

Deve, peraltro, osservarsi che il giudizio negativo del Comune di Blera, basato sull'affermazione contenuta nella relazione tecnica prodotta dalla ricorrente (cap.7: "analisi di impatto elettromagnetico"), secondo cui "Nelle zone comprese nell'area di raggio di circa 1000 metri dalla torre sono previsti valori di campo elettromagnetici pari o superiori ai 6V/m", ha trovato una percisa smentita nel parere favorevole espresso dall'Arpa Lazio -Viterbo, sostanzialmente confermato, in relazione allo stato attuale dei luoghi, dalla lettera dell'Arpa Lazio, Direzione Tecnica di Rieti, in data 28 giugno 2005.

Con quarto motivo di doglianza che si riferisce alla prima ragione del diniego, l'istante si oppone al rilievo dell'Amministrazione, secondo cui la richiesta di realizzazione di interventi edilizi contrasterebbe con l'articolo 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Prg del Comune di Blera, che disciplina la zona omogenea "E" riservata alle attività agricole e, quindi, destinata alla conservazione dell'aspetto caratteristico del paesaggio ed alla conservazione e sviluppo delle attività primarie; laddove invece il medesimo intervento potrebbe essere esclusivamente realizzato, ai sensi dell'articolo 12 delle N.T.A., all'interno della zona omogenea "F" e, in particolare, nella sottozona F2 riservata a servizi pubblici o gestiti da Enti Pubblici.

Osserva in proposito il Collegio che, ferma restando l'autonoma capacità dell'Ente locale di regolare l'uso del proprio territorio, occorre tener conto del fatto che con l'approvazione del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs n. 259 del 2003) le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono state assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (articolo 86, comma 3), con la conseguenza che, in assenza di specifiche previsioni e di espressi divieti contenuti nello strumento urbanistico, tali impianti possono essere di regola realizzati in qualunque zona del territorio comunale, non risultando essi incompatibili con la destinazione agricola dell'area, che tende a preservare alcune zone dall'ulteriore espansione degli insediamenti abitativi residenziali, né equiparabili a "stabilimenti ed industrie", che sono espressamente esclusi dal Prg in vigore nella zona "E" agricola.

Del resto, gli impianti radioelettrici, in genere, rivestono il carattere e la funzione di infrastrutture di interesse generale, di tal che alla loro installazione non ostano le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, ecc.) che, precludendone l'allocazione in determinate aree, si porrebbero in evidente contrasto con l'esigenza di permettere la realizzazione di una rete, in grado di assicurare una uniforme e capillare copertura territoriale (cfr., per il principio generale, CdS, Sezione VI, 10 febbraio 2003, n. 673).

A fortiori, dunque, deve escludersi che un impianto radiotrasmittente destinato a svolgere un servizio di pubblica utilità sull'intero territorio nazionale, come quello relativo all'erigendo Centro di trasmissione in Onde Medie progettato da Rai Way in località Terzolo del Comune di Blera, possa incontrare ingiustificati ostacoli in una particolare destinazione di zona del territorio comunale.

Né, d'altronde, le particolari dimensioni delle strutture accessorie della stazione radio, destinate ad ospitare gli apparati tecnici necessari al funzionamento dell'impianto, possono legittimamente indurre l'Amministrazione comunale a valutare separatamente l'aspetto urbanistico-edilizio del programmato intervento, certamente molto rilevante, applicando per analogia al caso di specie prescrizioni e parametri dettati per le costruzioni (come, ad esempio, l'altezza che non deve essere superiore a m. 7,50), dal momento che unitariamente deve essere considerato il progetto in questione, all'evidenza costituito da elementi che interagiscono tra loro e che, quindi, vanno esaminati nella loro stretta ed inscindibile connessione.

Invero, come perspicacemente osservato da parte ricorrente, la stessa indicazione dell'Amministrazione riguardante la compatibilità dell'impianto con la zona omogenea "F", riservata ad "attrezzature ed impianti di interesse generale", e, segnatamente, con la sottozona F2 destinata a "servizi pubblici o gestiti da enti pubblici", si rivela in ultima analisi controproducente, ove si consideri che l'elevata antropizzazione di altre sottozone in essa parimenti comprese e confinanti con la sottozona F2 — quali quelle destinate a "parchi e giardini pubblici" (F3), a "verde pubblico attrezzato per lo sport ed il tempo libero" (F4) ed a "verde privato (F5)— resterebbe esposta a grave rischio sanitario a causa delle emissioni radioelettriche dell'impianto.

Analoghe considerazioni valgono in ordine al secondo motivo di diniego (censurato con il quinto mezzo di gravame), relativo alla incompatibilità dell'opera con la normativa regionale in materia di utilizzazione delle zone agricole.

Al riguardo può ulteriormente osservarsi che proprio la complessità e la potenza dell'impianto comportano una sua più adeguata collocazione in una zona agricola piuttosto che in una zona con qualsiasi altra destinazione urbanistica, che determina una maggiore e più intensa presenza della popolazione.

Il settimo mezzo di gravame è dedicato ai diritti reali di godimento, in corrispondenza del quarto motivo di diniego con cui l'Amministrazione ha rilevato la violazione della normativa di derivazione civilistica con riguardo, in particolare, ai diritti di uso civico della collettività di Blera, amministrati dall'Università Agraria e dal Comune, che sarebbero lesi "per il superamento dei limiti di attenzione di cui al Dpcm 8.7.2003".

Per quanto attiene a quest'ultimo punto vanno richiamate le precedenti considerazioni circa l'incompetenza dell'Amministrazione comunale in materia di controllo dell'osservanza dell normativa in materia di protezione della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico.

Ciò premesso, in disparte la considerazione, peraltro condivisibile, secondo cui le attività garantite dai vincoli civici (in atto il pascolo dei residenti locali e solo eventualmente altri diritti, come il legnatico, la spigolatura e la raccolta di prodotti del sottobosco) insistenti solo su alcune particelle marginali, non risultano affatto pregiudicate dall'installazione del Centro OM, stante il pieno rispetto in tali zone del prescritto limite sanitario di esposizione pari a 60 V/m— deve convenirsi con la società ricorrente sulla possibilità che, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico, ai sensi dell'articolo 82, comma 5 — lettera h) del Dpr n. 616/77, come quelle assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, il divieto di attività edificatoria venga derogato per ragioni d'interesse generale, che consentano un diversa utilizzazione delle zone interessate.

Posto, invero, che, nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici, l'articolo 11, comma 4 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, recante la "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico", esclude di norma l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale e, comunque, non la realizzazione di un'infrastruttura di trasmissione radioelettrica che, evidentemente, non rientra in alcuna delle menzionate categorie, occorre ammettere che, in ogni caso, "ragioni di interesse della popolazione" consentono di destinare ad altro uso le aree in questione, seppure con le cautele e le garanzie procedimentali connesse alla strumentazione urbanistica generale attualmente in vigore.

Peraltro, deve rilevarsi, per inciso, che l'attività edificatoria sui terreni in questione è sempre possibile, ai sensi del comma 5 del citato articolo, allorché si tratti della realizzazione di opere pubbliche autorizzate dal competente organo regionale e sussistano particolari condizioni, tra cui quella che non risulti impedita la fruizione degli usi civici.

Pertanto, va tenuta ben presente l'esigenza che ove, come nella specie, si rinvenga un interesse generale suscettibile di consentire una deroga al divieto di edificazione nelle aree di proprietà collettiva gravate da usi civici, non vada opposta sic et simpliciter la pretesa violazione della normativa vigente in materia di limitazione dei diritti reali di godimento, ma si proceda caso per caso ad un'attenta ed approfondita verifica volta ad accertare se non sussistano realmente le condizioni, per addivenire ad una diversa regolamentazione ovvero ad una multiforme utilizzazione delle zone in questione.

Con l'ottavo capo di domanda l'istante fa riferimento a quella motivazione del diniego, l'ultima, che si incentra sulla mancanza dei pareri di competenza di varie amministrazioni interessate, nonché sulla pretesa, insufficiente documentazione e rappresentazione grafica delle opere accessorie del progetto.

Tali questioni appaiono, per la verità, di poco conto: da un lato, perché il problema della mancata allegazione all'istanza dei necessari pareri comunque non determinante ai fini del diniego (cfr. pag. 2, 1° capo del provvedimento impugnato ("pareri ... che non sono comunque da considerasi sostanziali ai fini del presente provvedimento di diniego fondato sulla non conformità urbanistica"), è destinato a trovare adeguata e contestuale soluzione nell'ambito della Conferenza dei Servizi, che il responsabile del procedimento è tenuto a convocare a norma del Codice delle Comunicazioni elettroniche (articolo 87, comma 6); dall'altro, per il fatto che, come lamentato dalla ricorrente, del tutto generici si appalesano i rilievi addotti dall'Amministrazione, in tema di insufficiente documentazione e rappresentazione grafica del progetto.

Sembra, tuttavia, opportuno accennare brevemente alla richiesta di parere, riguardante il Sito di importanza comunitaria (Sic) denominato "Area di S. Giovenale e Civitella Cesi", per rilevare come esso risulti costantemente richiamato sia dal Comune di Blera che dall'Assessorato regionale, nelle note indirizzate alla Direzione regionale dell'Arpa Lazio.

Si dice, al riguardo, che gran parte del predetto Sito è compreso nell'area interdetta con raggio di 1 Km., con la conseguenza che si renderebbe impossibile regolamentare e programmare l'attività turistica, di studio, di ricerca ed in generale qualsiasi attività che coinvolga la popolazione locale in progetti di sviluppo sostenibile all'interno del Sic, come raccomandato dalla Commissione europea.

Al che l'Arpa di Rieti ha osservato come le Amministrazioni pubbliche abbiano in corso un'intensa attività di programmazione, volta allo sviluppo dell'area interessata dall'installazione dell'antenna, sia dal punto di vista turistico che di fruibilità sociale.

È, peraltro, intuitivo che la situazione potrebbe formare oggetto di revisione critica, solo nel caso in cui dovesse ritenersi effettivamente concluso l'iter deliberativo, con la variazione della pianificazione territoriale "sulla base di atti concreti formalmente deliberati e da sottoporsi all'Agenzia con un nuovo procedimento." (cfr. nota del 24/11/2005).

Infatti, soltanto nell'ipotesi in cui si potesse affermare di essere al cospetto di un concreto atto di pianificazione territoriale di modifica dell'uso delle aree, verrebbe in considerazione la necessità di rivedere i limiti di riferimento del campo elettrico nella zona in questione, dal momento che non risulterebbero più sufficienti i valori di emissione compresi fra 60 e 6 V/m, ritenuti congrui dal competente organo tecnico allo stato dell'attuale situazione, ma occorrerebbe assumere come assolutamente invalicabile l'obiettivo di qualità pari a 6 V/metro in tutta la zona interessata (cfr. nota in data 28/6/2005).

Con il nono ed ultimo motivo di doglianza la ricorrente censura il comportamento complessivamente tenuto dal Comune, rilevando che l'Amministrazione avrebbe assunto una posizione di chiusura nei confronti della concessionaria pubblica, prescindendo da qualsiasi valutazione di merito del progetto presentato e fondando il suo diniego su ragioni di diritto del tutto pretestuose, all'evidente fine di rinviare sine die la realizzazione del proposto intervento.

Più che un vero motivo di censura, le considerazioni sopra riassunte si traducono in una doglianza alquanto vaga e generica che, per tale ragione, può senz'altro ritenersi assorbita nel contesto della presente trattazione.

Resta, infine, da considerare l'ulteriore rilievo formulato dal Comune resistente, in ordine alla pretesa assenza in fattispecie del presupposto indispensabile per ottenere il richiesto titolo autorizzatorio: quello relativo alla disponibilità dell'area sulla quale l'istante vorrebbe installare l'impianto de quo.

Afferma, in proposito, l'intimante che la questione inerente alla presunta carenza di titolarità dei signori Talanas sui fondi interessati dal progetto, oltre a non essere mai stata contestata dal Comune, nella fase procedimentale ed in quella giurisdizionale, sarebbe del tutto infondata.

Il Collegio condivide il primo aspetto della posizione difensiva di Rai Way e non ritiene di dover estendere il suo esame anche al secondo.

Invero, deve ritenersi inammissibile l'ulteriore ragione addotta dagli interventori ad opponendum, a sostegno dell'asserita legittimità del diniego opposto dal Comune di Blera.

Sul tema, è appena il caso di osservare che, nel processo amministrativo, la stessa condizione processuale, del tutto marginale, di accessorietà e terzietà della figura dell'interventore, nella specie per di più ad opponendum, non consente a costui di sostituirsi all'Amministrazione nell'evidenziare altri motivi, oltre tutto postumi, suscettibili di condurre ugualmente al rigetto della prodotta istanza.

In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale merita accoglimento e, per, l'effetto, va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con salvezza delle ulteriori determinazioni di competenza della resistente Amministrazione comunale.

Va, invece, dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, come percedentemente rilevato, il ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 ottobre 2005.

Non può, da ultimo, disporsi l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, atteso che la società ricorrente ha omesso, nel corso del processo, di comprovare la sussistenza del pregiudizio assertivamente subito e di quantificarne, altresì, l'effettiva entità.

Quanto alle spese del giudizio, la particolare complessità della controversia esaminata costituisce un valido motivo per disporne l'integrale compensazione tra le parti in causa.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, così dispone in ordine al giudizio meglio specificato in epigrafe:

a) accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza delle ulteriori determinazioni di competenza della resistente Amministrazione comunale;

b) dichiara inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per motivi aggiunti;

c) respinge la domanda di risarcimento del danno;

d) compensa integralmente le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2006, con l'intervento dei signori Giudici:

(omissis)

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