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Dm Trasporti 13 marzo 2013, n. 42

Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute - Articolo 44-bis del Dl 201/2011 ("Crescita")

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 13 marzo 2013, n. 42

(Gu 24 aprile 2013 n. 96)

Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce";

Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare il comma 6;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 maggio 2001, n. 100;

Vista la classificazione Istat delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Considerato che presso le Regioni e le Province autonome sono istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2012;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19 dicembre 2012, n. 293;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre 2012 e del 21 febbraio 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Si definisce "opera pubblica incompiuta" ogni opera pubblica che risulta non completata per una o più delle seguenti cause:

a) mancanza di fondi;

b) cause tecniche;

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia;

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non fruibile dalla collettività, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

Articolo 2

Pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute

1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco è ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali. L'ambito dell'interesse è individuato rispetto all'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono amministrazioni pubbliche l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale è individuata in base alla classificazione Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli altri soggetti l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale è individuata in base all'ambito territoriale cui è riferibile l'opera. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali è pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di cui al precedente periodo in modo da consentire l'accesso dal sito istituzionale del Ministero alla sezione dell'elenco relativa alle opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative attività di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d'interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome pubblicano, secondo le modalità previste al comma 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l'ambito territoriale individuato all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni previste al comma 2.

2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i seguenti elementi informativi:

a) il codice unico di progetto (Cup) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell'ente aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) localizzazione dell'opera (regione, provincia e comune di ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema Cup;

d) descrizione dell'opera e dati dimensionali;

e) classificazione dell'opera secondo l'appartenenza della stessa al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista dal sistema Cup;

f) importo complessivo dell'intervento e importo per lavori risultanti dall'ultimo quadro economico approvato e oneri necessari per l'ultimazione dei lavori;

g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato;

h) fonti di finanziamento;

i) cause tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni;

l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonché dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;

m) indicazione se l'opera incompiuta si inserisce in una specifica infrastruttura a rete (quale un'infrastruttura stradale, ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l'incompiutezza dell'opera costituisce una discontinuità nella rete medesima.

3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice Cup, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di committente di cui all'articolo 3, comma 35, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute individuate ai sensi del comma 1.

5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al comma 1 tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento.

Articolo 4

Graduatorie

1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, una graduatoria nella quale le opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorità, tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista. Le graduatorie così predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali per l'utilizzo delle opere pubbliche incompiute attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:

a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;

b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;

c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);

d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;

e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;

f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);

g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.

3. La formazione della graduatoria all'interno della classificazione di cui al comma 2, per le opere che presentano le medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, avviene in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori è data priorità in graduatoria alle opere appartenenti ad infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore utilità per la collettività.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome le informazioni e i dati previsti dall'articolo 3, comma 2; contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, pubblicano, secondo le modalità previste all'articolo 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 marzo 2013

Allegato 1

(articolo 3, comma 2, lettera e)

 

TABELLA CLASSIFICAZIONE OPERE PER SETTORE E SOTTOSETTORE DI INTERVENTO

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

. STRADALI

. AEROPORTUALI

. FERROVIE

. MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

. TRASPORTO URBANO

. TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE

. DIFESA DEL SUOLO

. OPERE DI SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI

. OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE

. RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI

. RISORSE IDRICHE

INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO

. PRODUZIONE DI ENERGIA

. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE

. INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE

OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI

. SOCIALI E SCOLASTICHE

. ABITATIVE

. OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI

CULTURALI

. SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO

. SANITARIE

. CULTO

. DIFESA

. DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE

. GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE

. PUBBLICA SICUREZZA

. ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI

OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA

. OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE

. OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, LA

ZOOTECNIA E LA SILVICOLTURA

. IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA

. OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO

. OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA

. OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO

. STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI

INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

. INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI

. TECNOLOGIE INFORMATICHE

 

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