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Dl 26 aprile 2013, n. 43
Disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali e a favore delle zone terremotate del maggio 2012 - Stralcio - Deroghe terre da scavo
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Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43
(Gu 26 aprile 2013 n. 97)
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per avviare e completare gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del medesimo Comune e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate al superamento della grave situazione di criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella città di Palermo causato dell'aggravamento dello stato ambientale della discarica di Bellolampo, la quale è stata interessata da ripetuti episodi di inquinamento delle acque superficiali e di falda che hanno determinato una grave situazione di pericolo per la salute dei cittadini tale da indurre la competente Autorità giudiziaria a disporne il sequestro preventivo, e che, se non adeguatamente e tempestivamente affrontata, porterebbe ad interrompere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città, con ulteriore aggravio del pericolo per la salute e l'ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (Bie);
Considerata, altresì, la necessità di emanare ulteriori disposizioni finalizzate a prorogare l'emergenza in atto per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, nonché a favorire la ricostruzione nelle zone terremotate dell'Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge
Capo I
Norme per l'area industriale di piombino, nonché a tutela dell'ambiente nel territorio del Comune di Palermo e della regione Campania
Norme per le aree industriali di Piombino e di Trieste nonché a tutela dell'ambiente nel territorio del Comune di Palermo e delle Regioni Campania e Puglia
Articolo 1
Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio
1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato "Commissario", autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Cipe delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al Cipe e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal Cipe con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.
5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il Cipe, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 — tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno — compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con delibera Cipe n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 — tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno — è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (Sat), in conformità ed in coerenza con il piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al Cipe. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal Cipe con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012.
6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1.
7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla Regione Toscana o al Comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al Comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché finanziati con le risorse della regione Toscana o del Comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis.
Articolo 2
Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a:
a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel Comune di Palermo;
b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti;
c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;
d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del Comune di Palermo;
e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria competente.
2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo. Il Presidente della Regione siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente:
a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1;
b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti.
Il Presidente della Regione siciliana riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere vincolante dei prefetti competenti per territorio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
Articolo 3
Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 147 n. 127 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei";
3-bis. Il Presidente della Regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:
a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;
b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".
3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la Regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, è considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della Tares.
Articolo 3-bis
Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Puglia
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2012, n.100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della Regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013fino al 31 dicembre 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2012, e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 4
Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli
(omissis)
Capo II
Disposizioni straordinarie per Expo Milano 2015
Articolo 5
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015
1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (Bie):
(omissis)
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 Spa si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la società ha altresì facoltà di deroga agli articoli 26, 30, la società ha altresì facoltà di deroga, purché senza intermediazioni, agli articoli 26, 30, 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al Dm 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì derogare all'applicazione dell'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 Spa, che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società l'articolo 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'articolo 253, comma 20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni Le disposizioni di cui alla presente lettera si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino;
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara — Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi — lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei 380; agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997; articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;
(omissis)
Capo III
Ulteriori disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e per favorire la ricostruzione in Abruzzo e in Molise nonché norme per fronteggiare ulteriori emergenze
Articolo 5-bis
Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina
(omissis)
Articolo 5-ter
Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1º aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 5-quater
Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova
(omissis)
Articolo 6
Proroga emergenza sisma maggio 2012
1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.
(omissis)
Articolo 6-bis
Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise
(omissis)
Articolo 6-ter
Incrementi di superfici in sede di ricostruzione
1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente: "13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica".
Articolo 6-quater
Soddisfazione della verifica di sicurezza
1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "comma 8," sono inserite le seguenti: "nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero".
Articolo 6-quinquies
Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma
(omissis)
Articolo 6-sexies
Assunzioni di personale
(omissis)
Articolo 6-septies
Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012
(omissis)
Articolo 6-octies
Perdite d'esercizio anno 2012
(omissis)
Articolo 6-novies
Detassazione contributi
(omissis)
Articolo 6-decies
Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale.
2. I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessità di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.
3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri.
Articolo 7
Utilizzo delle risorse programmate con delibera Cipe 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie"
(omissis)
6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".
(omissis)
Articolo 7-bis
Rifinanziamento della ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo
(omissis)
Articolo 7-ter
Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale
(omissis)
Articolo 7-quater
Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera Cipe n. 57/2011
1. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal Cipe con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
Articolo 8
Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo
1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della Regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai Comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile e con il Ministero della difesa, appositi accordi, nel quale nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.
3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile o alle Forze armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice Cer 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e le Forze armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice Cer verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.
5-bis. Le disponibilità di cui all'articolo l del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000, 00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".
7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del Prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce " per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.
Articolo 8-bis
Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo
1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 2013.