Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 8 marzo 2013, n. 619

Edilizia - Denuncia di inizio attività (Dpr 380/2001) - Proroga termine ultimazione lavori - Richiesta - Diniego - Legittimità - Sussiste - Possibilità prevista solo per il permesso di costruire - Obbligo di presentare una nuova Dia

L'istituto della proroga dei termini di ultimazione lavori previsto per il permesso d costruire (articolo 15, Dpr 380/2001) non si applica alla Dia(denuncia di inizio attività). Lo ha ricordato il Tar Lombardia nella sentenza 8 marzo 2013, n. 619.

I Giudici hanno rigettato le istanze dell'impresa ricorrente che impugnava il diniego del Comune a una richiesta di proroga di validità del titolo abilitativo edilizio, la denuncia di inizio attività, richiesta per ultimare i lavori. Il Tar ha precisato che la proroga dei termini di ultimazione lavori può essere richiesta solo nel caso del permesso di costruire. Per quanto riguarda i lavori soggetti a denuncia di inizio attività, l'articolo 23, comma 2, Dpr 380/2001 (Tu edilizia) stabilisce che in caso di omessa conclusione dei lavori oggetto della Dia, la parte di intervento non ultimata è soggetta a una nuova denuncia.
D'altra parte, sottolineano i Giudici, data la natura della Dia come di atto del privato, con il quale quest’ultimo sotto la propria responsabilità si assume l’onere di eseguire determinate opere in un tempo definito, non appare illogico o irragionevole che, in caso di mancata ultimazione dei lavori, debba presentarsi una nuova denuncia di inizio attività.

Tar Lombardia

Sentenza 8 marzo 2013, n. 619

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 403 del 2013, proposto da:

(A) Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Como, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

per l'annullamento

della comunicazione prot. 55858/12 del 29 novembre 2012 del Dirigente dell'Area gestione del territorio del Comune di Como di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine dell’ultimazione dei lavori di cui alla Dia del 2 luglio 2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;

Vista la memoria difensiva del Comune di Como;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

La società esponente presentava il 2 luglio 2009 al Comune di Como denuncia di inizio attività (Dia), per opere di ristrutturazione di un edificio residenziale sito in via (omissis), foglio (omissis) e mappali (omissis) e (omissis) del Catasto.

In data 20 novembre 2012, la stessa società – ora in liquidazione – chiedeva all'Amministrazione una proroga di validità del titolo abilitativo, proroga che era però negata dal Comune con provvedimento del 29 novembre 2012.

Contro quest’ultima determinazione era proposto il presente ricorso, con istanza di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 7 marzo 2013, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

Si deve escludere che l’istituto della proroga dei termini di ultimazione dei lavori, prevista per il permesso di costruire dall’articolo 15 del Dpr 380/2001, possa trovare applicazione – come vorrebbe invece la parte istante – anche alla denuncia di inizio attività (Dia).

L’articolo 23, comma 2°, del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), stabilisce, in caso di omessa ultimazione dei lavori di cui alla Dia, che "La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia".

Inoltre, l’articolo 42, comma 6°, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005 sul governo del territorio, prevede espressamente che i lavori di cui alla Dia debbano essere ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori, altrimenti: "La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia".

Tale ultima norma è interpretata, anche dalla dottrina, nel senso che non è ammissibile una formale proroga dei termini di ultimazione dei lavori oggetto di Dia, essendo solo consentita la presentazione di altra denuncia di inizio attività.

Del resto, visto che alla Dia deve riconoscersi natura di atto del privato, con il quale quest’ultimo sotto la propria responsabilità si assume l’onere di eseguire determinate opere in un tempo definito (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 15/2011), non appare illogico o irragionevole che, in caso di mancata ultimazione dei lavori, debba presentarsi una nuova denuncia di inizio attività.

Ciò premesso e tenuto conto che il Comune di Como ha dato applicazione ad una precisa norma di legge (appunto, i citati articolo 23 ed articolo 42), senza alcuno spazio per altre e differenti valutazioni, non meritano accoglimento neppure le censure relative alla presunta violazione dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 e delle norme sul c.d. giusto procedimento.

È fatta ovviamente salva la facoltà per l’esponente di presentare apposita Dia per il completamento dei lavori, da esaminarsi da parte del Comune di Como.

Sussistono giuste ragioni, vista la novità della questione, per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria l'8 marzo 2013.

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