Aria

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 13 marzo 2013

(Gu 27 marzo 2013 n. 73)

Individuazione delle stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il Pm 2,5 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro della salute

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/Ce, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che fissa per le Regioni e Province autonome, in relazione ai livelli di Pm 2,5, l'obbligo di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione e le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che prevede che ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione e dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione viene utilizzato l'indicatore d'esposizione medio del Pm 2,5 e che ai fini del calcolo dello stesso devono essere individuate, mediante decreto ministeriale, apposite stazioni;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome e le autorità competenti in materia di qualità dell'aria, avente, tra l'altro, il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;

Considerato che, al fine di individuare le stazioni per il calcolo dell'indicatore di esposizione medio per il Pm 2,5, il Coordinamento ha richiesto alle autorità regionali di proporre una o più tra le stazioni di fondo urbano ubicate in siti fissi di campionamento urbano delle proprie reti di misura, ed ha istituito un apposito gruppo di lavoro destinato a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle più idonee;

Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;

Considerato che, l'istruttoria per la selezione delle stazioni è stata svolta in modo tale da riflettere in modo adeguato l'esposizione della popolazione;

Considerato che il gruppo di lavoro istituto per la selezione delle stazioni ha presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella riunione del 24 gennaio 2013

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il Pm2,5 previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Articolo 2

 

Stazioni di fondo urbano per il calcolo dell'indicatore di esposizione media per il PM2,5 1

Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 le seguenti stazioni:

Regione/Provincia autonoma Comune Nome Stazione
BOLZANO Laives LS1
CAMPANIA Napoli Osservatorio Astronomico
CALABRIA Cosenza Città dei ragazzi
EMILIA -ROMAGNA Rimini Marecchia
Parma Cittadella
Bologna Giardini Margherita
FRIULI -VENEZIA GIULIA Udine Via Cairoli
LAZIO Roma Villa Ada
LIGURIA La Spezia La Maggiolina
Genova Quarto
LOMBARDIA Milano Milano Via Pascal città studi
Brescia Brescia Villaggio Sereno
MARCHE Ancona Ancona Cittadella
Macerata Macerata Collevario
PIEMONTE Torino Torino -Lingotto
PUGLIA Lecce Lecce -Garigliano
Taranto Taranto - Machiavelli
TOSCANA Firenze Via Ugo Bassi
Grosseto Via URSS
TRENTO Trento Parco S. Chiara
UMBRIA Perugia Via Cortonese
VALLE D'AOSTA Aosta Piazza Plouves
VENETO Padova Mandria

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 13 marzo 2013

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