Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Puglia 13 febbraio 2013, n. 301

Rifiuti - Abbandono - Ordinanza sindacale di rimozione (articolo 192, Dlgs 152/2006) - Presupposti - Preavviso di avvio procedimento ex legge 241/1990 - Necessità - Sussiste

In caso di abbandono di rifiuti, l'ordinanza di rimozione del Comune ex articolo 192, Dlgs 152/2006 adottata senza preavviso dell'avvio del procedimento ai soggetti privati coinvolti ai sensi della legge 241/1990 è illegittima.
Lo ha deciso il Tar Puglia con la sentenza 13 febbraio 2013, n. 301, ricordando come la comunicazione dell'avvio del procedimento sia un momento indispensabile per l'instaurazione del contraddittorio tra Comune e privati previsto dall'articolo 192, Dlgs 152/2006.
L'accertamento della responsabilità dolosa o colposa del proprietario o di chi abbia la disponibilità dell'area in cui sono stati abbandonati i rifiuti, presupposto per l'ordinanza di rimozione a suo carico, necessita di una istruttoria da svolgersi con l'intervento del privato, chiamato in contraddittorio con il Comune, a fornire tutti gli elementi utili per la valutazione e l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006. È quindi obbligatorio che l'Ente emetta un preavviso di avvio del procedimento convocando il privato. Senza tale atto, come avvenuto nel caso di specie, l'ordinanza con cui il Sindaco procede alla rimozione in danno dei soggetti obbligati è illegittima.

Tar Puglia

Sentenza 13 febbraio 2013, n. 301

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Terza

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2012, proposto da:

(omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Leporano, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

— dell'ordinanza del responsabile del servizio n. 11 del 6 febbraio 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Leporano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 la dott.ssa (omissis) e uditi, nelle preliminari, l'avvocato (omissis) per i ricorrenti e l'avvocato (omissis) per la P.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

I. I ricorrenti impugnano l'ordinanza comunale che gli ingiunge di provvedere alla bonifica del terreno di proprietà mediante smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ivi abbandonati. A tale stato di cose ha concorso, per mancato accordo delle parti sull'entità dell'indennizzo, l'inadempimento dell'obbligo di ricostruzione del muro di recinzione assunto dal Comune che, nella specie, si era impegnato al ripristino dello "status quo ante" all'occupazione d'urgenza decretata per eseguire lavori di viabilità.

II. A sostegno del gravame la parte deduce:

a) la violazione di legge per falsa, erronea e omessa applicazione delle disposizioni recate dal Dlgs n. 152/2006 e dal Dm n. 471/1999 e dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 nonché la violazione dei principi del giusto procedimento;

b) l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e per difetto di adeguata istruttoria.

III. Si è costituita l'Amministrazione comunale, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza pubblica del 13 dicembre 2012, fissata per la discussione, le cause sono state trattenute in decisione.

V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

V.1. I ricorrenti deducono l'omessa comunicazione di avvio del procedimento volto all'irrogazione della sanzione ripristinatoria nonché la violazione del principio del contraddittorio e il difetto di istruttoria che avrebbero inficiato l'intera procedura non essendo stato provato alcun loro coinvolgimento, a titolo di dolo o di colpa, nell'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Le censure sono fondate.

V.2. Dispone, infatti, per la parte d'interesse, l'articolo 192 del Dlgs n. 152/2006 (già articolo 14 del Dlgs n. 22/1997), rubricato "Divieto di abbandono", del quale la parte ricorrente lamenta la violazione: "3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

V.3. Ora, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale:

A) "sussiste la violazione dell'articolo 7, legge n. 241 del 1990, per non avere i soggetti privati interessati potuto partecipare al procedimento d'irrogazione della sanzione loro inflitta, in assenza del preavviso di avvio del procedimento, con correlativa impossibilità di agire in contraddittorio con la P.a. contestante l'omessa vigilanza sull'accumulo dei rifiuti, l'ordine della cui rimozione può essere adottato esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, da chi sia preposto al controllo; rispetto a tale contraddittorio la comunicazione dell'avvio del procedimento si configura come un adempimento indispensabile al fine della sua effettiva instaurazione" (Tar Emilia Romagna, Parma, Sezione I, 12 luglio 2011, n. 255);

B) invero, "per il configurarsi di una responsabilità per dolo o colpa del proprietario o di chi abbia, anche se in via di mero fatto, la disponibilità della discussa area, occorre che il suo coinvolgimento a titolo di dolo o colpa risulti a seguito di un'adeguata istruttoria e con l'ausilio del privato stesso, da convocarsi in contraddittorio (il che, nella specie, non è avvenuto) per fornire elementi utili di valutazione per l'accertamento delle reali responsabilità, ex articolo 192, Dlgs n. 152 del 2006 (già articolo 14, Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22)".

"La norma configura l'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati come ingiunzione di sgombero a carattere sanzionatorio, esigente l'imputazione a carico dei soggetti obbligati per dolo o colpa nel comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge, esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva per violazione di un generico dovere di vigilanza" (Tar Emilia Romagna, Parma, Sezione I, 12 luglio 2011, n. 255; nello stesso senso, Tar Sardegna, Cagliari, Sezione I, 5 giugno 2012, n. 560; Consiglio Stato, Sezione V, 25 giugno 2010, n. 4073;);

C) "l'obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere, invece, addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni responsabilità del medesimo. La P.a. non può, pertanto, imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento. L'enunciato è conforme al principio "chi inquina paga", cui si ispira la normativa comunitaria (articolo 174, ex articolo 130/R, trattato Ce), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio d'inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione (Tar Toscana, Firenze, Sezione II, 3 marzo 2010, n. 594; Tar Puglia, Lecce, Sezione I, 2 novembre 2011, n. 1901);

D) "la mancata chiusura del fondo da parte del relativo proprietario non costituisce comportamento colposo idoneo per imputargli la responsabilità di un indebito deposito di rifiuti sul terreno, posto che, per principio generale, la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del proprietario e mai un obbligo" (Tar Sardegna, Cagliari, Sezione I, 5 giugno 2012, n. 560);

E) "nei casi d'inquinamento diffuso, ossia in quei casi in cui non sia possibile o sia oltremodo difficoltoso accertare la responsabilità dell'autore dell'inquinamento, la bonifica resta a carico della P.a. e i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti somme, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento" (Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, 17 dicembre 2009, n. 837; Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 aprile 2011, n. 2376).

V.4. Nel caso di specie, infatti:

a) è incontestata tra le parti l'assenza della comunicazione di avvio di procedimento finalizzato alla bonifica dell'area;

b) il rapporto del Corpo forestale dello Stato, Comando Stazione di Taranto, prot. n. 9590 dell'8 gennaio 2009, richiamato quale unico atto presupposto nell'ordinanza di bonifica gravata, evidenzia come gli autori dell'abbandono dei rifiuti de quo siano rimasti ignoti, sollecitando le Amministrazioni indicate, tra le quali il Comune di Leporano, a provvedere alle operazioni necessarie per la messa in sicurezza del sito. Se ne riporta il tratto più saliente: "Le attività di indagine compiute dal reparto scrivente sinora non hanno consentito di poter individuare i responsabili dell'abbandono di che trattasi che, al momento, resta ancora ignoto. Per quanto sopra evidenziato, ai sensi di quanto sancito dal Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., codeste Autorità vogliano provvedere ognuna per i compiti di propria competenza, alle operazioni necessarie alla messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale della suddetta area, giacché la normativa vigente in materia, pone come obiettivo primario ed inconfutabile la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente e del paesaggio".

VI. Alla luce delle sovra esposte determinazioni, il ricorso va accolto.

VII. Ragioni di equità inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce — Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 13 febbraio 2013.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598