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Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 3 ottobre 2012

(Gu 1° febbraio 2013 n. 27)

Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di composti organici volatili

 

Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro della Salute

e

Il Ministro dello Sviluppo economico

Vista la direttiva 2004/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuto all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/Ce;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 di recepimento della direttiva 2004/42/Ce e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la direttiva 2010/79/Ue della Commissione del 19 novembre 2010 concernente l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/Ce;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 161 del 2006 il quale stabilisce che con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico si provvede alla modifica degli allegati decreto legislativo medesimo, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria oggetto di recepimento;

Decreta:

Articolo 1

1. L'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è sostituito dall'allegato III al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Allegato III

(articolo 3, comma 3)

Metodi analitici

 

1. Metodo consentito per prodotti aventi un contenuto di Cov inferiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

 

Parametro Unità Metodo
Contenuto di Cov g/l Iso 11890-2 (pubblicato nel 2006)

 

2. Metodi consentiti per prodotti aventi un contenuto di Cov pari o superiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

 

Parametro Unità Metodo
Contenuto di Cov g/l Iso11890-1 (pubblicato nel 2007)
Contenuto di Cov g/l Iso 11890-2 (pubblicato nel 2006)

 

3. Metodo consentito per prodotti con contenuto di Cov quando sono presenti diluenti reattivi:

 

Parametro Unità Metodo
Contenuto di Cov g/l Astmd 2369 (pubblicato nel 2003)
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