Dm Ambiente 3 ottobre 2012
Emissioni dei composti organici volatili - Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161
Ultima versione disponibile al 15/11/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 3 ottobre 2012
(Gu 1° febbraio 2013 n. 27)
Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di composti organici volatili
Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro della Salute
e
Il Ministro dello Sviluppo economico
Vista la direttiva 2004/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuto all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/Ce;
Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 di recepimento della direttiva 2004/42/Ce e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la direttiva 2010/79/Ue della Commissione del 19 novembre 2010 concernente l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/Ce;
Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 161 del 2006 il quale stabilisce che con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico si provvede alla modifica degli allegati decreto legislativo medesimo, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria oggetto di recepimento;
Decreta:
Articolo 1
1. L'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è sostituito dall'allegato III al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato III
(articolo 3, comma 3)
Metodi analitici
1. Metodo consentito per prodotti aventi un contenuto di Cov inferiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:
Parametro | Unità | Metodo |
Contenuto di Cov | g/l | Iso 11890-2 (pubblicato nel 2006) |
2. Metodi consentiti per prodotti aventi un contenuto di Cov pari o superiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:
Parametro | Unità | Metodo |
Contenuto di Cov | g/l | Iso11890-1 (pubblicato nel 2007) |
Contenuto di Cov | g/l | Iso 11890-2 (pubblicato nel 2006) |
3. Metodo consentito per prodotti con contenuto di Cov quando sono presenti diluenti reattivi:
Parametro | Unità | Metodo |
Contenuto di Cov | g/l | Astmd 2369 (pubblicato nel 2003) |