Circolare MinSanità 12 settembre 2000, n. 13
Vigilanza nel settore delle sostanze pericolose
Ministero della salute
Circolare 12 settembre 2000, n.13
(Gu 30 settembre 2000 n. 229)
Attività di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose e dei relativi preparati - Cooperazione tra amministrazione centrale e autorità locali
Ai presidenti delle Regioni a statuto ordinario e speciale
Ai presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano
Con il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e con il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, unitamente al regolamento (Cee) n. 793/93 del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti e al decreto ministeriale 12 agosto 1998, relativo alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze pericolose, è stata data attuazione a tutto il pacchetto di direttive comunitarie riguardanti il settore delle sostanze e preparati pericolosi.
Le disposizioni normative sopra indicate sono ora esaustive;
pertanto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi devono essere soggette, come disciplinato dalle predette disposizioni, a vigilanza da parte degli organi competenti delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali che, in qualsiasi momento possono procedere ad ispezioni presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti e, ove necessario, prelevare campioni da sottoporre ad analisi e valutazione presso i laboratori di propria competenza. Sembra opportuno ricordare che, in caso di infrazione alle vigenti disposizioni di legge, è possibile incorrere in sanzioni sia di tipo amministrativo che, ove ne ricorrano i termini, di tipo penale.
Si fa presente, inoltre, che durante l'ultimo corso di aggiornamento su "sostanze e preparati pericolosi" tenutosi presso l'Istituto superiore di sanità al quale hanno partecipato funzionari regionali e degli Enti locali designati dalle rispettive amministrazioni, è emerso il persistere di notevole carenza di controlli sull'intero territorio nazionale, con l'eccezione di poche situazioni locali, legate più all'interesse ed alla iniziativa di singoli operatori che ad una vera e propria programmazione di interventi.
Poiché, come detto, il quadro normativo nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, con la pubblicazione degli ultimi decreti di recepimento di normative comunitarie, appare ormai consolidato e risulta pienamente in linea con la legislazione comunitaria stessa e con gli obblighi che da essa derivano, è necessario che le amministrazioni regionali e locali, nella formulazione dei piani di intervento annuali, tengano conto, ai fini della vigilanza sul territorio, anche del settore delle sostanze chimiche e dei preparati pericolosi, in linea con le iniziative assunte nel settore dall'amministrazione centrale.
A questo proposito deve anche essere tenuto presente che, poiché l'Italia, come tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea è tenuta a presentare, annualmente, una relazione sull'opera di vigilanza svolta ai fini della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni delle direttive sulla materia di cui trattasi, codeste amministrazioni dovranno presentare, a loro volta, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, al Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità (via Sierra Nevada, 60 — 00144 Roma — fax 06-59.94.42.49) una breve relazione fattuale sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente (numero di verifiche effettuate, le conformità alla vigente legislazione in materia, numero di sanzioni comminate, ecc.). I dati desunti dalle singole relazioni, uniti a quelli della vigilanza effettuata a livello centrale, formeranno parte della relazione che questo Ministero trasmetterà ai competenti servizi dell'Unione europea e, per opportuna conoscenza, a codeste amministrazioni che provvederanno a diffonderla nel territorio di loro competenza.
Considerata, comunque, la complessità della materia trattata, il suo continuo aggiornamento e la necessità di assicurare una attuazione armonizzata dei controlli sul territorio nazionale, si ritiene opportuno che ogni regione individui e comunichi a questo Ministero il nominativo di un qualificato rappresentante per i rapporti con l'amministrazione centrale.
Sarà, poi, cura dello scrivente Ministero costituire un gruppo di coordinamento, di cui i rappresentanti segnalati faranno parte, che individuerà:
i criteri di valutazione da adottare per giudicare la conformità alle prescrizioni della normativa degli interventi effettuati;
gli specifici aspetti della normativa da sottoporre a controllo anche in relazione ad iniziative comunitarie o, comunque, ad aspetti ritenuti prioritari e, di volta in volta, le modalità ed i tempi delle ispezioni;
i soggetti e le problematiche su cui attuare i controlli.
Si confida in una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni in indirizzo.