Decisione Commissione Ue 2012/795/Ue
Frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali
Ultima versione disponibile al 07/12/2024
Commissione europea
Decisione di esecuzione 12 dicembre 2012, n. 2012/795/Ue
(Gu 19 dicembre 2012, n. L 349)
Decisione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
[notificata con il numero C(2012) 9181]
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) , in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha elaborato dei questionari per stabilire le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/Ue per il periodo 2013-2016.
(2) È opportuno che gli Stati membri trasmettano le loro risposte a un questionario che si riferisce soltanto all'anno 2013 al fine di comunicare le misure adottate per dare attuazione alle prescrizioni della direttiva 2010/75/Ue che non erano già applicabili a norma della direttiva 78/176/Cee del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio, della direttiva 82/883/Cee del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio, della direttiva 92/112/Cee del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio, della direttiva 1999/13/Ce del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, della direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti, della direttiva 2001/80/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione e della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento prima che fossero abrogate dalla direttiva 2010/75/Ue.
(3) Occorre inoltre che gli Stati membri trasmettano le loro risposte a un questionario riferito al periodo 2013-2016, comunicando informazioni rappresentative sulle emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione, sull'applicazione degli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/75/Ue e sui progressi compiuti nello sviluppo e nell'applicazione delle tecniche emergenti di cui all'articolo 27, consentendo così alla Commissione di raccogliere informazioni sulle misure generali di attuazione (modulo 1), di stabilire una fonte di informazioni per le singole installazioni che sia in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (modulo 2), di confermare che le migliori tecniche disponibili sono state applicate correttamente nelle autorizzazioni (modulo 3) e di verificare l'applicazione di requisiti minimi per settore (modulo 4).
(4) L'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue prevede che gli Stati membri rendano disponibili le informazioni in formato elettronico.
(5) Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente, elabori un formato elettronico specifico per la comunicazione delle informazioni.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Relazioni presentate dagli Stati membri
Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione europea le informazioni relative all'attuazione della direttiva 2010/75/Ue rispondendo alle domande dei questionari riportati negli allegati I e II, servendosi del formato elettronico che sarà elaborato ai fini delle relazioni in oggetto.
Le risposte al questionario che figura nell'allegato I vanno trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2014.
Le risposte al questionario che figura nell'allegato II vanno trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2017.
La Commissione ha elaborato dei questionari per stabilire le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/Ue per il periodo 2013-2016.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012
Allegato I
Questionario relativo all'attuazione della direttiva 2010/75/Ue di cui al secondo paragrafo dell'articolo 1
Note generali
a) Le risposte al presente questionario coprono il periodo dal 7 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
b) Se in una domanda si richiedono informazioni su parametr itemporali variabili, la risposta deve indicare la situazione al 31 dicembre 2013.
c) Nelle risposte alle domande seguenti vanno fornite solo informazioni sulle modifiche introdotte dagli Stat imembri per attuare le disposizioni della direttiva 2010/75/Ue di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della medesima direttiva.
d) Nel presente questionario, con l'espressione "politica o linee guida dello Stato membro"si intende qualsiasi misura di attuazione in vigore elaborata o applicata a livello nazionale, regionale o locale. Uno Stato membro che decide di includere informazioni sulla legislazione che recepisce la direttiva 2010/75/Ue nell'ordinamento nazionale non è esonerato dall'obbligo di attenersi alle disposizioni del'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2010/75.
1. Violazioni (articolo 8)
Quali criteri si possono adottare per decidere se la violazione delle condizioni di autorizzazione "presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente"?
2. Condizioni di autorizzazione (articolo 14)
Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per le tematiche che seguono; se sono pubblicate in Internet, segnalare un link ove siano reperibili.
2.1. In che modo si garantisce che le conclusioni sulle Bat fungano da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (articolo 14, paragrafo 3)?
2.2. In che modo l'autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili (Bat) descritte nelle conclusioni sulle Bat (articolo 14, paragrafo 4)?
3. Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti (articolo 15)
Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per le tematiche che seguono; se sono pubblicate in Internet, segnalare un link ove siano reperibili.
3.1. In che modo i valori limite di emissione vengono fissati in relazione ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" indicati nelle conclusioni sulle Bat (articolo 15, paragrafo 3)?
3.2. Come vengono accordate le deroghe all'articolo 15, paragrafo 3 (articolo 15, paragrafo 4)?
3.3. In che modo si svolge la valutazione di costi e benefici per la concessione di tali deroghe e che cosa viene considerato una "maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali" — (articolo 15, paragrafo 4)?
3.4. Ci sono limiti alla portata o alla durata delle deroghe (articolo 15, paragrafo 4)?
3.5. Come vengono accordate le deroghe temporanee alle disposizioni dell'articolo 11, lettere a) e b), e dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, in caso di sperimentazione e utilizzo di tecniche emergenti (articolo 15, paragrafo 5)?
4. Disposizioni in materia di controllo (articolo 16)
Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per le tematiche che seguono; se sono pubblicate in Internet, segnalare un link ove siano reperibili.
4.1. In che modo si garantisce che le disposizioni in materia di controllo nelle autorizzazioni si basino sulle conclusioni sulle Bat (articolo 16, paragrafo 1)?
4.2. Come viene determinata la frequenza del controllo periodico per il suolo e le acque sotterranee (articolo 16, paragrafo 2)?
4.3. Come viene usata la"valutazione sistematica del rischio di contaminazione "per giustificare un controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee meno frequente di quanto previsto (articolo 16, paragrafo 2)?
5. Disposizioni generali vincolanti (articolo 17)
Se si ricorre a disposizioni generali vincolanti per attuare la direttiva 2010/75/Ue, specificare quanto segue.
5.1. Quali requisiti, attività (di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/Ue) e inquinanti sono interessati dalle disposizioni generali vincolanti?
5.2. In che modo le disposizioni generali vincolanti "assicurano un approccio integrato e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni" (articolo 17, paragrafo 1)?
5.3. In che modo viene garantito che le disposizioni generali vincolanti "si basino sulle migliori tecniche disponibili" (articolo 17, paragrafo 2)?
5.4. In che modo le disposizioni generali vincolanti vengono "aggiornate al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili" (articolo 17, paragrafo 3)?
5.5. Quali sono i riferimenti alla direttiva 2010/75/Ue nella "pubblicazione ufficiale" delle disposizioni generali vincolanti (articolo 17, paragrafo 4)?
5.6. Se le disposizioni generali vincolanti vengono pubblicate in Internet,segnalare il link su cui sono reperibili.
6. Sviluppi delle migliori tecniche disponibili (articolo 19)
6.1. In che modo l'autorità competente si tiene informata o viene informata sulla pubblicazione delle conclusioni sulle Bat nuove o aggiornate?
6.2. In che modo l'autorità competente rende disponibili tali informazioni al pubblico interessato?
7. Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 21)
Fornire una sintesi sulla politica o sulle linee guida elaborate dagli Stati membri per i seguenti aspetti del processo volto a riesaminare e aggiornare le condizioni di autorizzazione; se sono pubblicate in Internet, segnalare il link.
7.1. Quali informazioni vengono richieste generalmente ai gestori ai fini del riesame/dell'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 21, paragrafo 2)?
7.2. Come viene definita e/o determinata l'"attività principale" di un'installazione (articolo21, paragrafo3)?
7.3. In che modo vengono riesaminate/aggiornate le condizioni di autorizzazione in caso di inquinamento significativo, per garantire la sicurezza d'esercizio o per rispettare una norma di qualità ambientale nuova o riveduta (articolo 21, paragrafo 5)?
8. Chiusura del sito (articolo 22)
8.1. Fornire informazioni su come si decide per quali attività si rende necessaria una relazione di riferimento, in particolare in relazione ai seguenti aspetti.
a) Quali delle attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2010/75/Ue comportano solitamente "l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose" (articolo 22, paragrafo 2)?
b) Come si tiene conto della "possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione" (articolo 22, paragrafo 2)?
c) Quali informazioni devono essere incluse dai gestori nelle relazioni di riferimento (articolo 22, paragrafo 2)?
d) Come sono state usate le linee guida della Commissione in relazione al "contenuto della relazione di riferimento" in tale contesto (articolo 22, paragrafo 2)?
8.2. Fornire le seguenti informazioni relative al momento della cessazione definitiva delle attività.
a) In che modo i gestori "valutano lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee" (articolo 22, paragrafo 3)?
b) Come si decide se un'installazione ha provocato "un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee" (articolo 22, paragrafo 3)?
c) Come si decide se la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee "comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente" (articolo 22, paragrafo 3)?
d) Come si decide quali "misure" o "interventi" necessari i gestori devono adottare (articolo 22, paragrafi 3 e 4)?
9. Ispezioni ambientali (articolo 23)
9.1. Quali "piani d'ispezione ambientale" sono stati elaborati? Qual è il loro contenuto?In che modo vengono resi disponibili al pubblico? Se sono pubblicati in Internet, segnalare un link (articolo 23, paragrafo 2).
9.2. Quali "programmi delle ispezioni ordinarie" sono stati redatti? Qual'è il loro contenuto? In che modo vengono resi disponibili al pubblico? Se sono pubblicati in Internet, segnalare un link (articolo 23, paragrafo 4).
9.3. Come si svolge la "valutazione sistematica" dei rischi ambientali delle installazioni per decidere la frequenza delle visite in loco? Fornire una sintesi e riferimenti a eventuali linee guida pertinenti (articolo 23, paragrafo 4).
9.4. In quali circostanze si svolgono le "ispezioni ambientali straordinarie" (articolo23, paragrafo 5)?
9.5. Quali informazioni contengono solitamente le relazioni sulle visite in loco? In che modo le relazioni vengono notificate al gestore? In che modo vengono rese disponibili al pubblico? Ci sono circostanze in cui queste relazioni non sono state rese disponibili al pubblico, conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/Cee del Consiglio (1) (articolo 23, paragrafo 6)?
9.6. Quali sono i meccanismi che consentono ai gestori di adottare le "misure necessarie" elencate nella relazione sulle visite in loco (articolo 23, paragrafo 6)?
10. Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico (articolo 24)
10.1. In che modo si offrono al pubblico "tempestive ed effettive opportunità" di partecipare alle decisioni concernenti la concessione o l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione, soprattutto qualora si propongano deroghe a norma dell'articolo 15, paragrafo 4 (articolo 24, paragrafo 1)?
10.2. In che modo le informazioni vengono rese disponibili al pubblico (articolo 24, paragrafi 2 e 3)?
10.3. Tutte le informazioni pertinenti vengono rese disponibili tramite Internet [articolo 24, paragrafo 2, lettere a), b) e f) e articolo 24, paragrafo 3, lettera a)]?
11. Tecniche emergenti (articolo 27)
In che modo gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare delle tecniche emergenti individuate nei documenti di riferimento sulle Bat (articolo 27, paragrafo 1)?
Allegato II
Questionario relativo all'attuazione della direttiva 2010/75/Ue di cui al terzo paragrafo dell'articolo 1
Note generali
a) Il questionario copre il periodo dal 7 gennaio 2013 al 31dicembre 2016.
b) Se in una domanda si richiedono informazioni su parametri temporali variabili, la risposta deve indicare la situazione al 31 dicembre 2016.
Modulo 1 – Aggiornamento sull'attuazione
Nota al modulo 1
Queste domande riguardano le installazioni trattate nel capo II della direttiva 2010/75/Ue.
1. Attuazione — modifiche
Sono state apportate modifiche sostanziali all'attuazione della direttiva 2010/75/Ue dall'ultimo periodo di riferimento, rispetto alle informazioni fornite in risposta al questionario per il primo ciclo di comunicazione previsto dalla direttiva relativa alle emissioni industriali (Directive on industrial emissions — Ied)? In caso affermativo, fornire dati aggiornati descrivendo le modifiche e giustificandole, e fornire gli eventuali riferimenti.
2. Attuazione — difficoltà
Avete avuto difficoltà ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 80, paragrafo 1? In caso affermativo, descrivete tali difficoltà e giustificatele.
Modulo 2 — Informazioni sulle singole installazioni
Nota al modulo 2
I rinvii ad altri strumenti legislativi dell'Ue servono unicamente a dimostrare l'esistenza di tali interazioni, ma non si propongono di descrivere dettagliatamente le interfacce tra le installazioni disciplinate da ognuno di tali regimi.
3. Fornire le seguenti informazioni per tutte le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/Ue ("Installazioni Ied"):
3.1. Informazioni generali:
Campo | Descrizione | |
3.1.1. | Numero di riferimento dell'installazione Ied | Identificativo unico dell'installazione ai fini della direttiva 2010/75/Ue |
3.1.2. | Numero di riferimento del complesso disciplinato dal regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce del Consiglio (facoltativo) | Se l'installazione Ied è soggetta, del tutto o in parte, al regolamento (Ce) n. 166/2006, fornire il numero di identificazione del complesso utilizzato per comunicare i dati relativi al complesso in conformità del regolamento. |
3.1.3. | Numero di riferimento dello stabilimento disciplinato dalla direttiva 2012/18/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/Ce del Consiglio (facoltativo) | Se l'installazione Ied è soggetta, del tutto o in parte, alla direttiva 2012/18/Ue, fornire l'identificativo unico utilizzato nel sistema di raccolta delle informazioni sugli impianti "di tipo Seveso" (SPIRS). |
3.1.4. | Numero di riferimento dell'impianto disciplinato dalla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (facoltativo) | Se l'installazione Ied è soggetta, del tutto o in parte, alla direttiva 2003/87/Ce, fornire l'identificativo unico del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (Eu Transaction Log). |
3.1.5. | Nome dell'installazione | Se possibile, in un formato compatibile con il campo "Nome del complesso" utilizzato per comunicare i dati a norma del regolamento (Ce) n. 166/2006. |
3.1.6. | Attività disciplinate dalla direttiva 2010/75/Ue | Tutte le attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2010/75/Ue, svolte nell'installazione. |
3.1.7. | Altri capi pertinenti della direttiva 2010/75/Ue | Indicare quale capo, tra i capi III, IV, V e VI della direttiva 2010/75/Ue, si applichi anche all'installazione (o a parte di essa). |
3.2. Informazioni di contatto | ||
3.2.1. | Nome del gestore | Se possibile, in un formato compatibile con il campo "Nome della società capogruppo" utilizzato per comunicare i dati a norma del regolamento (Ce) n. 166/2006. |
3.2.2. | Indirizzo dell'installazione — via, città, codice postale e Stato | Ai sensi della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (4); se possibile, in un formato compatibile con il campo "Via e numero", "Città", "Codice postale", "Stato" utilizzato per comunicare i dati a norma del regolamento (Ce) n. 166/2006. |
3.2.3. | Latitudine/longitudine dell'installazione | Ai sensi della direttiva 2007/2/Ce; se possibile, in un formato compatibile con il campo "Coordinate geografiche del sito" utilizzato per comunicare i dati a norma del regolamento (Ce) n. 166/2006. |
3.3. Autorità competenti | ||
3.3.1. | Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni | Nome dell'autorità o delle autorità competenti e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica. |
3.3.2 | Autorità competente per le ispezioni e l'esecuzione | Nome dell'autorità o delle autorità competenti e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica. |
3.3.3. | Numero totale delle visite in loco effettuate dalle autorità competenti (articolo 23, paragrafo 4) | Totale annuale per ognuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. |
3.4. Informazioni relative alle autorizzazioni | ||
3.4.1. | Un web link a tutte le autorizzazioni attive | Come previsto dall'articolo 24, paragrafo 2. |
3.4.2. | L'installazione è soggetta alla deroga prevista dall'articolo 15, paragrafo 4? | Sì/No |
3.4.3. | È stata preparata una relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 22? | Sì/No |
(1) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1. |
Modulo 3 — Una panoramica settoriale
Note al modulo 3
Questo modulo riguarda le installazioni per le quali le decisioni pubblicate, relative alle conclusioni sulle Bat, hanno dato luogo al riesame o all'aggiornamento nel periodo di riferimento, ossia le installazioni in cui l'attività principale è disciplinata dai seguenti strumenti:
— decisione di esecuzione della Commissione (2012/134/Ue), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali; oppure
— decisione di esecuzione della Commissione (2012/135/Ue), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
4. Condizioni di autorizzazione (articolo 14)
Sono state utilizzate altre fonti di informazione, oltre alle conclusioni sulle Bat, come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (articolo 14, paragrafo 3)?
5. Condizioni di autorizzazione più rigide (articolo 14, paragrafo 4, e articolo 18)
5.1. Quali norme di qualità ambientale richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili e quali misure supplementari sono state incluse nelle autorizzazioni (articolo 18)?
5.2. Fornire alcuni esempi di altre circostanze in cui l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, ha stabilito condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili.
6. Condizioni di autorizzazione stabilite in assenza di pertinenti conclusioni sulle Bat (articolo 14, paragrafi 5 e 6)
6.1. Descrivere la procedura adottata per stabilire le condizioni di autorizzazione e fornire i relativi esempi:
a) sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle Bat (articolo 14, paragrafo 5);
b) sulla base di una migliore tecnica disponibile determinata previa consultazione con il gestore, poiché le singole conclusioni sulle Bat non prevedono "un'attività o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione" o "non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente" (articolo 14, paragrafo 6).
6.2. Per i suddetti esempi, individuare:
a) il motivo per cui le informazioni contenute nelle conclusioni sulle Bat non sono state applicabili;
b) le fonti di informazione supplementari utilizzate per individuare le Bat;
c) il modo in cui si è riservata particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III alla direttiva 2010/75/Ue.
7. Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti (articolo 15)
7.1. Per le autorizzazioni in cui uno o più valori limite di emissione sono diversi dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nelle conclusioni sulle Bat in termini di valori, periodi di tempo o condizioni di riferimento [articolo 15, paragrafo 3, lettera b)]:
a) descrivere la natura di questi valori limite di emissione diversi, e fornire i relativi esempi;
b) utilizzando una sintesi dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto ii), fornire esempi per mostrare come si è ricorsi all'uso del controllo delle emissioni al fine di "garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (secondo comma dell'articolo 15, paragrafo 3).
7.2. Per tutte le installazioni per le quali sia stata accordata una deroga ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, indicare:
a) le fonti di emissione che beneficiano di una deroga;
b) i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per le quali sia stata accordata una deroga;
c) i valori limite di emissione effettivi;
d) eventuali periodi transitori concessi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3;
e) siti web che contengano informazioni sull'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 4 (articolo 24, paragrafo 2, lettera f).
7.3. Sono state accordate deroghe temporane e per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti (articolo15, paragrafo 5)?
8. Controllo (articolo 16)
8.1. In termini generali, quale frequenza di controllo è stata determinata nelle autorizzazioni per le emissioni atmosferiche, emissioni nell'acqua, nel suolo, nelle acque sotterranee e altri parametri di processo pertinenti?
8.2. Come sono state utilizzate le conclusioni sulle Bat per determinare tale frequenza?
9. Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 21)
Per tutti i casi di riesame delle autorizzazioni che non saranno stati portati a termine entro l'8 marzo 2016, individuare:
a) il nome dell'installazione e il numero di riferimento dell'autorizzazione;
b) il motivo per cui il riesame non è stato portato a termine;
c) la data entro la quale il riesame sarà portato a termine.
10. Altro
Disponete di feedback per gli eventuali problemi pratici che avete dovuto affrontare nell'utilizzo delle conclusioni sulle Bat per due settori che rientrano nel presente modulo 3?
Modulo 4 — Requisiti "minimi"
11. Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti:
Per gli impianti disciplinati dal capo IV della direttiva 2010/75/Ue:
11.1. Individuare gli impianti per i quali le autorità competenti hanno autorizzato le condizioni ai sensi dell'articolo 51, paragrafi 1, 2 o 3, nonché le condizioni effettive autorizzate e i risultati delle verifiche effettuate in tale ambito — (articolo 51, paragrafo 4).
11.2. Per ogni impianto di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti con una capacità di 2 tonnellate o più l'ora, fornire:
a) informazioni sul funzionamento e sulla sorveglianza dell'impianto;
b) una relazione sul funzionamento del processo di incenerimento e coincenerimento (che indichi le ore operative, il numero e la durata complessiva dei guasti, se disponibili);
c) il livello delle emissioni nell'aria e nell'acqua, rispetto ai valori limite di emissione;
d) una descrizione del modo in cui tali informazioni sono state rese disponibili al pubblico, tra cui un link a eventuali siti creati a tale scopo (articolo 55, paragrafo 2).
12. Emissioni di solventi
Per le installazioni disciplinate dal capo V della direttiva 2010/75/Ue:
12.1. Se gli Stati membri hanno deciso di applicare un piano di riduzione (di cui all'allegato VII, parte 5) invece di valori limite di emissione, quali progressi sono stati ottenuti nell'ottenere una riduzione equivalente delle emissioni (articolo 59, paragrafo 1, lettera b)?
12.2. Individuare gli impianti per i quali sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, o dell'articolo 59, paragrafo 3, nonché le motivazioni per la concessione di tali deroghe.