Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 25 ottobre 2012, n. 1810

Rifiuti - Abbandono - Ordine smaltimento - Attività dovuta da parte della Pa - Sussistenza

I proprietari di un fondo opportunamente recintato non possono essere ritenuti responsabili dell'abbandono di rifiuti da parte di terzi posto che tale recinzione, di per sè, è sufficiente a dichiarare assolto l'obbligo dell'ordinaria diligenza.
Secondo il Tar Puglia, infatti (sentenza 25 ottobre 2012, n. 1810), in tal caso l'abbandono di rifiuti deve essere imputato esclusivamente al responsabile di tale abbandono, e non ai proprietari del fondo che con la recinzione medesima hanno adottato tutte le cautele opportune per evitare la commissione del reato.
L'ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, emessa dal sindaco nei confronti di tali proprietari, quindi, deve essere ritenuta illegittima e dev'essere, pertanto, annullata.

Tar Puglia

Sentenza 25 ottobre 2012, n. 1810

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Prima

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 4934 del 2000, proposto da: 

(omissis);

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis);

per l'annullamento

dell'ordinanza del sindaco del Comune di Brindisi 2.9.2000 prot. n. 74/50139 con la quale è stato ordinato di "procedere alla rimozione, allo smaltimento presso discariche regolarmente autorizzate (dei rifiuti abbandonati sul terreno) ed al ripristino dei luoghi..." ed è stata applicata la sanzione amministrativa di lire 400.000, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori (omissis), in sostituzione di (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Sindaco di Brindisi ha ordinato ai ricorrenti – tutti comproprietari del terreno sito in Brindisi, loc. Cappuccini, in catasto al fg. 51, p.lle 14-16-624-626 – di provvedere alla rimozione e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati su detto fondo, irrogando loro altresì la sanzione amministrativa di ex £. 400.000.

Avverso tale ordinanza, i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 7-8 legge 241/1990; 2) violazione e falsa applicazione degli articoli 3-4 Dlgs n. 27/1997; eccesso di potere per difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.

All’udienza del 10.10.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di gravame, deducono i ricorrenti la violazione, ad opera dell’amministrazione comunale, delle prescrizioni di cui agli articoli 7-8 legge n. 241/1990.

Il motivo è infondato.

2.1. Premette anzitutto il Collegio che, ai sensi dell’ articolo 192 1° co. Dlgs 152/2006 (ex articolo 14 Dlgs 22/1997): “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”.

Parimenti vietata è poi, ai sensi del secondo comma, l’immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

Recita inoltre il terzo comma che: “… chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti … in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

Alla luce di tali previsioni normative, è evidente che l’ordine di smaltimento dei rifiuti costituisce esercizio di attività tipicamente vincolata dell’amministrazione, dovendo quest’ultima procedervi all’esito dell’accertamento relativo all’abbandono ovvero deposito incontrollato di rifiuti, senza alcun tipo di discrezionalità in ordine sia all’an che al quid.

2.2. Definite in tali termini le coordinate normative di riferimento, rileva ora il Collegio che, secondo quanto si legge nell’impugnato provvedimento, “… il terreno in questione, oltre a rappresentare un pericolo per la presenza di svariate tipologie di rifiuti, in particolare scheletri di elettrodomestici, pneumatici, inerti, ecc, è ormai diventato una discarica abusiva”.

Tanto premesso, occorre ora valutare le conseguenze dell’omesso contraddittorio con la società ricorrente.

2.3. Sul punto, rileva il Collegio che gli istituti di partecipazione procedimentale, per quanto ispirati ad evidenti esigenze di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa – corollari, a loro volta, dei principi di buon andamento e imparzialità della stessa (articolo 97 Cost.) — non godono di applicazione indiscriminata, potendo risultare recessivi rispetto ad altre esigenze, del pari dotate di analogo rilievo costituzionale. Così, sotto un primo profilo, la novella di cui alla legge 15/2005 ha inciso, tra l’altro, sui c.d. vizi non invalidanti (articolo 21 octies legge 241/1990), escludendo l’annullabilità del provvedimento affetto da vizi formali, quante volte la sua natura vincolata sia tale da escludere che il contenuto del relativo provvedimento avrebbe potuto essere differente.

Si è in tal modo inteso codificare una diffusa prassi giurisprudenziale, tesa ad escludere la declaratoria di annullamento dell’atto, tutte le volte in cui la disciplina sostanziale della funzione, di cui l’atto è espressione formale, non privi l’amministrazione del potere – e in certi casi del dovere – di emettere un nuovo atto, di contenuto analogo a quello affetto dai (rilevati) vizi formali.

2.4. Venendo ora al caso di specie, e ribadendo quanto già sopra espresso, rileva il Collegio che l’ordine di smaltimento rifiuti costituisce esercizio di attività tipicamente vincolata dell’amministrazione, dovendo quest’ultima procedere senz’altro in tal senso, all’esito del riscontro dell’abbandono ovvero deposito incontrollato di rifiuti.

Per tali ragioni, non può in alcun modo reputarsi decisiva la mancata comunicazione all’interessata dell’avvio del procedimento di rimozione, dovendo per le suesposte ragioni ritenersi la natura non invalidante di tale vizio, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90.

2.5. Ne discende il rigetto delle relative censure.

3. Con il secondo motivo di gravame, deducono i ricorrenti l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, per carenza di motivazione in ordine all’elemento psicologico – dolo o colpa – richiesto ai fini dell’imputazione di responsabilità in capo ai proprietari del sito inquinato.

Il motivo è fondato.

3.1. Emerge dalla documentazione in atti che il terreno in esame è provvisto di recinzione, ancorché non insuperabile. Orbene, la presenza di detta recinzione è di per sé idonea ad escludere la colpa dei ricorrenti, non potendo esigersi da costoro l’adozione di sistemi particolarmente complessi, volti ad escludere, in assoluto, la possibilità di abbandono incontrollato di rifiuti. Piuttosto, con la recinzione in atti i ricorrenti hanno assolto l’obbligo, da apprezzarsi in termini di ordinaria diligenza, che graverebbe, in situazioni analoghe, sull’homo eiusdem professionis et condicionis.

Alla luce di tali elementi, è allora evidente che se abbandono di rifiuti vi è stato, esso va imputato esclusivamente all’assenza di senso civico da parte del/dei responsabile/i, ma giammai può essere imputato, a titolo di culpa in vigilando, anche agli odierni ricorrenti, avendo essi, con la recinzione in atti, adottato quelle cautele che a loro si imponevano al fine di evitare la produzione dell’evento in esame.

Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va disposto annullamento del provvedimento in atti.

5. Ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla natura del presente giudizio e dalla qualità delle parti, per la compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce — Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati: (omissis)

 

Depositata in segreteria il 25 ottobre 2012

 

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