Rifiuti

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Documento Conferenza delle Regioni 22 novembre 2012

Sottocategorie di discariche - Miscelazione dei rifiuti

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Documento 22 novembre 2012, n. 12/165/CR8C/C5

Problematiche in materia di gestione dei rifiuti: sottocategorie di discariche e miscelazione dei rifiuti

Tra le varie criticità riscontrabili all'interno della disciplina sui rifiuti ve ne sono alcune che — per la complessità degli argomenti trattati e la limitata casistica ad essi attribuibile – fanno rilevare particolari situazioni di sofferenza: in assenza di chiari indirizzi o di integrazioni puntuali relativi alla disciplina di riferimento, ciò ha generato a livello locale sostanziali diversità di interpretazioni non solo a livello di autorità regionale e provinciale (sia in fase di procedura di Via che in sede di autorizzazione ex articolo 208 del Dlgs 152/2006), ma anche da parte degli organismi di controllo. Ciò a discapito della chiarezza normativa, che è invece particolarmente necessaria nelle attività legate alla gestione dei rifiuti pericolosi.

In attesa che il Ministero dell'ambiente esamini l'opportunità di attivare un apposito tavolo tecnico — chiesto dalle Regioni a partire dal 2009 ed il cui avvio viene in questa sede nuovamente sollecitato — si sono esaminati a livello interregionale due di questi argomenti, in particolare quello riguardante l'articolo 7 del Dm 27/09/2010 (Sottocategorie di discariche) e quello relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (articolo 187 del Dlgs 152/2006).

Ciò confidando nella possibilità di fornire al Ministero competente, cui il presente documento verrà inoltrato per i provvedimenti di competenza, utili considerazioni e praticabili soluzioni.

1. Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi – deroghe ex articoli 7 e 10 Dm 27.09.2010

Come noto la normativa di riferimento in merito all'ammissibilità dei rifiuti in discarica è costituita da Dm 3 agosto 2005, oggi abrogato e sostituito integralmente dal Dm 27 settembre 2010 e dalla circolare emanata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 giugno 2009 prot. n. 14963 con la quale sono stati forniti, tra l'altro, "i criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica di cui all'articolo 7 del Dm 3.08.2005".

Ciò premesso, si evidenzia che col tempo, sulla base di ulteriori approfondimenti delle modalità di effettuazione delle valutazioni di rischio, sono emerse sulla tematica in questione alcune problematiche applicative e/o interpretative, con particolare riferimento all'utilizzo dei "Criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio applicata alle discariche" (pubblicati nel 2005 da Apat, oggi Ispra).

Relativamente a questa tematica, Ispra ha inviato due specifici contributi, datati rispettivamente 16 settembre 2010 e 31 ottobre 2011, tesi a chiarire ed a sviluppare le criticità segnalate dalla Regione Veneto in merito all'applicazione della circolare ministeriale n. 14963 del 30.06.2009.

Le Regioni, pur condividendo diversi aspetti contenuti nelle suddette note dell'Ispra, ritengono che alcuni elementi di valutazione contenuti nelle citate note — anche alla luce dell'esperienza maturata a livello territoriale — siano da riesaminare e successivamente da approvare da parte del Ministero ambiente. Allo scopo di fornire al Ministero ambiente gli elementi necessari a chiarire gli aspetti legati alle deroghe contenute negli articoli 7 e 10 del Dm 27.09.2010, le Regioni hanno condiviso i seguenti punti:

1. la deroga ai limiti di accettabilità di cui all'articolo 7 del Dm 27.09.2010 deve essere legata al sito, sulla base degli esiti della valutazione di rischio, e non a specifiche tipologie di rifiuto;

2. la caratterizzazione preventiva dei rifiuti non deve essere obbligatoria per le discariche in deroga ai sensi dell'articolo 7 del Dm 27.09.2010 (come conseguenza di quanto evidenziato al precedente punto 1);

3. qualora occorra derogare ai limiti di accettabilità in discarica, deve essere necessario dapprima esaminare se tale deroga è gestibile mediante l'articolo 10 del Dm 27.09.2010 e, solo se non è integralmente sufficiente, si procede a valutare la richiesta di deroga mediante l'articolo 7: pertanto la scelta tra articolo 7 ed articolo 10 del Dm 27.09.2010 non è da ricondurre in carico al gestore della discarica, bensì alla procedura sopra indicata, che va introdotta nel Dm suddetto;

4. nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 7 del Dm 27.09.2010, va prevista in modo esplicito l'ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;

5. i parametri della tabella 5a del Dm 27.09.2010 per le sottocategorie di discariche (anche alla luce di quanto riportato all'art 10 del Dm stesso) siano derogabili.

2. Miscelazione dei rifiuti

Le difficoltà riscontrate a livello autorizzativo hanno indotto le Regioni a stilare e condividere un documento per chiarire i diversi aspetti inerenti l'attività di miscelazione dei rifiuti di cui all'allegato documento.

Le Regioni concordano di sottoporre questo documento al Ministero dell'ambiente ai fini di una sua adozione.

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI

1 – Definizioni

Miscelazione: unione di due o più rifiuti aventi diverso codice Cer o diverse caratteristiche di pericolosità, anche con sostanze o materiali, al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In particolare, la miscelazione, in considerazione dell'articolo 187 del Dlgs 152/06 e s.m.i., si distingue in:

Miscelazione non in deroga: miscelazione di rifiuti non espressamente vietata dall'articolo 187 del Dlgs 152/06, comma 1.

Miscelazione in deroga: miscelazione autorizzata secondo il comma 2 dell'articolo 187 del Dlgs 152/06.

Nel caso in cui la miscelazione sia effettuata tra rifiuti della medesima tipologia merceologica (es. batterie, oli esausti, rottami ferrosi... di diversa provenienza), l'Autorità competente potrà stabilire di non prescrivere alcuni dei punti previsti al paragrafo 4, fatte salve le esigenze di sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Accorpamento: unione di rifiuti aventi medesimo codice Cer e medesima caratteristica di pericolosità (qualora i rifiuti siano pericolosi), al fine di ottimizzarne il trasporto successivo. L'accorpamento non comporta la variazione del codice Cer del rifiuto trattato.

2 – Esclusioni

Un impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento, ad eccezione del mero stoccaggio (D15, R13), può trattare i diversi codici Cer autorizzati per tale operazione, senza che sia esplicitamente autorizzata l'operazione di miscelazione degli stessi, laddove questa risulti essere fase che costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato. Questo in quanto l'autorizzazione delle operazioni citate valuta già il trattamento congiunto dei diversi rifiuti e disciplina la tracciabilità delle partite di rifiuti in ingresso e in uscita.

Infatti per i codici di rifiuti autorizzati e trattati, ad esempio in un impianto di depurazione biologica (D8), chimico-fisica o di inertizzazione (D9) non sarà da autorizzare la preventiva operazione di miscelazione in quanto trattasi di omogeneizzazione dei rifiuti funzionale al trattamento autorizzato.

Gli impianti autorizzati a sole operazioni di stoccaggio (D15, R13) o di accorpamento (D14, R12) esulano dalle considerazioni di cui sopra, in quanto tali operazioni non consentono alcun cambio di codice Cer.

Sarà necessaria la specifica autorizzazione qualora la miscela di rifiuti non venga trattata nell'impianto, ma sia conferita ad un diverso impianto per ulteriori interventi di smaltimento o recupero.

L'approntamento di un carico costituito da rifiuti in contenitori o imballaggi separati afferenti ognuno a diversi codici Cer non può considerarsi miscelazione. Se tale raggruppamento può essere materialmente utile al fine di minimizzare il numero delle operazioni di trasporto, il carico così ottenuto dovrà pur sempre essere caratterizzato da più formulari, uno per ciascun Cer. A tale carico non può pertanto attribuirsi un unico Cer.

3 – Operazioni di miscelazione

La miscelazione, come definita dal paragrafo 1, costituisce attività di gestione di rifiuti e deve pertanto essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ed è soggetta a specifiche prescrizioni riportate negli atti autorizzativi.

L'effettuazione di operazioni di miscelazione, anche non in deroga, dovrà essere definita nel provvedimento di esercizio, secondo le prescrizioni indicate e sulla base di quanto previsto e consentito nel progetto approvato.

L'autorizzazione dovrà riportare esplicitamente la potenzialità di trattamento autorizzata per la miscelazione in t/die e t/anno, sia se ricompresa all'interno della capacità di trattamento già autorizzata, che autorizzata ex novo; in quest'ultimo caso, dovranno essere adeguate le garanzie finanziarie prestate dalla Ditta.

Per gli impianti già autorizzati alla miscelazione, per i quali l'adeguamento alle presenti indicazioni comporti la codifica con operazioni (R e/o D) diverse da quanto già autorizzato, tale adeguamento formale non sia assoggettato a procedure di Via o di verifica di Via.

Le operazioni di miscelazione devono essere annotate sul registro di miscelazione, facendo riferimento alla precedente operazione di carico.

3.1 – Miscelazione non in deroga

I soggetti interessati dovranno indicare nella domanda di autorizzazione:

a)  denominazione della miscela, i Cer (rifiuti di partenza) e le sostanze o i materiali che la compongono;

b)  le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (classi H) e delle sostanze o materiali che compongono ogni singola miscela;

c)  un Piano di Gestione Operativa che descriva attrezzature, impianti e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei tipi di miscelazione;

d)  descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui sarà destinata la miscela;

e)  la potenzialità (t/die e t/anno) richiesta per l'operazione di miscelazione da autorizzare.

3.2 – Miscelazione in deroga

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti anche con altre sostanze o materiali, effettuate ai sensi del 2° comma dell'articolo 187 del Dlgs 152/06 e s.m.i., possono essere autorizzate in deroga al divieto generale, a condizione che sia dimostrato che:

1) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

2) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

3) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn);

fermo restando che, in conformità al divieto di cui al comma 5 ter dell'articolo 184 del Dlgs 152/06, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto

Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di miscelazioni in deroga è subordinata alla presentazione all'ente competente di una specifica domanda da parte del soggetto titolato.

La domanda di autorizzazione alla miscelazione in deroga dovrà comprendere una relazione dettagliata, da cui risultino:

a) il conseguimento degli effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo complessivo di smaltimento o recupero, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, ed il non accresciuto impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana ed in particolare:

1. devono essere predisposte valutazioni in funzione della tipologia di trattamento prevista per la miscela, anche con riferimento agli inquinanti eventualmente abbattuti tra quelli presenti nei rifiuti costituenti la miscela;

2. devono essere indicate le caratteristiche chimico-fisiche dei singoli rifiuti e/o delle sostanze o dei materiali che si intendono miscelare;

 

b)  descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui sarà destinata la miscela;

c)  la conformità delle operazioni di miscelazione alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma1, lettera nn);

d)  la descrizione dettagliata dell'organizzazione delle procedure gestionali adottate dalla ditta per consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione di ogni carico di rifiuto conferito ed avviato alla miscelazione;

e)  denominazione della miscela, i Cer (rifiuti di partenza) e le sostanze o i materiali che la compongono;

f)  le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (classi H) e delle sostanze o materiali che compongono ogni singola miscela;

g)  un Piano di Gestione Operativa che descriva attrezzature, impianti e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei tipi di miscelazione;

h)  le prove di miscelabilità da effettuarsi con la relativa durata;

i)  la potenzialità (t/die e t/anno) richiesta per l'operazione di miscelazione da autorizzare.

4 – Prescrizioni relative alla miscelazione di rifiuti

4.1 — Prescrizioni generali per la miscelazione, da disciplinare nell'autorizzazione all'esercizio

—  La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all'allegato I alla Parte quarta del Dlgs152/06 e s.m.i.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee;

—  le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;

—  è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione;

—  la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codici Cer e, per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi, le caratteristiche di pericolosità) e le quantità dei rifiuti e delle le sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;

—  sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice Cer attribuito alla miscela risultante;

—  deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione Sistri la scheda di miscelazione;

—  sul formulario/scheda di movimentazione Sistri, nello spazio note, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata";

—  il Responsabile dell'impianto dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;

—  le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;

—  dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo n. 190 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

—  ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata (comprendendo anche, ove necessario, specifica analisi) prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento o recupero;

—  la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;

—  in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato Dlgs 36/03; in tal senso le singole partite di rifiuti devono possedere, già prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino previste dal Dm 27/09/10;

—  non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice Cer o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero;

—  il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del Dlgs 152/06 e s.m.i., indicativamente a partire dalla famiglia dei Cer 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento rifiuti. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il Cer della miscela dovrà essere pericoloso;

—  le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte IV del Dlgs 152/06 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla Parte IV del Dlgs 152/06; va da sé che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza di soggetti interessati.

Per le attività di miscelazione in deroga in aggiunta alle prescrizioni di cui sopra, il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Il responsabile dell'impianto deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche riportandolo sulle apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'articolo 190 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità.

Roma, 22 novembre 2012

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