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Regolamento Commissione Ue 1097/2012/Ue

Sottoprodotti di origine animale - Regolamento di esecuzione che modifica il regolamento 142/2011

Ultima versione disponibile al 29/07/2024

Commissione europea

Regolamento 23 novembre 2012, n. 1097/2012/Ue

(Guue 24 novembre 2012 n. L 326)

Regolamento di esecuzione che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l'articolo 23, paragrafo 3 e l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 reca norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare

o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso contempla inoltre norme relative all'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

(2) Il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009, tra cui norme relative alla registrazione degli operatori, al contenuto dei documenti commerciali che accompagnano le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati nell'ambito degli scambi commerciali tra Stati membri e al layout del modulo di notifica che deve essere fornito per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1069/2009.

(3) Secondo il regolamento (Ce) n. 1069/2009, gli operatori devono garantire che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano rintracciabili in tutte le fasi della catena di raccolta, fabbricazione, impiego e smaltimento in modo da evitare perturbazioni inutili del mercato interno nel caso di eventi connessi a rischi effettivi o potenziali per la salute pubblica o animale.

(4) Gli operatori devono garantire che le attività oggetto della legislazione sui sottoprodotti di origine animale siano riconosciute o registrate. Tuttavia, la manipolazione di piccoli quantitativi di materiali di categoria 2 e 3 può presentare rischi trascurabili se essi provengono da zone in cui non sono state notificate malattie trasmissibili all'uomo o agli animali. Di conseguenza gli Stati membri devono essere autorizzati a consentire lo svolgimento di attività particolari senza registrazione, come previsto dall'articolo 23 del regolamento (Ce) n. 1069/2009. Tale deroga va limitata solo alle attività riguardanti la fornitura diretta dei prodotti all'interno della regione all'utente finale, sul mercato locale o a dettaglianti locali.

(5) Ogni spedizione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati destinati al commercio tra Stati membri deve essere accompagnata da un documento commerciale. È tuttavia necessario modificare ed estendere le prescrizioni attuali del documento commerciale affinché siano incluse tutte le informazioni necessarie sulla manipolazione e sul trattamento sicuri nonché sull'impiego previsto o sullo smaltimento del materiale in questione.

(6) Nel documento commerciale gli operatori devono fornire determinate informazioni sulla partita, in particolare la categoria dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, la natura della merce e il tipo di trattamento. Secondo l'articolo 3 del regolamento (Ue) n. 142/2011, per i prodotti derivati che sono stati dichiarati come punto finale nella catena di fabbricazione non servono documenti commerciali. Può essere eliminato anche il riferimento alle norme di trasformazione nel regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto necessario modificare l'allegato VIII del regolamento (Ue) n. 142/2011.

(7) Vari sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, devono essere autorizzati in anticipo dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione su richiesta dell'operatore. L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce un formato standard per la domanda di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro. Tale formato deve essere modificato affinché siano incluse informazioni relative a: data di scadenza dell'autorizzazione, volume o massa della partita, nome e indirizzo dello speditore, origine dei sottoprodotti di origine animale e luogo di destinazione della spedizione. È pertanto necessario modificare l'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.

(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ue) n. 142/2011.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

 

Il regolamento (Ue) n. 142/2011 è così modificato:

1) nell'articolo 20, la lettera c) del paragrafo 4 è sostituita dalla seguente:

"c) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni;

d) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (Ce) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all'interno della regione all'utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l'autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.";

2) gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Allegato

 

Gli allegati del regolamento (Ue) n. 142/2011 sono così modificati:

1) nell'allegato VIII, capo III, il modello di documento commerciale è sostituito dal seguente:

 

Documento commerciale

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 625 KB


 

2) nell'allegato XVI, capo III, la sezione 10 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 10

Formato standard per le domande di determinate autorizzazioni per il commercio all'interno dell'Unione

Gli operatori presentano le domande di autorizzazione delle spedizioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 all'autorità competente dello Stato membro di destinazione utilizzando il seguente modulo:

 

Formato standard

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 534 KB


 

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