Via (Pua-Paur) / Vas

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 1° ottobre 2012, n. 8201

Via - Dlgs 152/2006 - Procedura - Avviso al pubblico interessato - Pubblicazione su quotidiano nazionale - Presentazione domanda - Contestualità - Necessità

In una procedura di Valutazione d'impatto ambientale (Via), la pubblicazione su un quotidiano nazionale dell'istanza rivolta all'Autorità competente per un determinato progetto deve essere contestuale alla presentazione dell'istanza medesima.

Il Tar Lazio (sentenza 1° ottobre 2012, n. 8201) ha così annullato il decreto del MinAmbiente con il quale veniva rilasciato giudizio favorevole, con prescrizioni, in ordine all’impatto ambientale di un programma di ricerca idrocarburi nell'area marina compresa tra l'Abruzzo e le Isole Tremiti per violazione del principio della partecipazione del pubblico alle decisioni in materia ambientale (articolo 24, Dlgs 152/2006).

Sulla stessa vicenda sempre il Tar Lazio (sentenza 1° ottobre 2012, n. 8203) ha poi dato ragione alla Regione Puglia che aveva impugnato il medesimo decreto per non essere stata coinvolta nel procedimento di Via. La Regione Puglia, ha sentenziato il Tar, non può infatti non considerarsi soggetto interessato (articoli 24 e 25, Dlgs 152/2006), stante l’impatto potenziale dell'intervento sull’ecosistema marino delle Isole Tremiti e sulle connesse attività di pesca.

Tar Lazio

Sentenza 1° ottobre 2012, n. 8201

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 5776 del 2011, proposto da:

Comune di Vieste, in persona del Sindaco p.t.;

Comune di Vico del Gargano, in persona del Sindaco p.t.;

Comune di Peschici, in persona del Sindaco p.t.;

Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco p.t.;

Comune di Rodi Garganico, in persona del Sindaco p.t.,

rappresentati e difesi dagli Avv. ti (omissis);

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro p.t.;

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t.;

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro p.t.;

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale Via/Vas, in persona del legale rappresentante p.t.,

costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

(omissis) Srl, in persona del legale rappresentante p.t. Ing. (omissis);

per l'annullamento

a) del decreto prot. DVA DEC — 2011 – 0000126 del 29 marzo 2011 emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

b) del parere favorevole con prescrizioni n. 310 del 28 luglio 2009 formulato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via/Vas;

c) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi:

— la nota prot. CTVA – 2010 – 0003646 del 20 ottobre 2010 (DVA – 2010 – 0026761 del 5 novembre 2010) della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via/Vas, dalla quale si desume che l’area del permesso di ricerca è esterna alle aree di divieto di cui all’articolo 6, comma 17 del Dlgs 152/2006 e che il progetto in questione non necessita di valutazione di incidenza;

— del parere favorevole con prescrizioni prot. DG/PBAAC/34.19.04/14680/2010 dell’11 maggio 2010 (DVA – 2010 – 0013536 del 26 maggio 2010) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via/Vas, nonché di Soc. (omissis) Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato in fatto e in diritto:

1. I Comuni di Vieste, di Vico del Gargano, di Peschici, di Manfredonia e di Rodi Garganico impugnano il decreto prot. DVA DEC — 2011 – 0000126 del 29 marzo 2011 emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, recante un giudizio favorevole, con prescrizioni, in ordine all’impatto ambientale del programma dei lavori da effettuarsi nell’area del “permesso di ricerca idrocarburi d505 BR-EL” presentato da (omissis) Srl, limitatamente alla fase della ricerca sismica con la tecnica cd. di “air gun”, unitamente agli atti presupposti e connessi (tra cui gli atti adottati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via/Vas e il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

Nel presente giudizio viene in rilievo solamente la cd. “ispezione sismica”, propedeutica all’eventuale successiva fase di perforazione di un pozzo esplorativo. Detta attività di rilevamento geosismico verrebbe svolta in un’area situata a circa 40 Km da Punta Penna e a circa 26 Km dalle isole Tremiti.

I Comuni ricorrenti muovono dalla considerazione che l’intervento in questione si svolgerà in un sito che dista poche decine di chilometri dal proprio territorio, che ne subirà i relativi effetti; e affermano che la tecnica dell’Air Gun — consistente nello sparare nei fondali marini raffiche di aria compressa allo scopo di ottenere onde riflesse dalle quali ricavare dei dati utili a ricostruire la composizione del sottosuolo — è idonea a provocare consistenti danni all’ecosistema marino e una connessa forte diminuzione del pescato in un raggio di cinquanta/sessanta miglia nautiche. Essi fanno anche riferimento ai danni della successiva fase di perforazione, che comporterebbe la potenziale diffusione di sostanze tossiche nel particolare contesto del Mar Adriatico (chiuso e a fondale basso).

Essi propongono cinque motivi di ricorso così rubricati:

1) violazione e falsa applicazione di legge (articoli 6 e ss. Dlgs 152/2006); violazione e falsa applicazione di legge (articolo 6 legge 1/91); violazione dei principi della direttiva Ce 85/337; eccesso di potere per sviamento (circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208); accesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per travisamento; eccesso di potere per violazione ed erronea applicazione dei presupposti (direttiva Ce 85/337); illogicità manifesta;

2) violazione del principio di precauzione; violazione di legge (articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione; articolo 3, comma 3 del TUE; articolo 191, par. 2, del TFUE; articolo 1 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione;

3) violazione e falsa applicazione di legge (articolo 24, comma 2, del Dlgs 152/2006); eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per difetto ed erronea istruttoria; eccesso di potere per travisamento; eccesso di potere per violazione ed erronea applicazione dei presupposti; illegittimità derivata;

4) violazione e falsa applicazione di legge (articoli 53, 55, 300, 301 e 304 del Dlgs 152/2006); violazione e falsa applicazione di legge (articoli 6 e 23 e ss. del Dlgs 152/2006); violazione e falsa applicazione di legge (Dpcm 27.12.1988 n. 16100); violazione di legge (articolo 3 della legge 241/1990); eccesso di potere per difetto di motivazione e per motivazione contraddittoria; difetto di istruttoria; illegittimità derivata; eccesso di potere per violazione ed erronea applicazione dei presupposti; violazione dell’articolo 174, par. 2 del Trattato Ce;

5) violazione e falsa applicazione di legge (articoli 23 e 24 del Dlgs 152/2006); violazione e falsa applicazione di legge (articolo 7 del Dpcm 27.12.1988); eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per difetto di motivazione; illegittimità derivata.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dello Sviluppo economico e della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale Via/Vas, nonché (omissis) Srl, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 7 giugno 2012, e quindi trattenuto in decisione.

4. Va esaminato anzitutto il terzo motivo di ricorso, che attiene alle modalità di pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 6 aprile 2009.

Detta domanda è stata pubblicata:

— in data 8 aprile 2009 sui quotidiani “Il Tempo” e “Il Riformista”;

— in data 14 aprile 2009 sul quotidiano “Il Tempo – Edizione Abruzzo”;

— in data 11 marzo 2010 sul quotidiano “Il Quotidiano di Termoli”.

Secondo l’articolo 24 del Dlgs 152/2006 (nel testo vigente ratione temporis), la pubblicazione deve essere contestuale alla presentazione dell’istanza (comma 1) e, nel caso di progetti di competenza statale, deve essere eseguita “su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata” (comma 2).

I Comuni ricorrenti sostengono che la pubblicazione effettuata non è pienamente conforme a tale disposizione.

La censura è fondata con riferimento alla pubblicazione sul “Quotidiano di Termoli”, per l’assorbente considerazione che essa è avvenuta non contestualmente alla presentazione della domanda, ma successivamente alla data (28.7.2009) in cui è stato reso il parere della Commissione Via/Vas, con ciò compromettendo seriamente — con ogni evidenza — la funzione partecipativa della stessa, avuto anche riguardo a quanto sancito dalla Convenzione di Aahrus, ratificata dalla legge 108/2001, all’articolo 6, comma 2, prima parte (“Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus”) e all’articolo 6, comma 4 (“Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que public peut exercer une réelle influence”).

5. L’accoglimento della predetta censura comporta l’illegittimità dell’intera procedura e il conseguente annullamento degli atti impugnati, previo assorbimento delle censure non esaminate.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati: (omissis)

 

Depositata in segreteria il 1 ottobre 2012

 

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