Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sardegna 20 settembre 2012, n. 803

Rifiuti - Tarsu - Contestazione debenza o meno della Tarsu e ammontare - Giurisdizione tributaria - Sussiste

Una delibera comunale di determinazione della Tarsu deve analiticamente motivare le scelte compiute per giustificare la congruità tra effettiva capacità di produzione di rifiuti da parte della singola utenza e il costo ad essa addebitato per lo smaltimento degli stessi.
Con due sentenze in argomento il Tar Sardegna (sentenze 14 settembre 2012, n. 801 e 20 settembre 2012, n. 803) ha dato ragione a due complessi alberghieri che avevano impugnato la delibera comunale di quantificazione della Tarsu che facevano riferimento a criteri presuntivi e largamente approssimativi (la "comune esperienza") per la commisurazione della tassa, con conseguente addebito di una cifra abnorme della medesima.
Secondo il Collegio, infatti, l'Amministrazione ha l'obbligo di impegnarsi per quantificare la Tarsu in maniera il più aderente possibile all'effettiva capacità produttiva di rifiuti delle utenze, per esempio nel caso di specie, tenendo conto dell'andamento stagionale del flusso turistico.

Il medesimo principio era stato peraltro già chiarito dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 16 luglio 2009, C-254/08) che aveva affermato la necessità che la Tarsu non addossi all'utente costi smisurati rispetto al volume ed alla natura dei rifiuti effettivamente prodotti.

Tar Sardegna

Sentenza 20 settembre 2012, n. 803

 

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2011, proposto da:

Setar Spa, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

 

contro

il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. (omissis);

il Dirigente p.t. dell’Ufficio Tarsu Settore Finanze e Tributi Locali del Comune di Quartu Sant'Elena, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota prot. n. 74758 del 7.12.2010 a firma del dirigente dell'Ufficio Tarsu del settore Finanze e Tributi locali del Comune di Quartu Sant'Elena — solo successivamente ricevuta dalla ricorrente — con cui si è affermata, in riscontro alla comunicazione della (omissis) spa prot. 73603 dell'1.12.2010, di avvio a far data dall'1.1.2011 dell'autosmaltimento, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 188 Dlgs 152/2006, dei rifiuti nel complesso alberghiero in loc. S'Oru e Mari, la persistenza dell'obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei Rsu. e di pagamento della Tarsu in misura piena;

del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tarsu, approvato con deliberazione C.C. n. 183/1997 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con delibera C.C. n. 33/2010, nella parte in cui non prevede la facoltà del produttore o detentore di rifiuti speciali di procedere all'autosmaltimento dei rifiuti medesimi in luogo del conferimento al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei R.S.U. in regime di privativa; delle delibere C.C. di Quartu Sant'Elena n. 83 del 25.3.1998 e n. 36 del 7.5.2008; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati (ivi compresa, ove d'occorrenza, la nota prot. gen. 5351 del 25.1.2011 da Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici a Dirigente Settore Finanze e Tributi Locali del Comune di Quartu Sant'Elena e, per conoscenza, alla (omissis) spa)

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente ex articolo 15 direttiva 2008/98/Ce e/o articolo 188 Dlgs 152/2006 a procedere con decorrenza 1.1.2011 all'autosmaltimento dei rifiuti prodotti nel complesso alberghiero in loc. S'Oru e Mari, con esenzione dal pagamento della Tarsu.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant'Elena;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

Con il ricorso in esame, notificato il 4 febbraio 2011 e depositato il successivo giorno 12, la società (omissis) S.p.a., proprietaria del complesso turistico alberghiero composto da due alberghi (omissis), ha impugnato, da un lato, la nota del dirigente dell'Ufficio Tarsu del settore Finanze e Tributi locali del Comune di Quartu Sant'Elena, con cui si è affermata, in riscontro alla comunicazione della (omissis) spa di avvio, a far data dall'1.1.2011, dell'autosmaltimento dei rifiuti del predetto complesso alberghiero, la persistenza dell'obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei Rsu e di pagamento della Tarsu in misura piena.

Dall’altro lato, del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tarsu, approvato con deliberazione C.C. n. 183/1997 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con delibera C.C. n. 33/2010, nella parte in cui non prevede la facoltà del produttore o detentore di rifiuti speciali di procedere all'autosmaltimento dei rifiuti medesimi in luogo del conferimento al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei Rsu.

A suo avviso, infatti, tali atti sarebbero illegittimi per contrasto con l’articolo 15 della direttiva comunitaria 2008/98/Ce nonché col quadro normativo nazionale di riferimento.

Di qui la richiesta, previa sospensione, di annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Quartu Sant’Elena che, con memoria depositata il 24 febbraio 2011, ne ha chiesto il rigetto vinte le spese.

Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2012 le controparti sono state invitate dal Collegio a concludere sul profilo della sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Al termine della discussione la causa è stata posta in decisione.

Osserva anzitutto il Collegio che, per quanto rivolto avverso il Regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu, il ricorso è stato ritualmente proposto davanti al giudice competente.

Ed invero, quando la controversia involga questioni che attengono alle deliberazioni generali del comune in merito alle tariffe del servizio di raccolta rifiuti, ed eventualmente al presupposto regolamento comunale, la giurisdizione è deferita al giudice amministrativo in ragione del fatto che le decisioni dell’ente pubblico costituiscono esercizio di una pubblica potestà e sono esteriorizzate in atti di carattere autoritativo.

Ciò premesso, tale impugnazione è tuttavia palesemente tardiva.

Costituisce regola generale del processo amministrativo quella secondo la quale per i soggetti non direttamente contemplati da un atto amministrativo, ai quali lo stesso non va individualmente notificato, il termine per l'impugnazione decorre dalla data dell'ultimo giorno di pubblicazione nell'albo pretorio (cfr., fra le molte, Tar Puglia, Lecce, 9 giugno 2005 n. 3264; Tar Lombardia Milano, sez. II, 9 giugno 2004, n. 2397; Tar Liguria, sez. I, 25 maggio 2004, n. 813; Consiglio Stato, sez. VI, 7 maggio 2004, n. 2825).

Nel caso di specie il regolamento comunale è stato impugnato in relazione al profilo, immediatamente lesivo, della mancata previsione della facoltà del produttore o detentore di rifiuti speciali di procedere all'autosmaltimento dei rifiuti medesimi in luogo del conferimento al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei Rsu.

Orbene, come dichiarato dalla difesa comunale all’odierna pubblica udienza, il regolamento comunale contestato è stato approvato il 7 maggio 2008, ed è stato affisso all’albo pretorio dal 12 al 27 maggio 2008.

Con la conseguenza che, alla luce dei predetti principi, il ricorso oggi in esame, affidato per la notifica solo il 2 febbraio 2011, risulta ampiamente tardivo rispetto al predetto atto regolamentare.

Di qui, in relazione a tale profilo, l’irricevibilità del ricorso perché tardivo.

Il ricorso va invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione per l’altro profilo.

Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza o meno del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546.

La Corte Costituzionale, del resto, ha recentemente ritenuto, con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, la natura di tassa – entrata tributaria – e non di corrispettivo non avente natura tributaria della tassa sui rifiuti, con conseguente legittimità della attribuzione del potere giurisdizionale al giudice tributario.

Nel caso che ci occupa la controversia verte completamente – per il profilo sopra precisato – sul rapporto tributario tra la società (omissis) s.p.a. e l’Ente locale, e in particolare sulla stessa sussistenza dell’obbligazione tributaria della società ricorrente.

L’oggetto del ricorso, nel quale si sostanzia la pretesa della ricorrente, tende infatti ad accertare se malgrado la proposta di auto smaltimento avanzata dalla società (omissis) Spa al Comune di Quartu Sant’Elena, essa sia tenuta o meno, in tutto o in parte, al pagamento della tassa sui rifiuti.

Orbene, per costante giurisprudenza, e alla luce dell’anzidetto quadro normativo, in materia di tributi comunali e locali, va devoluta alla cognizione delle Commissioni tributarie la controversia nella quale il contribuente contesta, nell’an e nel quantum, la pretesa azionata dall’ente territoriale, così ponendo in discussione la specifica obbligazione tributaria ad essi riferibile, senza investire direttamente i cosiddetti atti autoritativi presupposti (regolamento e tariffa), con riferimento ai quali la competenza giurisdizionale spetta, in via principale, al giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 1 marzo 2002 n. 3030, intervenuta con riguardo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Così, anche: Cass. civ., SS.UU., 17 novembre 1999 n. 792 e Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2003 n. 1379).

Di qui, in relazione al capo dell’impugnazione che ci occupa, la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

L’accertato difetto di giurisdizione comporta – in forza di quanto oggi previsto dall’articolo 11 del Cod. proc. amm. – l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii, in forza del quale, ai fini della conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente giudizio deve essere riproposto – nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza – davanti al giudice tributario.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

 

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione secondo quanto precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 20 settembre 2012

 

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