Rifiuti

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Nota Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2012

Suap competente anche per i procedimenti in materia ambientale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nota 19 giugno 2012

Oggetto: Dpr n. 160/2010 - Chiarimenti in merito alle competenze del Suap

In riscontro alla nota del 23 marzo 2012 (n. prot. 14584-VIII-1/1) si rileva che lo sportello unico per le attività produttive è configurato dalla normativa comunitaria e statale (articolo 25, comma 1, Dlgs n. 59/2010; articolo 38, comma 3, lettera a; articoli 2, comma 1 e 4, comma 1, Dpr n. 160/2010) vigente;

— quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per il privato ai fini dell'espletamento dei procedimenti amministrativi che hanno ad oggetto l'esercizio di tutte le attività produttive e di prestazione di servizi salvi i casi di esclusione espressa previsti dall' articolo 2, comma 4 del Dpr n. 160 del 2010;

— come l'Ufficio che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990 (Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità).

Tanto premesso, ad avviso dello scrivente Ufficio, l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento di cui al Dpr n. 160/2010 delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 216, Dlgs n. 152/2006, non appare in linea con la normativa vigente.

Si conferma, in proposito, il ruolo di coordinamento riconosciuto al Suap sin dalla prima giurisprudenza costituzionale in materia (Corte Costituzionale n. 376 del 2002), in base alla quale la disciplina ad esso inerente è stata configurata: “una sorta di "procedimento di procedimenti", cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (...). Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle Amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti”.

Tale ruolo è stato, inoltre, avvalorato dalla normativa statale seguita all'adozione del regolamento in oggetto, in specie, dai decreti del Presidente della Repubblica n. 151 e n. 227 del 2011, concernenti, rispettivamente, le semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi e degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese.

Si chiarisce, pertanto che, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare sopra indicata, i procedimenti concernenti tutte le attività produttive, anche quelli inerenti la materia ambientale, devono essere coordinati, in coerenza con la normativa comunitaria e statale vigente, con quanto disposto dal Dpr n. 160 del 2010 ed, in particolare, con il procedimento unico ai sensi dell' articolo 7, Dpr del medesimo regolamento. In tali procedimenti il Suap svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale, di cui detiene la responsabilità del corretto svolgimento e del rispetto dei tempi per il rilascio del titolo unico, mentre all'Autorità competente resta la responsabilità del merito dell'endoprocedimento e del contenuto dell'atto di sua competenza.

In conclusione, ad avviso dello scrivente Ufficio, conformemente al quadro normativo esistente, nei procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, Dpr n. 160/2010, il Suap coordina le diverse fasi procedimentali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre Amministrazioni coinvolte, che esercitano le rispettive competenze all'interno del procedimento unico gestito dal Suap.

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