Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Dpcm 4 ottobre 2012

Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici con il 5 per mille - Proroga

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Beni culturali e paesaggistici | Tasse / Tariffe / Contributi | Proroghe

Ultima versione disponibile al 08/05/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 4 ottobre 2012

(Gu 12 ottobre 2012 n. 239)

Differimento, per il solo anno finanziario 2012, dei termini della procedura di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012, recante "Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 5 giugno 2012, n. 129;

Rilevato che alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri risultava già decorso il termine del 31 maggio 2012, stabilito dal medesimo decreto ai fini della presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche sopra indicata;

Tenuto conto, altresì, dei tempi tecnici necessari per l'informatizzazione del procedimento in argomento e l'implementazione del relativo sistema informativo;

Ritenuto necessario, pertanto, per il solo anno finanziario 2012, di procedere al differimento del termine predetto, nonché, conseguentemente, dei successivi termini del procedimento;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1

Differimento dei termini per l'anno 2012

1. Per il solo anno finanziario 2012, i termini della procedura di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012, sono differiti come segue:

a) il termine del 31 maggio 2012 previsto dall'articolo 2, comma 5, per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille è differito al 31 ottobre 2012;

b) il termine del 15 giugno 2012 previsto dall'articolo 2, comma 5, per la redazione dell'elenco degli enti che hanno presentato istanza di iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille è differito al 15 novembre 2012;

c) il termine del 30 giugno 2012 previsto dall'articolo 2, comma 6, per la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'elenco dei soggetti iscritti è differito al 30 novembre 2012;

d) il termine del 15 luglio 2012 previsto dall'articolo 2, comma 6, per consentire la rilevazione di eventuali errori relativi all'iscrizione all'elenco è differito al 15 dicembre 2012;

e) il termine del 31 luglio 2012 previsto dall'articolo 2, comma 6, per la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'eventuale versione aggiornata dell'elenco è differito al 30 dicembre 2012;

f) il termine del 31 agosto 2012 previsto dall'articolo 2, comma 7, per la sottoscrizione e spedizione, da parte dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla persistenza dei requisiti è differito al 31 gennaio 2013;

g) il termine del 30 ottobre 2012 previsto dall'articolo 2, comma 8, per lo svolgimento di controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate è differito al 31 marzo 2013;

h) il termine del 15 novembre 2012 previsto dall'articolo 2, comma 9, per la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, nonché di quello dei soggetti esclusi dal riparto, è differito al 15 aprile 2013;

i) il termine del 30 novembre 2012 previsto dall'articolo 4, comma 2, per la presentazione, da parte di ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco, del programma delle attività e degli interventi che intende realizzare con il contributo proveniente dalla quota del cinque per mille, è differito al 30 aprile 2013;

l) il termine del 15 aprile 2013 previsto dall'articolo 4, comma 6, del citato decreto, per il riparto ad opera del Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, è differito al 30 settembre 2013, salvo le disponibilità finanziarie assegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Restano ferme tutte le altre previsioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012.

 

Roma, 4 ottobre 2012

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