Nota Agenzia delle entrate 25 settembre 2012, prot. n. 954-127698/2012
Iva e Tariffa di igiene ambientale (Tia)
Agenzia delle entrate
Nota 25 settembre 2012, prot. n. 954-127698/2012
Oggetto: Iva e tariffa di igiene ambientale (Tia) - Interpello 954-411/2012 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del Dpr 633/1972, è stato esposto il seguente
Quesito
La società (omissis) Spa, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in un vasto ambito territoriale compreso nella Provincia di Venezia, ha fatto presente che in molti dei Comuni, nell'interesse dei quali viene prestato il servizio, viene riscossa da parte della stessa società la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (di seguito Tia) con applicazione sull'importo richiesto a titolo di tariffa dell’Iva con aliquota del 10 per cento.
La suddetta società (dopo avere richiamato le varie disposizioni in materia, la giurisprudenza con le varie sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale nonché i vari documenti di prassi) ha fatto presente che ha pendenti diversi contenziosi giudiziari nei quali viene richiesta, dagli utenti del servizio, la condanna a rimborsare l’Iva riscossa sulla Tia.
Pertanto, sulla base della giurisprudenza consolidata – a seguito in particolare della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 – e successivamente alle pronunce ad essa sfavorevoli da parte del Giudice di pace, ha richiesto chiarimenti in merito all'applicabilità o meno dell’Iva sulla Tia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società (omissis) Spa ritiene che, in particolare alla luce delle recenti decisioni della Corte di Cassazione, le argomentazioni formulate dall'Amministrazione finanziaria, da ultimo con la circolare 3/DF dell’11 novembre 2010, risultino superate e che, conseguentemente, ma Tia possa essere legittimamente riscossa senza applicazione dell’Iva.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Ai fini della soluzione del quesito oggetto dell’istanza di interpello, si rinvia ai chiarimenti forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze con la circolare 3/DF dell’11 novembre 2010.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata alla Direzione regionale del Veneto, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Dm 26 aprile 2001, n. 209.