Energia

Normativa Vigente

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Dm sviluppo economico 28 giugno 2012

Risoluzione anticipata ex Dm 23 giugno 2011 delle convenzioni Cip 6/92 per impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia

Ultima versione disponibile al 20/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 28 giugno 2012

(Gu 3 ottobre 2012 n. 231)

Proroga dei termini di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia

Il Ministro dello sviluppo economico

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'articolo 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: Cip) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

Visto il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/1991, articolo 22, comma 3, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (Grtn, oggi Gse) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/Ce e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/Ce);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009) ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorità "propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della citata legge n. 99/2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010 relativo alle modalità di rateizzazione del corrispettivo C fossili di cui al decreto 2 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 gennaio 2012 con cui è stato prorogato al 31 giugno 2012 il termine per la presentazione delle istanze vincolanti di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Vista la nota del 7 giugno 2012 con la quale la società Elettra produzione Srl ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico una proroga al 31 dicembre 2012 del termine per la presentazione dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere;

Vista la nota del 18 giugno 2012 con la quale la società Isab Energy Srl ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico una proroga al 31 marzo 2013 del termine per la presentazione dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere nonché la previsione che la data di efficacia della risoluzione possa coincidere con il primo giorno di ogni mese compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2013 e con il 1° luglio di ciascun anno, oltre che con il 1° gennaio, dal 2014;

Considerato il perdurare di un quadro di criticità industriale eccezionale per alcuni impianti potenzialmente interessati dalla risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale, tenuto conto che gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti in realtà industriali integrate e complesse;

Ritenuto di dover tener conto della particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e aziendali nonché del contesto industriale in cui operano;

Ritenuto opportuno rivedere i termini per la presentazione delle domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo scopo di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata;

Ritenuto di accordare la flessibilità richiesta con riferimento alla decorrenza della risoluzione delle convenzioni Cip6, limitandola al semestre al fine di semplificare le relative procedure;

Decreta:

Articolo 1

Proroga dei termini di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011

1. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 31 marzo 2013.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto 23 giugno 2011 dopo le parole "il 1° gennaio" sono aggiunte le parole "e il 1° luglio".

3. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei Conti, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Roma, 28 giugno 2012.

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