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Decisione Commissione Ue 2012/452/Ue

Riconoscimento del sistema "NTA 8080"per la certificazione di sostenibilità dei biocarburanti


Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 31 luglio 2012, n. 2012/452/Ue

(Guue 1°agosto 2012 n. L 205)

Decisione relativa al riconoscimento del sistema "NTA 8080" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/eCe e 2009/28/Ce del Parlamento europeo e dl Consiglio

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diese, quale modificata dalla direttiva 2009/30/Ce, in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni degli articoli 7 ter, 7 quater nonché dell’allegato IV della direttiva 98/70/Ce sono simili alle disposizioni degli articoli 17 e 18 nonché dell’allegato V della direttiva 2009/28/Ce.

(2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi sono presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/Ce, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/Ce.

(3) Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/Ce, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; i sistemi volontari possono costituire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità.

(4) La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/Ce o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati precisi ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5) La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6) Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7) Il sistema "Nta 8080" è stato presentato il 15 marzo 2012 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Questo sistema, che consiste nella norma Nta 8080, nella norma 8081 e in documenti di sistema supplementari, è in grado di coprire un'ampia gamma di biocarburanti e bioliquidi diversi. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/Ce. È necessario che la Commissione tenga conto delle esigenze di riservatezza commerciale, decidendo di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8) Dall'esame effettuato del sistema "Nta 8080" è emerso che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/Ce e all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a ) e b), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/Ce, applicando altresì una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/Ce.

(9) Dalla valutazione del sistema "Nta 8080" risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato IV della direttiva 98/70/Ce e all'allegato V della direttiva 2009/28/Ce.

(10) La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema "Nta 8080". Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalle direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce,

Ha adottato la presente decisione:

 

Articolo 1

Il sistema volontario "Nta 8080", per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 15 marzo 2012, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/Ce e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/Ce. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce.

Tale sistema può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/Ce.

 

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche suscettibili di avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all’adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione dispone della facoltà di abrogare la presente decisione.

 

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2012

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