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Delibera Autorità energia 1° marzo 2012, n. 74

Servizi idrici - Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 1° marzo 2012, n. 74/2012/R/Idr

Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 1° marzo 2012

Visti:

la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un "quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, gli articoli 141, comma 2, 151, 154, comma 1 e 170, comma 3, lettera l);

la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;

il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10 commi 14 e 15;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato" (di seguito: Dpr n.116/11);

il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, GOP 63/11;

la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/idr.

Considerato che:

— il quadro legislativo ha definito, tra gli altri, i seguenti compiti di regolazione e controllo in materia di servizi idrici:

a) definire i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione nonché poteri sanzionatori, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti;

b) predisporre una o più convenzioni tipo, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

d) predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga";

e) approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

f) verificare la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

g) emanare direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valutare i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

h) formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

i) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, da trasmettere al Parlamento e al Governo;

— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 210/11, come convertito in legge n. 214/11, ha stabilito che "sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici", da esercitarsi con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge n. 481/95;

— l'individuazione della totalità delle funzioni spettanti all'Autorità, è demandata al Dpcm di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e ciò anche in relazione alle funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n.70/11 e di cui l'articolo 10, comma 15, del medesimo decreto legge ha disposto il trasferimento.

Considerato, inoltre, che:

— con lettera del 24 febbraio 2012, inviata in copia anche ai Presidenti delle Regioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha segnalato all'Autorità "l'esigenza di dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 26/2011, in merito all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 154 del D.Lgs. 152/06 relativo "all'adeguata remunerazione del capitale investito", così come stabilito dal Dpr 18 luglio n. 116";

— nella medesima lettera del 24 febbraio 2012, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiarito che "il provvedimento in materia tariffaria debba essere adottato anche nelle more dell'emanazione del Dpcm attuativo di cui all'articolo 21, comma 19, del DL 6 dicembre 2011, numero 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 numero 214".

Considerato, altresì, che:

anche nel caso particolare dei servizi idrici:

— l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n.481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

— l'articolo 2, comma 22, della legge n.481/95 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento per le sue funzioni.

Considerato, infine, che:

— sono disponibili banche dati, presso enti e amministrazioni locali e regionali, nonché banche dati nazionali che contengono un insieme di informazioni che, ancorché non complete, sono comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici.

Ritenuto che:

— al fine di definire una regolazione del settore che tenga conto dei principi indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di qualità del servizio, sia commerciale (ad esempio, avvio e gestione del rapporto contrattuale; accessibilità e continuità del servizio) che tecnica (ad esempio, livello di pressione) e di prestazione (ad esempio, percentuale minima di popolazione servita; percentuale di realizzazione degli investimenti previsti, quantità minima garantita), sia necessario acquisire un quadro completo dei dati e delle informazioni rilevanti in tema di servizi idrici; e che sia a tal fine necessario integrare quanto già contenuto nelle banche dati esistenti mediante richieste specifiche nei confronti delle Regioni, degli enti locali, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato a qualunque titolo operante nei servizi idrici.

Ritenuto, altresì, che:

— nell'ambito della leale collaborazione istituzionale, al fine di pervenire nel più breve tempo possibile ad un quadro regolatorio certo, sia necessario avviare con la massima celerità un procedimento per la predisposizione di una metodologia per la determinazione della tariffa dei servizi idrici e per la connessa regolazione della qualità dei servizi medesimi, in conformità con i principi della normativa comunitaria e nazionale ed in modo da coniugare l'inderogabile esigenza di aumento delle infrastrutture nel settore idrico con il quadro normativo risultante dal Dpr n.116/11;

— la predisposizione della suddetta metodologia rientri nelle funzioni trasferite all'Autorità per effetto dell'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

— nel corso del suddetto procedimento dovrà in ogni caso tenersi conto delle determinazioni assunte con il Dpcm di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Delibera

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di qualità dei servizi medesimi; in particolare, in sede di prima applicazione, di specializzare il procedimento alle attività che compongono il servizio idrico integrato;

2. di dare mandato agli uffici dell'Autorità di formulare, nei confronti delle Regioni, degli enti locali, nonché di altri soggetti pubblici o privati a qualunque titolo operanti nei servizi idrici, richieste di dati e informazioni necessarie per ricostruire un quadro sistemico e completo del settore idrico, anche mediante la collaborazione di altre pubbliche amministrazioni;

3. di proseguire la collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui alla deliberazione 29 dicembre 2011, Gop 63/11, anche al fine di precisare i rispettivi ambiti di competenza;

4. di dare mandato, nelle more della necessaria riorganizzazione della struttura dell'Autorità, al Gruppo di lavoro istituito con deliberazione 2 febbraio 2012, 29/2012/A/idr, per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente punto 1 e, in collaborazione con il Dipartimento Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Regioni;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 marzo 2012

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