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Dm Ambiente 13 giugno 2000

Confini area naturale 'Punta Campanella'

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto

(Gu 22 agosto 2000 n. 195)

Modifica al decreto del Ministro dell'ambiente datato 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella"

Il Ministro dell'Ambiente

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 ed in particolare l'articolo 18;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 15 dicembre 1992 sulla base della zonazione formulata dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;

Vista la delibera 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996, del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella";

Vista la convenzione per l'affidamento in gestione dell'area natura marina protetta denominata "Punta Campanella", sottoscritta il 6 novembre 1998, tra il Ministero dell'ambiente — Ispettorato centrale per la difesa del mare — e il Consorzio di gestione della riserva naturale marina "Punta Campanella";

Visto il decreto a firma del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, 12 novembre 1998, di approvazione della citata Convenzione per l'affidamento in gestione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella";

Vista la proposta di modifica della zonazione e della relativa normativa avanzata dal Consorzio di gestione della riserva naturale marina "Punta Campanella" trasmessa dal suddetto consorzio con nota prot. n. 221 del 22 ottobre 1999 e pervenuta in data 1o dicembre 1999 all'Ispettorato centrale per la difesa del mare ICDM/AMP/prot. n. 1738.

Visto in particolare, l'articolo 8 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, il quale prevede che le disposizioni dello stesso decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista la relazione di istruttoria preliminare svolta dagli esperti della segreteria tecnica per le aree protette marine sulla proposta di modifica della zonazione e della relativa normativa avanzata dal Consorzio di gestione della riserva naturale marina "Punta Campanella";

Visto il parere della segreteria tecnica per le aree marine protette sulla proposta di modifica della zonazione e della relativa normativa avanzata dal Consorzio di gestione della riserva naturale marina "Punta Campanella", espresso nella seduta del 16 dicembre 1999;

Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica della zonizzazione della AMP "Punta Campanella", espresso, con puntuali osservazioni in data 10 dicembre 1999, dalla Commissione di riserva, ricostituita con decreto del Ministro dell'ambiente 27 settembre 1999;

Ritenuto opportuno provvedere a modificare quanto previsto con il precedente decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella";

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'accordo siglato in data 21 dicembre 1999, presso il Ministero dell'ambiente, dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare ed i rappresentanti del Consorzio di gestione della riserva naturale marina "Punta Campanella";

Visto il parere favorevole espresso in data 16 marzo 2000, dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto necessario apportare alcune precisazioni tecniche allo schema di decreto già sottoposto al parere della Conferenza unificata, al fine di rendere il provvedimento pienamente coerente con il sistema delle aree marine protette;

Vista la comunicazione delle precisazioni apportate, trasmessa alla segreteria della Conferenza unificata con nota n. GAB/2000/5695/B07 del 30 marzo 2000, su cui sono pervenuti gli assensi della regione

Campania, dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem;

Decreta:

Articolo 1

Al decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella", sono apportate le seguenti modificazioni, integrazioni e rettifiche.

Articolo 2

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella", è sostituito dal seguente:

"Articolo 2. La cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, sostituisce integralmente la cartografia allegata al decreto del Ministro dell'ambiente

12 dicembre 1997, e pertanto l'area naturale marina protetta "Punta

Campanella" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

AA) |40° 38'. 10 N |14° 21'. 10 E

A) |40° 38'. 41 N |14° 21'. 14 E

B) |40° 37'. 27 N |14° 19'. 44 E

C) |40° 36'. 53 N |14° 19'. 42 E

D) |40° 35'. 10 N |14° 18'. 90 E

E) |40° 33'. 99 N |14° 19'. 48 E

F) |40° 34'. 28 N |14° 19'. 93 E

G) |40° 34'. 04 N |14° 20'. 40 E

H) |40° 34'. 29 N |14° 20'. 92 E

I) |40° 34'. 59 N |14° 21'. 06 E

IA) |40° 35'. 02 N |14° 22'. 29 E

L) |40° 35'. 46 N |14° 23'. 51 E

W) |40° 35'. 01 N |14° 23'. 51 E

U) |40° 34'. 88 N |14° 25'. 01 E

T) |40° 34'. 88 N |14° 25'. 38 E

S) |40° 34'. 66 N |14° 25'. 88 E

K) |40° 34'. 82 N |14° 26'. 47 E

Z) |40° 35'. 12 N |14° 26'. 47 E

Y) |40° 35'. 25 N |14° 25'. 98 E

N) |40° 35'. 21 N |14° 24'. 00 E

O) |40° 35'. 63 N |14° 24'. 00 E

P) |40° 36'. 50 N |14° 26'. 12 E

Q) |40° 36'. 91 N |14° 27'. 00 E

R) |40° 36'. 92 N |14° 27'. 81 E

RR) |40° 37'. 02 N |14° 27'. 76 E".

 

Articolo 3

L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta

Campanella", è sostituito dal seguente:

"Articolo 4. All'interno dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella", come individuata e delimitata al precedente articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono, altresì, individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

le aree circostanti lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

M) |40° 35'. 20 N |14° 23'. 51 E

W) |40° 34'. 82 N |14° 23'. 51 E

U) |40° 34'. 88 N |14° 25'. 01 E

X) |40° 35'. 25 N |14° 25'. 27 E

 

l'area circostante lo scoglio Vervece, delimitata dalla

congiungente i punti sottoindicati:

 

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

BA) |40° 37'. 42 N |14° 19'. 66 E

B) |40° 37'. 27 N |14° 19'. 44 E

BC) |40° 37'. 08 N |14° 19'. 42 E

BB) |40° 36'. 98 N |14° 19'. 71 E

 

In tale zona sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio o di studio;

b) la balneazione;

c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

d) l'immersione con o senza apparecchi respiratori salvo quanto previsto nel successivo comma.

Sono consentite le visite guidate subacquee, regolamentate ed autorizzate dall'ente gestore, per un periodo massimo di sei mesi all'anno, secondo percorsi prefissati, da svolgersi esclusivamente con l'ausilio di guide appositamente formate e autorizzate dall'ente gestore. Le citate visite potranno essere effettuate per un massimo di tre giorni a settimana per entrambe le zone, nel numero massimo di un turno al giorno di non più di quindici persone ciascuna, rispettando un rapporto guida/sub non minore di 1:5.

L'autorizzazione all'effettuazione delle suddette visite guidate subacquee sara subordinata agli esiti del monitoraggio periodico sugli effetti prodotti da tale attività sull'ecosistema marino, previa valutazione degli stessi da parte della commissione di riserva.

Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui alla lettera a) è sospeso la prima domenica di settembre di ogni anno, per festività locale. Il numero delle immersioni subacquee nella suddetta data sarà autorizzato dall'ente gestore.

Zona B di riserva generale, che comprende:

l'area compresa tra l'estremo sud della cala di Mitigliano e il lato nord della Punta di Montalto, inclusa l'area di Mortelle, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

DD) |40° 34'. 99 N |14° 19'. 42 E

D) |40° 35'. 10 N |14° 18'. 90 E

E) |40° 33'. 99 N |14° 19'. 48 E

F) |40° 34'. 28 N |14° 19'. 93 E

G) |40° 34'. 04 N |14° 20'. 40 E

H) |40° 34'. 29 N |14° 20'. 92 E

I) |40° 34'. 59 N |14° 21'. 06 E

II) |40° 34'. 81 N |14° 20'. 90 E

 

l'area compresa tra lo scoglio Scruopolo, isola di Isca inclusa, e la punta a ponente della Grotta Matera, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

IIA) |40° 35'. 22 N |14° 22'. 10 E

IA) |40° 35'. 02 N |14° 22'. 29 E

L) |40° 35'. 46 N |14° 23'. 51 E

M) |40° 35'. 20 N |14° 23'. 51 E

N) |40° 35'. 21 N |14° 24'. 00 E

O) |40° 35'. 63 N |14° 24'. 00 E

P) |40° 36'. 50 N |14° 26'. 12 E

PP) |40° 36'. 75 N |14° 25'. 86 E

In tale area sono previsti:

il corridoio 1), delimitato dagli estremi a terra del fiordo di Crapolla e dalla congiungente i punti sottoindicati:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

IIB) |40° 35'. 45 N |14° 22'. 80 E

IB) |40° 35'. 21 N |14° 22'. 81 E

IC) |40° 35'. 32 N |14° 23'. 16 E

IIC) |40° 35'. 47 N |14° 22'. 87 E

e il corridoio 2), delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

L) |40° 35'. 46 N |14° 23'. 51 E

M) |40° 35'. 20 N |14° 23'. 51 E

N) |40° 35'. 21 N |14° 24'. 00 E

O) |40° 35'. 63 N |14° 24'. 00 E

L'area circostante le isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

X) |40° 35'. 25 N |14° 25'. 27 E

Y) |40° 35'. 25 N |14° 25'. 98 E

Z) |40° 35'. 12 N |14° 26'. 47 E

K) |40° 34'. 82 N |14° 26'. 47 E

S) |40° 34'. 66 N |14° 25'. 88 E

T) |40° 34'. 88 N |14° 25'. 38 E

U) |40° 34'. 88 N |14° 25'. 01 E

In tale area è previsto un corridoio di accesso, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

X) |40° 35'. 25 N |14° 25'. 27 E

XB) |40° 35'. 25 N |14° 25'. 61 E

T) |40° 34'. 88 N |14° 25'. 01 E

U) |40° 34'. 88 N |14° 25'. 01 E

In tale zona sono vietati:

a) la navigazione a motore di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo non autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

b) l'ancoraggio libero;

c) le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

d) la pesca subacquea e quella sportiva;

e) la pesca professionale che non sia stata preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

Sono, invece, consentiti:

a) l'accesso regolamentato da apposita autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta per barche dotate di motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee;

b) l'accesso libero ai natanti nei corridoi appositamente predisposti dall'ente gestore;

c) la balneazione;

d) la fotografia subacquea in apnea;

e) le immersioni subacquee guidate, regolamentate dall'ente gestore, compatibilmente con la tutela dei fondali;

f) la pesca professionale regolamentata e autorizzata dall'ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del 12 dicembre 1997, nei comuni del Consorzio di gestione e nel comune di Meta di Sorrento, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del 12 dicembre 1997, e loro soci, inseriti alla data del 12 dicembre 1997, nel registro di ciascuna cooperativa;

g) l'ormeggio nelle zone predisposte dall'ente gestore e in numero stabilito dallo stesso.

A prescindere da motivi di sicurezza della navigazione, nell'area compresa tra lo scoglio Scruopolo, e la punta a ponente della Grotta Matera, è consentito il transito a motore a velocità non superiore ai cinque nodi ai natanti aventi le dimensioni massime di 7,50 metri se a motore, e di 10 metri se a vela, autorizzati dall'ente gestore.

Zona C di riserva parziale, che comprende:

l'area compresa tra Capo Sorrento e l'estremo sud della cala di Mitigliano, scoglio del Vervece escluso, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

AA) |40° 38'. 10 N |14° 21'. 10 E

A) |40° 38'. 41 N |14° 21'. 14 E

B) |40° 37'. 27 N |14° 19'. 44 E

C) |40° 36'. 53 N |14° 19'. 42 E

D) |40° 35'. 10 N |14° 18'. 90 E

DD) |40° 34'. 99 N |14° 19'. 42 E

 

l'area compresa tra il lato nord della Punta di Montalto, esclusa l'area di Mortelle, e lo scoglio Scruopolo, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

*II) |40° 34'. 83 N |14° 20'. 91 E

I) |40° 34'. 59 N |14° 21'. 06 E

IA) |40° 35'. 02 N |14° 22'. 29 E

IIA) |40° 35'. 22 N |14° 22'. 10 E

L'area compresa tra Grotta Matera e Punta Germano delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

=====================================================================

| Latitudine | Longitudine

=====================================================================

PP) |40° 36'. 75 N |14° 25'. 86 E

P) |40° 36'. 50 N |14° 26'. 12 E

Q) |40° 36'. 91 N |14° 27'. 00 E

R) |40° 36'. 92 N |14° 27'. 81 E

RR) |40° 37'. 02 N |14° 27'. 76 E

 

In tale zona sono vietati:

a) l'ancoraggio libero, ad esclusione di quanto previsto dal successivo punto d);

b) qualsiasi forma di pesca subacquea e sportiva, ad esclusione di quella espressamente e specificatamente autorizzata dall'ente gestore;

c) la pesca professionale che non sia stata preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

Sono, invece, consentiti:

a) l'accesso libero per barche a motore, aventi lunghezza massima stabilita dall'ente gestore e a velocità non superiore ai dieci nodi, per transito o per raggiungere le zone di ormeggio opportunamente predisposte dall'ente gestore;

b) la balneazione;

c) le immersioni subacquee guidate, regolamentate dall'ente gestore, compatibilmente con la tutela dei fondali;

d) l'ancoraggio libero nonché l'ormeggio predisposti in zone limitate e individuate dall'ente gestore, sentita la commissione di riserva;

e) la pesca professionale regolamentata e autorizzata dall'ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del 12 dicembre 1997, nei comuni del Consorzio di gestione e nel comune di Meta di Sorrento, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del 12 dicembre 1997, e loro soci, inseriti alla data del 12 dicembre 1997, nel registro di ciascuna cooperativa;

f) la pesca sportiva autorizzata dall'ente gestore".

Articolo 4

Le attività autorizzate dal precedente articolo 3 sono provvisoriamente consentite nell'area marina protetta "Punta

Campanella" fino all'entrata in vigore del regolamento, già previsto dall'articolo 7 del decreto interministeriale 12 dicembre 1997 istitutivo della medesima area marina protetta, approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la commissione di riserva marina, proposta dell'ente gestore.

Articolo 5

Dopo l'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella", è inserito il seguente:

"Articolo 7-bis — La sorveglianza ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella" sarà effettuata oltrechè dalla capitaneria di porto competente, dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area".

Articolo 6

L'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella", è sostituita dal seguente:

"Articolo 8. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate".

Articolo 7

Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997.

Allegato

(omissis)

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