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Regolamento Commissione europea 640/2012/Ue

Metodi di prova ai sensi del regolamento Reach (1907/2006/Ce) - Modifica del regolamento 440/2008/Ce

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Regolamento 6 luglio 2012, n. 640/2012/Ue

(Guue 20 luglio 2012 n. L 193)

Regolamento recante modifica del regolamento (Ce) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), al fine di adeguarlo al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (Ce) n. 440/2008 della Commissione contiene i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze che devono essere applicati ai fini del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(2) È necessario aggiornare il regolamento (Ce) n. 440/2008 per includervi in via prioritaria nuovi e aggiornati metodi di prova alternativi adottati di recente dall'Ocse, volti a ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 2010/63/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e alla direttiva 86/609/Cee del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici . Le parti interessate sono state consultate in merito alla proposta.

(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 440/2008.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 1

 

L'allegato del regolamento (Ce) n. 440/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2012

Allegato

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Formato: Documento PDF - Dimensioni: 970 KB


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