Rifiuti

Commenti e Approfondimenti

print

Roma, 29 agosto 2000

Rifiuti pericolosi: elenco non tassativo secondo la Corte di Giustizia delle Comunità europee

(Maurizio Santoloci - Magistrato - Vice presidente nazionale Wwf Italia)

 

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha recentemente pronunciato una importante sentenza in materia di rifiuti pericolosi.

Vediamo in primo luogo due massime:

 

Corte di giustizia delle Comunità europee — Sezione VI — Sentenza del 22 giugno 2000 Causa C-318/98

(Presidente Schintgen — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal pretore di Udine-Italia — Fornasar e altri contro Chiarcosso).

Elenco comunitario dei rifiuti pericolosi allegato alla decisione n. 904/94/Ce — Tassatività — Esclusione — Possibilità per gli Stati membri di qualificare come pericolosi anche altri rifiuti, con efficacia limitata al territorio nazionale

"Gli Stati membri delle Comunità europee possono qualificare come pericoloso qualsiasi rifiuto — non compreso nell'elenco comunitario — che possegga una delle caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva n. 689/91/CE: tale qualificazione tuttavia ha efficacia limitatamente al territorio dello Stato che via abbia proceduto".

 

Elenco comunitario dei rifiuti pericolosi allegato alla decisione n. 904/94/Ce — Classificazione in base alla provenienza del rifiuto — Necessità di accertamento in concreto sull'origine del rifiuto — Esclusione

"Ai sensi dell'art. 1, n. 4, della direttiva n. 689/91/Cee, i rifiuti pericolosi figuranti nell'elenco comunitario devono possedere almeno una delle caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva stessa (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) e tale elenco deve tener conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione. Pertanto, anche se l'inclusione nell'elenco dei "rifiuti pericolosi" si basa effettivamente sull'origine del rifiuto, ciò non implica che la determinazione precisa di tale origine sia indispensabile ai fini della classificazione del rifiuto stesso come pericoloso. Infatti, l'origine del rifiuto non è l'unico criterio di qualificazione della sua pericolosità, bensì costituisce uno dei fattori di cui l'elenco dei rifiuti pericolosi tiene conto".

-------------------------------------------

Va dunque rilevato che secondo questa sentenza la classificazione delle scorie viene svincolata dal concreto accertamento della loro origine.

La pronuncia in pratica ha infatti affermato la natura non tassativa dell'elenco comunitario dei rifiuti pericolosi e ha escluso che l'accertamento in concreto dell'origine del rifiuto sia condizione necessaria per classificarlo come pericoloso. Il principio ha una immediata rilevanza sul diritto nazionale e consegue, dunque, che sostanzialmente anche e soprattutto la magistratura penale potrà integrare l'elenco dei rifiuti pericolosi caso per caso dopo un esame del materiale in modo specifico.

L''allegato D, nel quale vengono elencati i rifiuti pericolosi, classificati e suddivisi in relazione al processo produttivo ovvero alla lavorazione dalla quale residuano, viene così ad essere considerato non condizione "chiusa" ma "aperta".

Nel nostro ordinamento nazionale, in verità, fino ad oggi l'interpretazione dottrinaria diffusa e la santificazione giurisprudenziale della Cassazione avevano concordemente ritenuto che detto allegato dovesse essere considerato esaustivo in senso assoluto e dunque una condizione assolutamente "chiusa" di classificazione per i rifiuti formalmente pericolosi.

Vediamo al riguardo che la III Sezione Penale della Cassazione con sentenza 28 ottobre 1997 n. 9617, Aprà, in osservanza del principio di stretta legalità aveva ritenuto che l'elencazione contenuta nell'allegato D non consentisse un'interpretazione estensiva: "L'elenco dei rifiuti pericolosi contenuto nell'allegato D al Dlgs n. 22/97 ha natura tassativa; pertanto, lo smaltimento senza autorizzazione delle polveri ottenute dalla frantumazione dei veicoli, non essendo tali sostanze ricomprese nel suddetto elenco, non costituisce reato".

Un momento di incertezza si è registrato nel novembre del 1997 con il Dlgs n. 389/97 (cd. "Ronchi bis") quando il testo dell'art. 7, comma 4, fu modificato in via integrativa aggiungendo il passaggio che qui riportiamo sottolineata: "Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D sulla base degli allegati G, H e I".

 

In realtà fu poi concorde e diffusa l'interpretazione che l'integrazione citata era solo atto dovuto formale a livello terminologico per significare che l'Autorità preposta alla redazione e all'aggiornamento dell'allegato D (cioè la Commissione Ue) è tenuta ad osservare i criteri indicati negli allegati G, H e I. Mentre il sistema della qualificazione dei rifiuti pericolosi non rientranti nell'allegato D rimaneva assolutamente inalterato.

La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee giunge dunque in questo quadro dottrinario e giurisprudenziale interno come una vera ed inaspettata novità. Che peraltro induce a ripensare tutte le costruzioni fino ad oggi elaborate sul tema.

 

La Corte si pronuncia su ricorso del Pretore di Udine il quale, chiamato a giudicare in ordine alla sussistenza di una condotta di smaltimento non autorizzata di rifiuti tossici e nocivi (difenilmetano diisocianato) ai sensi del Dpr 915/82, riteneva opportuno verificare con perizia la riconducibilità di detti rifiuti alla categoria dei pericolosi alla luce della normativa vigente (Dlgs n. 22/97 e successive modifiche).

 

L'impossibilità di poter accertare l'effettiva origine dei rifiuti non consentiva di farli rientrare nell'ambito di una delle categorie elencate nell'allegato D al Dlgs 22/1997, tuttavia il perito osservava che i rifiuti esaminati avrebbero potuto essere classificati come "nocivi", e pertanto pericolosi, alla stregua dei criteri indicati dagli allegati G, H e I.

 

Nel pronunciarsi sul punto la Corte ha escluso la tassatività dell'elenco dei rifiuti pericolosi introdotto con la decisione n. 904/94; consegue pertanto che anche l'integrazione dell'elenco dei rifiuti pericolosi da parte di uno Stato membro può essere ritenuta legittima.

 

Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa inattesa novità di evoluzione interpretativa a livello europeo nel nostro sistema giurisdizionale; sperando che nell'ottica di aprire l'elenco con fini positivi non si raggiunga, invece, paradossalmente l'effetto opposto. E cioè quello di fornire strumenti in mano a coloro che sostengono la nebulosità ed incertezza applicativa del diritto ambientale e la mancanza di precisi parametri di riferimento. Con soddisfazione di chi, in ogni regime di confusione e continua modifica interpretativa, per evitare le applicazioni delle norme, fa leva sulle incertezze stesse per scoraggiare chi le leggi deve rispettarle e chi deve vigilare sul rispetto delle stesse. Un po' di stabilizzazione normativa e giurisprudenziale sarebbe opportuna per far assorbire la già critica e contorta situazione normativa esistente.

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598